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Impugnazione proposta il 25 febbraio 2009 dal Parlamento europeo avverso la sentenza emessa dal Tribunale della funzione pubblica l'11 dicembre 2008, causa F-148/06, Collée/Parlamento

(causa T-78/09 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: C. Burgos e A. Lukošiūtė, agenti)

Altra parte nel procedimento: Laurent Collée (Lussemburgo, Lussemburgo)

Conclusioni del ricorrente

annullare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale della funzione pubblica;

statuire definitivamente sulla controversia respingendo il ricorso proposto dal sig. Collée in quanto infondato;

statuire sulle spese come di diritto.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il Parlamento chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 11 dicembre 2008, causa F-148/06, Collée/Parlamento, mediante la quale il TFP ha annullato la decisione del Parlamento di attribuire due punti di merito al sig. Collée in base all'esercizio di promozione 2004.

A sostegno del suo ricorso, il Parlamento fa valere quattro motivi vertenti:

-    sullo snaturamento dei fatti e degli elementi di prova, in quanto il TFP ha affermato che il sig. Collée non aveva ricevuto il terzo punto di merito per il solo motivo che i suoi meriti non erano superiori a quelli dei funzionari che avevano ottenuto tre punti, mentre l'esame comparativo effettuato al fine di rispondere al reclamo amministrativo del sig. Collée avrebbe indicato che il suo rapporto di notazione non era di livello equivalente a quello dei funzionari che avevano ottenuto tre punti;

su un difetto di motivazione, in quanto il TFP non ha spiegato le ragioni per cui esso si era discostato dalla giurisprudenza anteriore, nonché su una contraddizione contenuta nella motivazione, da una parte, con riferimento ai punti 42 e 46 rispetto al punto 18 della sentenza impugnata e, dall'altra, con riferimento ai punti 43 e 46 rispetto ai punti 44 e 45 di tale sentenza;

su una violazione dell'art. 45 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e della giurisprudenza ad esso relativa, nella misura in cui il requisito di superiorità dei meriti applicato dal Parlamento per l'attribuzione di un terzo punto non sarebbe contrasto con l'art. 45 dello statuto; il funzionario dovrebbe pertanto essere superiore nell'ordine decrescente di merito all'ultimo funzionario che ha ricevuto tre punti;

su una violazione del principio della parità di trattamento, contestando al Parlamento di aver violato detto principio, in quanto il sig. Collée non sarebbe stato in una situazione paragonabile a quella dei funzionari che hanno ricevuto tre punti di merito.

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