Language of document : ECLI:EU:T:1997:108

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

10 luglio 1997(1)

«Concorrenza — Conseguenze dell'annullamento parziale da parte della Corte di una decisione relativa ad una procedura di infrazione all'art. 85 del Trattato — Effetti della sentenza nei confronti dei destinatari della decisione che non avevano proposto ricorso di annullamento — Art. 176 del Trattato — Domanda di rimborso parziale delle ammende versate»

Nella causa T-227/95,

AssiDomän Kraft Products AB, società di diritto svedese, con sede in Stoccolma,
AB Iggesunds Bruk, società di diritto svedese, con sede in Örnsköldsvik (Svezia),
Korsnäs AB, società di diritto svedese, con sede in Gävle (Svezia),
MoDo Paper AB, società di diritto svedese, con sede in Örnsköldsvik (Svezia),
Södra Cell AB, società di diritto svedese, con sede in Växjö (Svezia),
Stora Kopparbergs Bergslags AB, società di diritto svedese, con sede in Falun (Svezia),
Svenska Cellulosa AB, società di diritto svedese, con sede in Sundsvall (Svezia),
con gli avv.ti John E. Pheasant, solicitor of the Supreme Court of England and Wales, e Christophe Raux, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Loesch & Wolter, 11, rue Goethe,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Wouter Wils, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 4 ottobre 1995, con cui venivano respinte le domande presentate dalle ricorrenti a seguito della sentenza della Corte 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione (Racc. pag. I-1307), e dirette ad ottenere il rimborso delle ammende inflitte alle ricorrenti stesse con decisione della Commissione 19 dicembre 1984, 85/202/CEE, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/29.725 — Pasta per carta; GU 1985, L 85, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),



composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, C.W. Bellamy e A. Kalogeropoulos, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'11 settembre 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I fatti all'origine della controversia

  1. La presente controversia rientra nello stesso contesto di fatto e di diritto della sentenza della Corte di giustizia 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione (Racc. pag. I-1307; in prosieguo: la «sentenza 31 marzo 1993»), con cui la Corte ha parzialmente annullato la decisione della Commissione 19 dicembre 1984, 85/202/CEE, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/29.725 — Pasta per carta) (GU 1985, L 85, pag. 1; in prosieguo: la «decisione pasta di legno»). I precedenti della causa sono esposti in quest'ultima decisione e nella sentenza della Corte.

  2. Le sette ricorrenti nella presente causa sono imprese stabilite in Svezia, che svolgono attività nel settore della pasta di legno. Esse rappresentano, a titolo personale o in qualità di aventi causa, dieci degli undici destinatari svedesi (nn. 30-39) della decisione pasta di legno (in prosieguo: i «destinatari svedesi»).

  3. Nella decisione pasta di legno, la Commissione ha constatato che un certo numero dei quarantatré destinatari di tale decisione, durante determinati periodi, avevano violato l'art. 85, n. 1, del Trattato CEE, poi Trattato CE (in prosieguo: il «Trattato»), in particolare concertandosi sui prezzi della pasta di legno bianchita al solfato.

  4. L'art. 1 della decisione pasta di legno elencava le infrazioni all'art. 85 accertate dalla Commissione, i destinatari interessati e i periodi rilevanti. Le infrazioni rilevanti ai fini della presente controversia accertate nei confronti dei destinatari svedesi sono state le seguenti.

  5. All'art. 1, n. 1, della decisione pasta di legno, la Commissione ha accertato che i destinatari svedesi, ad eccezione della Billerud-Uddeholm e della Uddeholm AB, nonché altri produttori finlandesi, americani, canadesi e norvegesi si erano concertati «sui prezzi per la vendita nella Comunità economica europea di pasta per carta bianchita al solfato» per l'intero periodo 1975-1981 o parte di esso.

  6. Ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, tutti i destinatari svedesi avevano commesso un'infrazione all'art. 85 del Trattato concertandosi sui prezzi da essi applicati nella Comunità, almeno per i clienti stabiliti in Belgio, Francia, Repubblica federale di Germania, Paesi Bassi e Regno Unito, per la vendita di pasta di legno bianchita al solfato.

  7. All'art. 3 della decisione pasta di legno, la Commissione infliggeva ammende di importo compreso tra i 50 000 e i 500 000 ECU a quasi tutti i destinatari della detta decisione. A nove dei destinatari svedesi venivano inflitte ammende. Non avendo proposto ricorso di annullamento avverso la decisione, tali imprese pagavano le loro ammende.

  8. Altri ventisei dei quarantatré destinatari originari della decisione pasta di legno o dei loro aventi causa proponevano un ricorso di annullamento contro tale decisione ai sensi dell'art. 173 del Trattato. Investita di tali ricorsi, la Corte, con sentenza 31 marzo 1993, annullava tra l'altro l'art. 1, nn. 1 e 2, della decisione pasta di legno con cui erano state accertate infrazioni all'art. 85, n. 1, del Trattato. La Corte aboliva poi o riduceva le ammende inflitte alle imprese che avevano proposto i ricorsi.

  9. La parte rilevante del dispositivo della sentenza 31 marzo 1993 è così formulata:

    «1)    L'art. 1, n. 1, della decisione 85/202/CEE della Commissione, del 19 dicembre 1984, relativa ad un procedimento per violazione dell'art. 85 del Trattato, è annullato.

    2)    L'art. 1, n. 2, della suddetta decisione è annullato.

    (...)

    7)    Le ammende inflitte alle ricorrenti sono abolite, tranne quella che riguarda la Finncell, mentre quelle inflitte alla Canfor, alla MacMillan, alla St Anne e alla Westar sono ridotte a 20 000 ECU.

    (...)».

  10. A seguito della pronuncia della sentenza, le ricorrenti, con lettera del 24 novembre 1993, chiedevano alla Commissione di riesaminare la loro situazione giuridica alla luce della sentenza e di rimborsare le ammende da esse versate, nei limiti in cui l'importo di ciascuna di esse eccedeva la somma di 20 000 ECU, fissata dalla Corte a carico di talune ricorrenti in base ad infrazioni il cui accertamento non era stato invalidato.

  11. La lettera del 24 novembre è così redatta:

    «[...] The Swedish respondents contend that the Commission may not retain the fines they paid for infringements of Article 85(1) by concertation on announced and transaction prices once the ECJ has annulled the Commission's relevant finding.

    [...]

