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Ricorso proposto il 25 luglio 2011 - Turbo Compressor Manufacturer / Consiglio

(Causa T-404/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Turbo Compressor Manufacturer (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. K. Kleinschmidt)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Consiglio 23 maggio 2011, 2011/299/PESC che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, nella parte in cui tale atto si riferisce alla ricorrente;

adottare una misura di organizzazione del procedimento, ai sensi dell'art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, consistente nell'ingiungere al convenuto la produzione di tutti i documenti relativi alla decisione impugnata, in quanto si riferiscano alla ricorrente;

condannare il convenuto alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali garantiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

La ricorrente deduce la violazione dei suoi diritti fondamentali così come garantiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la "Carta dei diritti fondamentali"). L'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali riconosce la libertà d'impresa nell'Unione europea, mentre l'art. 17 il diritto di usare nell'Unione europea la proprietà dei beni legalmente acquistati e segnatamente di disporne liberamente. Gli artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali garantiscono alla ricorrente la parità di trattamento e la non discriminazione.

A causa della decisione impugnata, la ricorrente sarebbe esclusa dalla partecipazione agli scambi commerciali sul territorio dell'Unione europea. Conseguentemente sarebbe pregiudicata la sua esistenza economica. Essa dovrebbe ricorrere alle forniture provenienti dal bacino economico dell'Unione europea.

Non sussisterebbe un interesse pubblico alla limitazione della libertà d'impresa, del diritto di proprietà, della parità di trattamento e della non discriminazione nei confronti della ricorrente. In particolare, non vi sarebbero fatti idonei a motivare sufficientemente la decisione del convenuto ed il conseguente impatto sui diritti fondamentali della ricorrente. Segnatamente la ricorrente non sarebbe coinvolta in attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e/o nello sviluppo di vettori di armi nucleari.

Si sarebbe inoltre verificato un equivoco. La società SATAK citata nella decisione impugnata non sarebbe la ricorrente. Si tratterebbe di una società terza estranea alla ricorrente. Quest'ultima spiegherebbe il fatto di essere stata inserita dalla decisione impugnata nell'elenco di cui all'Allegato II della decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran soltanto a causa della sua confusione con un'altra società, con denominazione sociale "SATAK" o affine.

Secondo motivo, vertente su una valutazione manifestamente errata dei fatti alla base della decisione

La decisione del convenuto si fonderebbe su una valutazione manifestamente errata dei fatti. La richiedente non sarebbe coinvolta in attività nucleari sensibili in termini di proliferazione, nel commercio e/o nello sviluppo di vettori di armi nucleari o di altro tipo.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

Il convenuto nella sua decisione non avrebbe rispettato il principio di proporzionalità. La richiedente potrebbe solo presumere dalle ricerche effettuate su Internet alle voci "SATAK" e "programma nucleare iraniano", che, per quanto riguarda la fornitura menzionata al punto 31 dell'Allegato I B della decisione 2011/299/PESC, si potrebbe trattare di sei missili aria da crociera del tipo sovietico KH-55(SM), che l'Iran avrebbe acquistato dall'Ucraina nell'anno 2001 o nell'anno 2002.

La ricorrente non intratterrebbe rapporti commerciali con la società statale ucraina UkrSpetzExport, né importerebbe missili aria da crociera del tipo sovietico KH-55(SM), né altre armi o vettori di armi.

La ricorrente non sarebbe la società denominata "SATAK" di cui all'Allegato I B, punto 31, della decisione impugnata.

4.    Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto al contraddittorio

Si sarebbe in presenza di una violazione del diritto al contraddittorio. La motivazione contenuta al punto 31 dell'Allegato I B della decisione impugnata non sarebbe comprensibile per la ricorrente, né una motivazione comprensibile le sarebbe stata comunicata in separata sede dal convenuto, sicché sarebbero violati i diritti di difesa ed il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva della ricorrente.

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