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Sentenza del Tribunale del 18 giugno 2014 – Cantina Broglie 1 / UAMI – Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (RIPASSA)

(Causa T-595/10)1

(«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo RIPASSA – Marchio nazionale denominativo anteriore VINO DI RIPASSO – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di motivazione»)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Cantina Broglie 1 Srl (Peschiera del Garda) (rappresentanti: A. Rizzoli, avvocato), ammessa a sostituirsi a A. Zenato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (Italia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 30 settembre 2010 (procedimento R 63/2010 1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona e il sig. Alberto Zenato

Dispositivo

1)    La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 30 settembre 2010 (procedimento R 63/2010-1) è annullata.

2)    L’UAMI è condannato alle spese, ivi comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

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1     GU C 72 del 5.3.2011.