Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 9 marzo 2010 – hofherr communikation / UAMI (NATURE WATCH)
(causa T‑77/09)
«Marchio comunitario – Registrazione internazionale che designa la Comunità europea – Marchio denominativo NATURE WATCH – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 23, 39)
Oggetto
| Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 4 dicembre 2008 (procedimento R 1410/2008 1), concernente la registrazione internazionale che designa la Comunità europea del marchio denominativo NATURE WATCH. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | hofherr communikation GmbH |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio denominativo NATURE WATCH per prodotti e servizi delle classi 9, 39, 41 e 43 – registrazione internazionale n. WOO 957 541 |
Decisione dell’esaminatore: | Diniego della registrazione |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
2) | | LA hofherr communikation GmbH è condannata alle spese. |