    The Swedish undertakings who paid fines in respect of infringements of Article 85(1) which have now been annulled by the Court are entitled to recover those fines. It is clear from the caselaw (see, for example, the two Snupat cases - [1959] ECR 127 and [1961] ECR 53) that there is an obligation on the relevant Community institution (in this case, the Commission), to review the position of undertakings in a similar position, where the ECJ makes a ruling which is not addressed to those undertakings.

    In this case, the Swedish respondents are in an identical position to the wood pulp producers who appealed the Commission's decision. The Court has annulled the Commission's findings in relations to concertation on announced and transaction prices. The Commission therefore has a duty to review the position of the Swedish respondents and to return that part of the fines paid by them which relates to the two infringements of Article 85 (1) which have been annulled».

    «[(...) I destinatari svedesi sostengono che, dopo che la Corte di giustizia ha invalidato i relativi accertamenti della Commissione, quest'ultima non può conservare le ammende che aveva loro inflitto perché li riteneva responsabili di aver violato l'art. 85, n. 1, concertandosi sui prezzi annunciati e sui prezzi applicati.

    (...)

    (...) Le imprese svedesi che hanno versato ammende per infrazioni all'art. 85, n. 1, che la Corte di giustizia ha ora dichiarato insussistenti, hanno il diritto di recuperare tali ammende. Risulta dalla giurisprudenza (v. ad esempio, le due sentenze SNUPAT, Racc. 1959, pag. 271 e Racc. 1961, pag. 99) che le istituzioni comunitarie interessate (nella fattispecie la Commissione) hanno l'obbligo di riesaminare la situazione di imprese che si trovino in una situazione analoga anche se non sono destinatarie della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia.

    Nella fattispecie, i destinatari svedesi sono in una situazione identica a quella dei produttori di pasta di legno che hanno proposto ricorso contro la decisione della Commissione. La Corte ha invalidato gli accertamenti della Commissione relativi alla concertazione sui prezzi annunciati e sui prezzi applicati. La Commissione ha pertanto l'obbligo di riesaminare la situazione dei destinatari svedesi e di rimborsare loro la quota delle ammende da essi pagate che riguarda le due infrazioni all'art. 85, n. 1, dalla Corte dichiarate insussistenti]».

  12. In un primo tempo, i servizi della Commissione, con lettera del 6 dicembre 1993, facevano sapere alle ricorrenti che la loro lettera del 24 novembre 1993 era stata trasmessa alla direzione generale Bilanci (DG XIX) al fine di esaminare se quest'ultima potesse dare esito favorevole alla richiesta.

  13. Successivamente, con lettera del 4 febbraio 1994, il direttore generale della direzione generale Concorrenza (DG IV) informava le ricorrenti dell'intenzione della Commissione di respingere la loro domanda e impartiva loro un termine per presentare eventuali osservazioni.

  14. In risposta a quest'ultima lettera, le ricorrenti, con lettera dell'8 aprile 1994, chiedevano alla Commissione di prendere una decisione definitiva sulle conseguenze giuridiche da trarre dalla sentenza 31 marzo 1993. Esse reiteravano tale richiesta con lettere in data 24 ottobre e 21 dicembre 1994.

  15. Con lettera del 4 ottobre 1995 (in prosieguo: la «lettera 4 ottobre 1995» o la «decisione impugnata»), il membro della Commissione incaricato delle questioni di concorrenza ha rifiutato di dar seguito alla richiesta di rimborso delle ricorrenti nei seguenti termini:

    «In your letter of 24 November 1993 you asked the Commission to review the position of your clients (”the Swedish respondents") in light of the Court's judgment of 31 March 1993. More specifically, you requested the Commission to return the fines relating to the infringements found in the parts of its decision which had been annulled by the aforesaid judgment. Having received a preliminary reaction of my services (letter of 4 February 1994 signed by the Director General for Competition), you reiterated your request in your letters of 8 April, 24 October and 21 December 1994.

    I do not see any possibility to accept your request. Article 3 of the decision imposed a fine on each of the producers on an individual basis. Consequently, in point 7 of the operative part of its judgment, the Court annulled or reduced the fines imposed on each of the undertakings who were applicants before it. In the absence of an application of annulment on behalf of your clients, the Court did not and indeed could not annul the parts of Article 3 imposing a fine on them. It follows that the obligation of the Commission to comply with the judgment of the Court has been fulfilled in its entirety by the Commission reimbursing the fines paid by the successful applicants. As the judgment does not affect the decision with regard to your clients, the Commission was neither obliged nor indeed entitled to reimburse the fines paid by your clients.

    As your clients' payment is based on a decision which still stands with regard to them, and which is binding not only on your clients but also on the Commission, your request for reimbursement cannot be granted».

    [«Nella Sua lettera del 24 novembre 1993, Ella ha chiesto alla Commissione di riesaminare la situazione dei Suoi clienti (in prosieguo: i ”destinatari svedesi") alla luce della sentenza pronunciata dalla Corte il 31 marzo 1993. Più in particolare, Ella ha chiesto alla Commissione il rimborso delle ammende relative alle infrazioni accertate nelle parti della sua decisione che sono state annullate dalla detta sentenza. Dopo un primo riscontro da parte dei miei servizi (lettera del 4 febbraio 1994, firmata dal direttore generale della concorrenza), Ella ha reiterato la Sua richiesta nelle lettere in data 8 aprile, 24 ottobre e 21 dicembre 1994.

    Non vedo alcuna possibilità di dar seguito alla Sua richiesta. L'art. 3 della decisione infliggeva un'ammenda a ciascuno dei produttori su base individuale. Di conseguenza, al punto 7 del dispositivo della sua sentenza, la Corte ha abolito o ridotto le ammende inflitte a ciascuna delle imprese ricorrenti nelle cause dinanzi ad essa proposte. In mancanza di un ricorso di annullamento a nome dei Suoi clienti, la Corte non ha annullato — né poteva farlo — le parti dell'art. 3 in cui si imponeva loro un'ammenda. Di conseguenza, la Commissione ha integralmente soddisfatto il suo obbligo di conformarsi alla sentenza della Corte quando ha rimborsato le ammende versate dalle ricorrenti che hanno visto accolti i loro ricorsi. Dato che la sentenza non infirma la decisione in ordine ai Suoi clienti, la Commissione non era né obbligata né addirittura autorizzata a rimborsare le ammende da esse pagate.

    Dato che il pagamento effettuato dai Suoi clienti è fondato su una decisione che è sempre valida per quanto li riguarda, e che ha sempre efficacia vincolante non solo per loro, ma anche per la Commissione, la Sua richiesta di rimborso non può essere accolta»].

