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Ricorso proposto il 26 luglio 2011 - SRF / Consiglio

(Causa T-407/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: SRF Ltd (Nuova Delhi) (rappresentanti: avv.ti F. Graafsma e J. Cornelisi)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 13 maggio 2011, n. 469, che modifica il regolamento (CE) n. 1292/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India (GU L 129, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento impugnato), e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce un motivo principale, fondato sul fatto che il regolamento impugnato viola l'art. 9, n. 6, del regolamento (CE) del Consiglio 30 novembre 2009, n. 1225, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea 1, in quanto:

In primo luogo, detto articolo stabilisce che il dazio antidumping applicato alle importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati, ma che non sono stati inseriti nell'esame, non deve superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per le parti inserite nel campione, in cui non si tiene conto di margini nulli o minimi. Imponendo un dazio antidumping del 15,5% alla SRF, il regolamento impugnato viola tale norma, dato che la media ponderata del margine di dumping stabilita per le parti inserite nel campione, i cui margini di dumping non siano nulle né minimi, è inferiore al 15,5%.

In secondo luogo, esigendo che un produttore esportatore chieda un riesame intermedio ai sensi dell'art. 11, n. 3, del regolamento (CE) n. 1125/2009 del Consiglio per l'applicazione dell'art. 9, n. 6, in una situazione in cui dazi antidumping vigenti sono adeguati in funzione della scadenza di misure compensative contemporanee, il regolamento impugnato inserisce nell'art. 9, n. 6, una condizione che manca nel testo esplicito di tale disposizione, il che costituisce un'interpretazione da parte del Consiglio che non è consentita.

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1 - GU 2009 L129, pag. 51 (testo consolidato).