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Sentenza del Tribunale del 15 novembre 2018 – Axa Mediterranean / Commissione

(Causa T-405/11) 1

(«Aiuti di Stato – Disposizioni relative all’imposta sulle società che consente alle imprese aventi residenza fiscale in Spagna di ammortizzare l’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne impone il recupero – Nozione di aiuto di Stato – Selettività – Sistema di riferimento – Deroga – Differenza di trattamento – Giustificazione della differenza di trattamento – Imprese beneficiarie della misura – Legittimo affidamento »)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Axa Mediterranean Holding, SA (Palma di Maiorca, Spagna) (rappresentanti: inizialmente, J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan e R. Calvo Salinero, in seguito, J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro e R. Calvo Salinero, e da ultimo, J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal, C. Urraca Caviedes e P. Němečková, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1 e dell’articolo 4 della decisione 2011/282/UE della Commissione, del 12 gennaio 2011, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C°45/07 (ex NN 51/2007, ex CP 9/2007)], cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 135, pag. 1).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

L’Axa Mediterranean Holding, SA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

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1 GU C 282 del 24.9.2011.