    Procedimento e domande delle parti

    16.     Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 dicembre 1995, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

    17.     Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale e ha invitato la Commissione a pronunciarsi, all'udienza, sulla pertinenza eventuale della sentenza della Corte 22 marzo 1961, cause riunite 42/59 e 49/59, SNUPAT/Alta Autorità (Racc. pag. 97).

    18.     All'udienza dell'11 settembre 1996, sono state sentite le difese orali e le rispostedelle parti alle questioni del Tribunale composto dai signori H. Kirschner, presidente, B. Vesterdorf, C.W. Bellamy, A. Kalogeropoulos e A. Potocki, giudici.

    19.     A seguito del decesso del giudice Kirschner, avvenuto il 6 febbraio 1997, la presente sentenza è stata deliberata dai tre giudici di cui porta la firma, conformemente all'art. 32 del regolamento di procedura.

    20.     Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    —    annullare la decisione 4 ottobre 1995;

    —    ingiungere alla Commissione di adottare tutti i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte 31 marzo 1993 comporta, e, in particolare, di rimborsare alle ricorrenti le ammende pagate da ciascuna di esse o dalle imprese nei cui diritti ed obblighi esse sono succedute, fino agli importi indicati all'allegato 6 al ricorso;

    —    ingiungere alla Commissione di pagare, a decorrere dalla data del pagamento delle ammende da parte dei destinatari svedesi e sino al rimborso degli importi richiesti, interessi su tali importi;

        —    inizialmente al tasso applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria al momento del pagamento delle ammende, poi al tasso applicato dall'Istituto monetario europeo, entrambi maggiorati di un punto e mezzo, o

        —    al tasso attivo di base della Banca Nazionale del Belgio, maggiorato di un punto;

        fino all'ammontare degli interessi indicati all'allegato 9 al ricorso;

    —    condannare la Commissione alle spese.

    21.     La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

    —    dichiarare il ricorso irricevibile;

    —    in subordine respingerlo;

    —    condannare le ricorrenti alle spese.

    Sul primo capo della domanda, diretto all'annullamento della pretesa decisione contenuta nella lettera 4 ottobre 1995

    Sulla ricevibilità

    Argomenti delle parti

    22.     La Commissione eccepisce l'irricevibilità della domanda di annullamento in quanto la lettera 4 ottobre 1995 è la mera conferma della decisione pasta di legno nei limiti in cui essa riguarda le ricorrenti. Pertanto, la detta lettera non costituirebbe un atto impugnabile.

    23.     La lettera 4 ottobre 1995 non conterrebbe alcun elemento nuovo rispetto alla decisione pasta di legno che modifichi la situazione giuridica delle ricorrenti. Essa si limiterebbe a confermare che la decisione pasta di legno resta valida per quanto riguarda le ricorrenti e che non vi è quindi motivo per tornare su tale decisione.

    24.     Benché il ricorso tenda all'annullamento di una nuova decisione che si asserisce contenuta nella lettera 4 ottobre 1995, quest'ultima riguarderebbe in realtà la decisione pasta di legno. Dato che il termine per proporre un ricorso di annullamento contro la decisione pasta di legno è scaduto da molto tempo, il presente ricorso dovrebbe quindi essere dichiarato irricevibile.

    25.     Le ricorrenti fanno valere che la lettera 4 ottobre 1995 costituisce un atto impugnabile ai sensi dell'art. 173 del Trattato.

    26.     Infatti, la detta lettera dovrebbe intendersi come una nuova decisione rispetto alla decisione pasta di legno. Essa esprimerebbe per la prima volta il punto di vista della Commissione per quanto riguarda gli obblighi che ad essa incombono in forza della sentenza 31 marzo 1993 e, sulla base di tale punto di vista, la sua decisione di non rimborsare le ammende versate dalle ricorrenti e dalle imprese nei cui diritti e obblighi esse sono succedute.

    27.     Sarebbe quindi inesatto sostenere che la lettera 4 ottobre 1995 non contiene alcun elemento che non risulti già dalla decisione pasta di legno. In tale decisione, la Commissione affermava che le ricorrenti avevano commesso diverse infrazioni alle regole di concorrenza, ordinava loro di porvi fine e infliggeva loro ammende. Invece, nella sua lettera 4 ottobre 1995, la Commissione avrebbe per la prima volta deciso, in maniera inequivocabile e definitiva, di non rimborsare le ammende.

    28.     Si tratterebbe di un atto che pregiudica immediatamente e in maniera irreversibile la situazione giuridica delle imprese interessate (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, e sentenza del Tribunale 18 dicembre 1992, cause T-10/92, T-11/92, T-12/92 e T-15/92, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II-2667).

    Giudizio del Tribunale

    29.     Il Tribunale ricorda, preliminarmente, che, secondo una giurisprudenza costante, sono irricevibili i ricorsi diretti contro decisioni meramente confermative di decisioni precedenti che non siano state tempestivamente impugnate (sentenza della Corte 15 dicembre 1988, cause riunite 166/86 e 220/86, Irish Cement/Commissione, Racc. pag. 6473, punto 16, e sentenza del Tribunale 14 luglio 1995, causa T-275/94, Groupement des cartes bancaires «CB»/Commissione, Racc. pag. II-2169, punto 27). Infatti, un atto con il quale ci si limiti a confermare un atto precedente non darebbe agli interessati la possibilità di rimettere in discussione la validità dell'atto confermato (sentenza 22 marzo 1961, SNUPAT/Alta Autorità, citata, Racc. pag. 142).

    30.     Nella fattispecie, occorre constatare che, con la loro lettera del 24 novembre 1993, le ricorrenti hanno chiesto alla Commissione di riesaminare, alla luce della motivazione della sentenza 31 marzo 1993, gli effetti giuridici della decisione pasta di legno nei loro confronti. In particolare, esse hanno chiesto alla Commissione di procedere al rimborso delle ammende relative alle infrazioni accertate nelle parti della detta decisione annullate dalla sentenza 31 marzo 1993.

    31.     Tale richiesta di riesame è stata respinta con lettera 4 ottobre 1995, in quanto la Commissione aveva soddisfatto al suo obbligo di conformarsi alla sentenza 31 marzo 1993 rimborsando le ammende versate nei limiti in cui queste ultime erano state abolite dalla sentenza della Corte.

