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Impugnazione proposta il 21 dicembre 2010 da Luigi Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 6 ottobre 2010 causa F-2/10, Marcuccio/Commissione

(Affaire T-594/10 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente : Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentanto : G. Cipressa, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    In ogni caso: annullare in toto e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata.

-    Dichiarare che il ricorso in primo grado in relazione al quale fu emessa l'ordinanza impugnata, era perfettamente ricevibile.

-    In via principale: accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum del ricorrente contenuto nel ricorso in primo grado.

-    Condannare la convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, di tutte le spese diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti la causa de qua in tutti i gradi finora esperiti.

-    In via subordinata: rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione si rivolge contro l'ordinanza del Tribunale della Funzione Pubblica (TFP) del 6 ottobre 2010. Questa ordinanza ha respinto in parte come manifestamente irricevibile e in parte come non fondato un ricorso avente per oggetto il rifiuto della Convenuta della sua domanda volta al rimborso al 100% delle spese mediche legate alla malattia di cui è vittima.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere l'illegittimità delle statuizioni inerenti l'oggetto del ricorso e di quelle inerenti la ricevibilità del ricorso.

Il ricorrente fa anche valere l'erronea ed irragionevole interpretazione ed applicazione degli articoli 90 e 91 dello Statuto dei Funzionari dell'Unione Europea e 94 del Regolamento di Procedura del Tribunale della Funzione Pubblica, un difetto assoluto di motivazione, nonché l'omessa pronuncia su di una domanda giudiziale del ricorrente.

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