    32.     Al fine di risolvere la questione se il rifiuto della Commissione di riesaminare la legittimità della decisione pasta di legno nella parte in cui riguarda le ricorrenti costituisca o no un atto meramente confermativo, è indispensabile esaminare anzitutto se, nella fattispecie, l'art. 176 del Trattato le imponesse un tale riesame.

    33.     Infatti, il Tribunale considera che solo in tale caso di specie l'atto, contenuto nella lettera della Commissione 4 ottobre 1995, vertente implicitamente sulla portata degli obblighi ad essa imposti dall'art. 176 del Trattato a seguito della sentenza 31 marzo 1993, dovrebbe considerarsi come una nuova decisione impugnabile nell'ambito di un ricorso di annullamento (v., in tal senso, sentenza della Corte 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 193/86, 99/86 e 215/86, Asteris e.a./Commissione, Racc. pag. 2181, punti 8, 32 et 33), poiché quest'ultima decisione dovrebbe ritenersi adottata in un contesto giuridico nuovo rispetto a quello in cui la decisione pasta di legno è stata adottata.

    34.     Dato che la questione di stabilire se la sentenza 31 marzo 1993 abbia per conseguenza un obbligo di riesaminare la legittimità della decisione pasta di legno nella parte in cui riguarda le ricorrenti rientra nel merito della controversia, occorre esaminare la questione della ricevibilità unitamente al merito.

    Sul merito

    Argomenti delle parti

    35.     Le ricorrenti deducono un motivo unico, relativo al fatto che la Commissione, rifiutando di riesaminare, alla luce della sentenza 31 marzo 1993, la decisione pasta di legno per quanto le riguarda e di rimborsare le ammende da esse pagate, ha disatteso le conseguenze giuridiche che discendono dalla sentenza della Corte 31 marzo 1993. Tale motivo si articola in due parti.

    36.     In una prima parte del motivo, le ricorrenti fanno valere che la Commissione ha violato il principio comunitario secondo il quale una sentenza di annullamento ha l'effetto di rendere l'atto impugnato, nella fattispecie la decisione pasta di legno, nullo e non avvenuto erga omnes e ex tunc.

    37.     Dall'art. 174, primo comma, del Trattato, risulterebbe che l'efficacia erga omnes di una sentenza di annullamento riguarda tanto le decisioni, come quella controversa nel caso di specie, quanto i regolamenti, dato che la detta disposizione non fa distinzioni per quanto riguarda gli effetti giuridici di una declaratoria di nullità in relazione ai vari tipi di atti.

    38.     Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la decisione pasta di legno non dovrebbe essere considerata come un insieme di decisioni individuali, ma dovrebbe intendersi come una sola decisione, diretta a parecchie imprese. Tale valutazione sarebbe corroborata dalle considerazioni, espresse dalla Corte nella sentenza 31 marzo 1993, secondo cui la Commissione non ha tentato di spiegare come le infrazioni accertate all'art. 1, nn. 1 e 2, del dispositivo della decisione riguardassero ogni singolo destinatario precisando fra quali parti e in quali periodi la concertazione sarebbe avvenuta.

    39.     L'efficacia erga omnes di una sentenza di annullamento sarebbe inoltre sancita da una giurisprudenza consolidata (v. sentenze della Corte 21 dicembre 1954, causa 2/54, Italia/Alta Autorità, Racc. pag. 75; 11 febbraio 1955, causa 3/54, Assider/Alta Autorità, Racc. pag. 125 e causa 4/54, ISA/Alta Autorità, Racc. pag. 177; 28 giugno 1955, causa 5/55, Assider/Alta Autorità, Racc. pag. 263, e 22 marzo 1961, SNUPAT/Alta Autorità, citata; conclusioni dell'avvocato generale M. Lagrange per la sentenza della Corte 27 marzo 1963, cause riunite 28/62, 29/62 e 30/62, Da Costa en Schaake e a., Racc. pagg. 57 e 77; conclusioni dell'avvocato generale Gand per l'ordinanza della Corte 5 ottobre 1969, causa 50/69 R, Germania/Commissione, Racc. pagg. 449 e 454; conclusioni dell'avvocato generale Dutheillet de Lamothe per la sentenza della Corte 13 giugno 1972, cause riunite 9/71 e 11/71, Compagnie d'approvisionnement et des Grands moulins de Paris/Commissione, Racc. pagg. 391 e 411; sentenze della Corte 25 novembre 1976, causa 30/76, Küster/Parlamento, Racc. pag. 1719, nonché le conclusioni dell'avvocato generale Reischl per tale sentenza, Racc. pag. 1730; 5 marzo 1980, causa 76/79, Könecke/Commissione, Racc. pag. 665; 13 maggio 1981, causa 66/80, International Chemical Corporation, Racc. pag. 1191; sentenza Asteris e a./Commissione, citata; 2 marzo 1989, causa 359/87, Pinna, Racc. pag. 585, nonché conclusioni dell'avvocato generale Lenz per tale sentenza, paragrafi 13-16 e 29).

    40.     Le ricorrenti rilevano che, se il giudice comunitario ha il potere di limitare gli effetti erga omnes delle sue sentenze (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 29 giugno 1995, causa T-30/91, Solvay/Commissione, Racc. pag. II-1775, e T-36/91, ICI/Commissione, Racc. pag. II-1847), la Corte non ha fatto uso di tale potere nella sentenza 31 marzo 1993. A differenza di ciò che è stato fatto per il n. 4, i nn. 1 e 2 dell'art. 1 della decisione pasta di legno sarebbero stati annullati senza alcuna limitazione quanto agli effetti di tale annullamento, di modo che gli accertamenti in essi contenuti sarebbero stati annullati anche per quanto riguarda le ricorrenti.

    41.     Il punto 7 del dispositivo della sentenza, secondo il quale «le ammende inflitte alle ricorrenti sono abolite», non può, secondo le ricorrenti, modificare tale valutazione. Il riferimento, alle «ricorrenti» sarebbe stato inserito al solo scopo di distinguere le imprese le cui ammende sono state integralmente annullate dalla Corte da quelle le cui ammende sono state da quest'ultima confermate in tutto o in parte.

    42.     Ne consegue, secondo le ricorrenti, che la sentenza della Corte 31 marzo 1993 obbliga la Commissione, al fine di evitare ogni arricchimento senza causa, a revocare la decisione pasta di legno in quanto essa ha inflitto ai destinatari svedesi ammende per le infrazioni constatate in tali punti e a procedere ad un rimborso parziale di tali ammende, maggiorate da interessi ad un tasso corrispondente al vantaggio rappresentato dalla disponibilità di tali somme.

    43.     In una seconda parte del motivo, le ricorrenti fanno valere che la Commissione ha violato l'art. 176 del Trattato.

    44.     Infatti, tale norma obbligherebbe l'istituzione interessata ad adottare i provvedimenti che l'esecuzione di una sentenza di annullamento comporta, non solo nei confronti delle parti in causa, ma anche nei confronti di altre parti. L'obbligo di conformarsi ad una sentenza comporterebbe per l'istituzione convenuta, in particolare, l'obbligo di riesaminare i casi analoghi alla luce della sentenza. Nella fattispecie, la Commissione sarebbe in particolare tenuta a far sì che i destinatari svedesi in situazioni analoghe a quella delle ricorrenti dinanzi alla Corte siano posti nella stessa situazione di queste ultime (sentenze della Corte 22 marzo 1961, SNUPAT/Alta Autorità, citata; e parimenti 6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/Commissione, Racc. pag. 777, e 5 marzo 1980, Könecke/Commissione, citata).

    45.     A tal fine, l'istituzione interessata dovrebbe esaminare non soltanto il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione di quest'ultima (sentenza Asteris e a./Commissione, citata). A questo proposito, le ricorrenti sottolineano che la sentenza 31 marzo 1993 contiene considerazioni di ordine generale che si applicano anche agli accertamenti relativi alle infrazioni ad esse imputate.

    46.     Esse ricordano in particolare che la Corte ha annullato l'art. 1, n. 1, della decisione pasta di legno in quanto la Commissione non aveva spiegato il valore probatorio di talune prove documentali e non aveva dimostrato che la concertazione sui prezzi fosse la sola spiegazione plausibile degli indizi di parallelismo di comportamento da essa fatti valere. Allo stesso modo, esse sottolineano che l'art. 1, n. 2, è stato annullato in quanto l'accertamento dell'infrazione controversa non era stato menzionato nella comunicazione degli addebiti, il che aveva costituito una violazione del diritto alla difesa, viziando così il procedimento avviato dalla Commissione nei confronti di ciascuno dei destinatari di tale comunicazione degli addebiti successivamente accusati di aver preso parte a tale infrazione. Tutte le ammende pagate a seguito di tali accertamenti avrebbero quindi dovuto essere rimborsate.

    47.     La Commissione ricorda che la questione essenziale che si pone nella fattispecie è quella di stabilire se un'impresa, a cui la Commissione abbia inflitto un'ammenda per infrazione alle regole di concorrenza e che abbia pagato tale ammenda senza proporre un ricorso di annullamento contro tale decisione, possa reclamare poi il rimborso dell'ammenda stessa per il motivo che il giudice comunitario ha annullato le ammende inflitte ad altre imprese che hanno tempestivamente proposto ricorsi di annullamento vedendo accolte le proprie domande.

    48.     A suo parere, la soluzione di tale questione dev'essere negativa in quanto ledecisioni che infliggono ammende sono decisioni individuali rivolte a destinatari distinti. Solo il destinatario potrebbe direttamente proporre ricorso di annullamento contro tale decisione. Ora, se un destinatario decide di non proporre tale ricorso di annullamento entro i termini a tal fine previsti, la decisione, ai sensi dell'art. 189 del Trattato, resterebbe valida nei suoi confronti e vincolante in tutti i suoi elementi. Non esisterebbe quindi alcun motivo che imponga — o consenta — alla Commissione di rimborsare, anche parzialmente, le ammende di cui trattasi. Accogliere la domanda delle ricorrenti equivarrebbe ad eludere il termine previsto dall'art. 173 del Trattato.

    49.     La Commissione contesta la tesi delle ricorrenti secondo la quale l'annullamento da parte della Corte dell'art. 1, nn. 1 e 2, della decisione pasta di legno avrebbe effetto erga omnes, di modo che essa sarebbe tenuta a rimborsare le ammende pagate a seguito degli accertamenti contenuti in tali due disposizioni.

    50.     Essa sostiene, al riguardo, che le ricorrenti confondono la disciplina giuridica delle decisioni e quella dei regolamenti. Mentre i regolamenti comportano effetti giuridici per categorie di persone considerate in maniera generale ed astratta, le decisioni sarebbero atti amministrativi individuali, che incidono sulla situazione giuridica di singoli destinatari. Il semplice fatto che le decisioni con cui sono state inflitte le ammende alle ricorrenti siano state adottate contestualmente alle decisioni riguardanti altre imprese implicate non modificherebbe assolutamente la natura individuale di ciascuna decisione. Se l'annullamento di un regolamento può avere effetti generali, l'annullamento di una decisione, invece, incide solo sulla situazione giuridica del ricorrente che ha visto accolta la propria domanda.

    51.     Poiché la decisione pasta di legno costituisce in realtà un insieme di decisioni individuali rivolte ai vari destinatari e accompagnate da ammende inflitte individualmente, la sentenza 31 marzo 1993 non avrebbe effetto erga omnes nel senso sostenuto dalle ricorrenti. Tale interpretazione sarebbe corroborata dalla formulazione del dispositivo della sentenza, secondo la quale la Corte ha abolito o ridotto «le ammende inflitte alle ricorrenti», ossia le ammende inflitte alle imprese che avevano proposto ricorso. La Corte non avrebbe potuto annullare le ammende inflitte ai destinatari svedesi.

    52.     Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui essa avrebbe violato l'art. 176 del Trattato, la Commissione ribatte che essa ha integralmente adempiuto al proprio obbligo di conformarsi alla sentenza 31 marzo 1993 rimborsando le ammende versate dalle ricorrenti che hanno visto accolte le proprie domande dinanzi alla Corte. Quanto ai destinatari svedesi, ricorrenti nella presente controversia, essa non sarebbe né obbligata né addirittura autorizzata a rimborsare le loro ammende.

    53.     Infine, la Commissione sostiene che l'asserzione delle ricorrenti, secondo cui essa sarebbe tenuta a far sì che i destinatari svedesi in situazioni analoghe a quella delle ricorrenti dinanzi alla Corte siano posti nella stessa situazione di queste ultime, è manifestamente errata. Infatti, i destinatari svedesi non si troverebbero nella stessa situazione degli altri destinatari della decisione poiché non hanno appunto proposto ricorso di annullamento entro il termine previsto dall'art. 173 del Trattato.

    54.     In risposta ad un quesito posto dal Tribunale, la Commissione, durante l'udienza, ha fatto valere che la soluzione fornita nella citata causa SNUPAT/Alta Autorità non è trasponibile al caso di specie. Infatti, vi sarebbero notevoli differenze tra il contesto in cui si situa la presente controversia e quello in cui rientrava la causa SNUPAT (v., a parte la citata sentenza 22 marzo 1961, SNUPAT/Alta Autorità, sentenze della Corte 17 luglio 1959, cause 32/58 e 33/58, SNUPAT/Alta Autorità, Racc. pag. 269, e 12 luglio 1962, causa 14/61, Hoogovens/Alta Autorità, Racc. pag. 471). In primo luogo, l'impresa SNUPAT, contrariamente ai destinatari svedesi, avrebbe effettivamente utilizzato, in tempo utile, tutti i rimedi giuridici esperibili per impugnare le decisioni dell'Alta Autorità che le arrecavano pregiudizio. In secondo luogo, la causa SNUPAT avrebbe riguardato un regime di perequazione che, per sua natura, creava un collegamento fra i trattamenti riservati dell'Alta Autorità alle varie imprese. Infatti, gli esoneri concessi a talune imprese avevano automaticamente come conseguenza contributi più elevati per le altre, tra cui la ricorrente SNUPAT. Un siffatto collegamento tra i destinatari non esisterebbe nel caso di specie.

    Giudizio del Tribunale

    55.     Innanzi tutto si deve esaminare la tesi delle ricorrenti secondo cui la sentenza 31 marzo 1993 ha avuto effetto erga omnes. Secondo le ricorrenti, la sentenza ha annullato i primi due numeri dell'art. 1 della decisione pasta di legno senza limitare l'ambito di tale annullamento, di modo che gli accertamenti operati dalla Commissione quanto alle infrazioni appurate nelle dette disposizioni sarebbero stati annullati anche per quanto le riguarda.

    56.     Questa tesi non può essere accolta. Infatti, se nulla vieta alla Commissione di statuire con un'unica decisione in merito a varie infrazioni, anche se talune di queste non siano imputabili a taluni destinatari, purché la decisione consenta a qualsiasi destinatario di individuare con precisione gli addebiti formulati a suo carico (sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Coöperatieve Vereniging «Suiker Unie» e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punto 111), il Tribunale considera che la decisione pasta di legno, benché redatta e pubblicata in forma di decisione unica, deve intendersi come un insieme di decisioni individuali con cui si accerta (o si accertano) nei confronti di ciascuna delle imprese destinatarie l'infrazione (o le infrazioni) ad essa imputata (o imputate) e con cui si infligge eventualmente un'ammenda. Pertanto, la Commissione, se avesse voluto, avrebbe potuto adottare, formalmente, più decisioni individuali distinte, di accertamento delle infrazioni all'art. 85 da essa appurate.

    57.     Tale valutazione è inoltre suffragata dal tenore letterale del dispositivo della decisione pasta di legno, dispositivo in cui si accertano per ciascuna impresa, in via individuale, le infrazioni ad essa imputate e si infliggono, di conseguenza, ammende individuali ai destinatari della decisione (v., in particolare gli artt. 1 e 3 della decisione pasta di legno).

    58.     Ai sensi dell'art. 189 del Trattato, ciascuna di tali decisioni individuali facenti parte della decisione pasta di legno è obbligatoria in tutti i suoi elementi per il destinatario da essa designato. Qualora un destinatario non abbia proposto, in base all'art. 173, un ricorso di annullamento contro la decisione pasta di legno nei limiti in cui essa lo riguarda, tale decisione resta pertanto valida e vincolante nei suoi confronti (v., nello stesso senso, sentenza della Corte 9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Racc. pag. I-833, punto 13).

    59.     Pertanto, se un destinatario decide di proporre un ricorso di annullamento, al giudice comunitario sono sottoposti solo gli elementi della decisione che riguardano l'interessato. Invece, gli elementi della decisione relativi ad altri destinatari, che non siano stati impugnati, non rientrano nell'oggetto della controversia che il giudice comunitario è chiamato a decidere.

    60.     Quest'ultimo, nell'ambito di un ricorso di annullamento, può pronunciarsi solo sull'oggetto della controversia a lui deferita dalle parti. Di conseguenza, una decisione come la decisione pasta di legno può essere annullata solo per quanto riguarda i destinatari che abbiano visto accolti i loro ricorsi dinanzi al giudice comunitario.

    61.     Il Tribunale considera quindi che occorre interpretare i punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza della Corte nel senso che l'art. 1, nn. 1 e 2, della decisione pasta di legno sono annullati solo nei limiti in cui riguardano le parti che abbiano visto accolti i loro ricorsi dinanzi alla Corte. Tale valutazione è inoltre corroborata dal punto 7 del dispositivo della sentenza, secondo il quale solo «le ammende inflitte alle ricorrenti» sono abolite o ridotte.

    62.     Si deve constatare al riguardo che la giurisprudenza fatta valere dalle ricorrenti a sostegno della tesi di un effetto erga omnes, come la Commissione ha giustamente sostenuto, è priva di pertinenza nel caso di specie dato che ciascuna delle sentenze citate riguarda punti di diritto diversi, che rimandano a fattispecie del tutto particolari.

    63.     Da quanto precede risulta che la prima parte del motivo deve quindi essere respinta.

    64.     Occorre poi esaminare la seconda parte del motivo relativa ad una violazione dell'art. 176 del Trattato, in quanto la Commissione avrebbe disatteso il proprio obbligo di riesaminare la legittimità della decisione pasta di legno nella parte in cui essa riguarda i destinatari svedesi.

    65.     Ai sensi dell'art. 176, primo comma, del Trattato, «l'istituzione o le istituzioni da cui emana l'atto annullato (...) sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta».

  16. Si deve constatare che, nella sua lettera del 4 ottobre 1995, la Commissione ha rifiutato di riesaminare, alla luce della sentenza 31 marzo 1993, la situazione giuridica dei destinatari svedesi con riferimento alla decisione pasta di legno e, in particolare, di esaminare se l'esecuzione della sentenza comportasse il rimborso integrale o parziale delle ammende inflitte dalla decisione pasta di legno ai destinatari che non avevano proposto ricorso di annullamento. Per giustificare tale rifiuto, la Commissione ha sostenuto che, comunque, essa non era né obbligata né addirittura autorizzata a rimborsare le ammende pagate dai destinatari svedesi.

  17. Visti tali argomenti, occorre anzitutto valutare se la Commissione fosse tenuta, in forza dell'art. 176 del Trattato, a riesaminare, alla luce della sentenza 31 marzo 1993, la legittimità della decisione pasta di legno nella parte in cui essa riguarda i destinatari che non avevano proposto ricorso di annullamento entro i termini. Se del caso, spetterà poi al Tribunale verificare se, nella fattispecie, la Commissione potesse legittimamente rifiutare un riesame asserendo di non essere né obbligata né addirittura autorizzata a procedere ad un rimborso delle ammende versate.

  18. Allo scopo di determinare la portata degli obblighi che l'art. 176 del Trattato imponeva nella fattispecie alla Commissione, si deve precisare il contenuto dell'obbligo di prendere «i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza (...) comporta» per stabilire se tale obbligo comprendesse anche provvedimenti riguardanti i destinatari della decisione pasta di legno che non avevano proposto alcun ricorso di annullamento entro il termine previsto dall'art. 173 del Trattato.

  19. A tal fine, il Tribunale constata che la formulazione dell'art. 176 del Trattato non consente di concludere che l'obbligo contemplato in tale norma si limiti unicamente alle situazioni giuridiche delle parti della controversia che ha dato luogo alla sentenza interessata. Non può quindi escludersi a priori che i provvedimenti che l'istituzione interessata deve adottare possano eccezionalmente eccedere l'ambito preciso della controversia sfociata nella sentenza di annullamento al fine di cancellare gli effetti degli illeciti accertati nella detta sentenza (v., in questo senso, la citata sentenza Asteris e a./Commissione, punti 28-31).

  20. Un siffatto orientamento è stato seguito dalla Corte nell'ambito dell'art. 34 del Trattato CECA, che prevede per l'istituzione interessata obblighi analoghi a quelli previsti dall'art. 176 del Trattato CE. Infatti, la Corte, nella sua sentenza 22 marzo 1961 (SNUPAT/Alta Autorità, citata), ha considerato che l'Alta Autorità era tenuta, a seguito di una sentenza con cui era stata accertata l'illegittimità di un atto amministrativo con cui si concedevano alla ricorrente vantaggi sotto forma di esenzioni, a riesaminare la sua posizione precedente quanto alla legittimità di tali esenzioni e ad esaminare se decisioni analoghe adottate in precedenza a favore di altre imprese potessero essere mantenute in essere, tenuto conto dei principi sanciti dalla detta sentenza. Inoltre, essa poteva eventualmente essere tenuta, in forza del principio di legittimità, a revocare queste ultime decisioni (v. Racc. pagg. 146 e 153-154).

  21. Al fine di stabilire se tale giurisprudenza sia trasponibile al caso di specie, il Tribunale considera che tre considerazioni sono pertinenti. In primo luogo, la sentenza 31 marzo 1993 annulla una parte di un atto costituito da più decisioni individuali adottate in esito allo stesso procedimento amministrativo. In secondo luogo, le ricorrenti nella presente controversia non solo erano destinatarie di questo stesso atto, ma si sono viste infliggere ammende per pretese infrazioni al'art. 85 del Trattato il cui accertamento nei confronti dei destinatari dell'atto che avevano proposto ricorso ai sensi dell'art. 173 del Trattato era stato annullato dalla sentenza 31 marzo 1993. In terzo luogo, le decisioni individuali prese nei confronti delle ricorrenti nella presente controversia si basano, a loro parere, sugli stessi accertamenti di fatto e sulle stesse considerazioni economiche e giuridiche invalidate dalla sentenza.

  22. Di conseguenza, il Tribunale ritiene che l'istituzione interessata, in forza dell'art. 176 del Trattato, può essere tenuta ad esaminare, sulla base di una domanda presentata entro un termine ragionevole, se essa debba adottare provvedimenti non solo nei confronti delle parti che hanno visto accolto il proprio ricorso, ma anche nei confronti dei destinatari di tale atto che non hanno proposto ricorso di annullamento. Infatti, qualora una sentenza della Corte abbia l'effetto di cancellare l'accertamento di una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto la pratica concordata controversa non è stata provata, non sarebbe conforme al principio di legalità il fatto che la Commissione non abbia l'obbligo di esaminare la sua decisione iniziale nei confronti di un'altra parte della stessa pratica concordata fondata su fatti identici.

  23. Occorre poi determinare gli obblighi che discendono dalla sentenza 31 marzo 1993 e verificare, alla luce dei principi testé enunciati, in che misura tale sentenza obblighi la Commissione a riesaminare la situazione giuridica dei destinatari svedesi con riferimento alla decisione pasta di legno. A tal fine, occorre prendere in esame sia il dispositivo sia la motivazione.

  24. Infatti, la Corte ha dichiarato che, per conformarsi a tale sentenza e dare ad essa piena esecuzione, l'istituzione interessata è tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza ma anche la motivazione da cui quest'ultima discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. E' infatti questa motivazione che, in primo luogo, identifica la disposizione esatta consideratacome illegittima e, in secondo luogo, evidenzia le ragioni esatte dell'illegittimità accertata nel dispositivo e che l'istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l'atto annullato (citata sentenza Asteris e a./Commissione, punto 27).

  25. Nella fattispecie, è giocoforza constatare che la Corte ha annullato l'art. 1, n. 1, della decisione pasta di legno fondandosi su considerazioni che si applicano in maniera generale all'analisi del mercato della pasta di legno operata dalla Commissione e che non si basano su alcun esame dei comportamenti o delle pratiche messi in atto a titolo individuale dai destinatari della decisione pasta di legno.

  26. A questo proposito, si deve ricordare che la Commissione, con tale disposizione della decisione, aveva accertato l'esistenza di una concertazione tra produttori di pasta di legno — tra i quali figuravano tutti i destinatari svedesi che sono ricorrenti nella presente causa — sui prezzi della pasta di legno bianchita al solfato destinata alla Comunità durante tutto il periodo 1975-1981 o parte di esso. Tale concertazione si sarebbe manifestata attraverso un sistema di annunci trimestrali di prezzo.

  27. Tuttavia, la Corte, in primo luogo, ha dichiarato che il sistema di annunci trimestrali di prezzo non violava in quanto tale l'art. 85, n. 1, del Trattato (punti 64 e 65 della sentenza) e, in secondo luogo, ha respinto in quanto infondata la tesi della Commissione secondo la quale il sistema di annunci di prezzo costituiva l'indizio di una concertazione che sarebbe avvenuta a monte (punti 66-127 della sentenza).

  28. Per quanto riguarda quest'ultima tesi, la Corte ha innanzi tutto escluso, come mezzo di prova dell'infrazione imputata alle ricorrenti, i telex di cui ai punti 61 e ss. della decisione pasta di legno, dato che la Commissione non era in grado di precisare il valore probatorio di tali documenti.

  29. In secondo luogo, per quanto riguarda gli altri elementi di prova addotti dalla Commissione, la Corte ha considerato che non era provato che una concertazione sui prezzi fosse la sola spiegazione plausibile degli indizi di parallelismo di comportamenti sul mercato.

  30. Infatti, la Corte, basandosi su relazioni peritali, ha potuto constatare che il sistema degli annunci di prezzo poteva ritenersi costituire una risposta razionale al fatto che il mercato della pasta era un mercato a lungo termine, nonché al bisogno, sentito tanto dagli acquirenti quanto dai venditori, di ridurre i rischi commerciali. La coincidenza delle date degli annunci di prezzo, dal canto suo, poteva essere considerata una conseguenza diretta della grande trasparenza del mercato, che non doveva qualificarsi artificiale. Infine, secondo la Corte, il parallelismo dei prezzi e l'andamento di questi ultimi trovavano una soddisfacente spiegazione nelle tendenze oligopolistiche del mercato e nelle particolari circostanze verificatesi in certi periodi (punto 126 della sentenza).

  31. Di conseguenza, mancando un complesso di indizi seri, precisi e concordanti di una previa concertazione, la Corte ha dichiarato che la concertazione relativa ai prezzi annunciati non era stata provata dalla Commissione (punto 127 della sentenza).

  32. Il Tribunale ritiene che tali considerazioni della Corte — concernenti in generale la fondatezza della valutazione economica e giuridica operata dalla Commissione in ordine al parallelismo di comportamenti osservato sul mercato — possono sollevare seri dubbi quanto alla legittimità della decisione pasta di legno laddove essa constata, all'art. 1, n. 1, che i destinatari svedesi hanno anche violato l'art. 85, n. 1, del Trattato concertandosi sui prezzi della pasta di legno bianchita al solfato destinata alla Comunità durante i periodi ivi menzionati.

  33. Infatti, se la Commissione afferma, al punto 82 della decisione pasta di legno, di essersi basata, per dimostrare la concertazione, sia sui vari tipi di scambi diretti o indiretti di informazioni, sia sul parallelismo di comportamenti accertato (v. anche punto 66 della sentenza 31 marzo 1993), risulta dalle risposte della Commissione ai quesiti della Corte che la prova principale dell'infrazione accertata era relativa al parallelismo di comportamenti osservato sul mercato. Secondo la Commissione, in nessun caso, la concertazione sui prezzi annunciati o applicati è stata accertata unicamente in base ai telex o agli altri documenti menzionati nei punti 61-70 della decisione pasta di legno (v. punto VII.F della relazione d'udienza nella causa conclusa con la sentenza 31 marzo 1993, Racc. pag. I-1416).

  34. Pertanto, anche supponendo che tali ultimi documenti possano fornire il fondamento che consenta di giustificare nei confronti di taluni dei destinatari svedesi, in tutto o in parte, gli accertamenti contenuti nel dispositivo della decisione pasta di legno (v., a questo proposito, le conclusioni dell'avvocato generale M. Darmon per la citata sentenza 31 marzo 1993, punti 464-476), non è men vero che la Corte ha invalidato la prova principale fatta valere dalla Commissione nei confronti di tutti i destinatari della decisione pasta di legno per dimostrare l'esistenza di una concertazione sui prezzi e quindi di un'infrazione all'art. 85 del Trattato. Il Tribunale considera che, su questo punto, la sentenza può chiaramente inficiare gli accertamenti operati nei confronti dei destinatari svedesi.

  35. Tenuto conto di tali circostanze, e senza che sia necessario esaminare l'eventuale incidenza, sull'accertamento dell'infrazione, in forma di concertazione sui prezzi applicati, imputata ai destinatari svedesi, degli accertamenti operati dalla Corte ai punti 40 e ss. della sentenza 31 marzo 1993 circa i vizi da cui era inficiata la comunicazione degli addebiti, il Tribunale considera che la Commissione, a seguito della richiesta presentata dalle ricorrenti, era tenuta — in forza dell'art. 176 del Trattato e del principio di buona amministrazione — a riesaminare, alla luce della motivazione della sentenza 31 marzo 1993, la legittimità della decisione pasta di legno nei limiti in cui essa riguardava i destinatari svedesi e a valutare se, sulla base di tale esame, si dovesse procedere ad un rimborso delle ammende versate.

  36. Ne consegue che la lettera 4 ottobre 1995, lungi dal costituire una mera conferma della valutazione operata al momento dell'adozione della decisione pasta di legno, contiene necessariamente una decisione della Commissione presa in forza dell'art. 176 del Trattato, secondo cui la motivazione della sentenza 31 marzo 1993 non la obbligava a riesaminare la sua posizione precedente. Si tratta pertanto di una nuova decisione che le ricorrenti potevano impugnare, come hanno fatto proponendo tempestivamente il presente ricorso. Il ricorso è quindi ricevibile.

  37. Il Tribunale considera che la citata sentenza TWD Textilwerke Deggendorf non osta a tale valutazione, dato che questa non può attribuire alle ricorrenti la facoltà di eludere i termini di ricorso e, di conseguenza, il carattere definitivo che riveste nei loro confronti la decisione pasta di legno. A differenza della causa Deggendorf, in cui l'impresa interessata ha tentato di far valere, nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, l'illegittimità di una decisione da essa non impugnata entro il termine previsto dall'art. 173, il sindacato giurisdizionale operato nella fattispecie non ha per oggetto la decisione iniziale, ossia la decisione pasta di legno, ma una nuova decisione presa in applicazione dell'art. 176 del Trattato.

  38. Nei limiti in cui la Commissione doveva concludere, sulla base di un riesame della decisione pasta di legno ai sensi dell'art. 176 del Trattato, che taluni accertamenti di infrazioni all'art. 85 del Trattato imputate ai destinatari svedesi erano viziati da illegittimità, occorre, in questa fase del ragionamento, esaminare gli argomenti della Commissione secondo i quali essa non era d'altronde né obbligata né addirittura autorizzata a rimborsare le ammende.

  39. Per quanto riguarda la questione se la Commissione fosse autorizzata a procedere ad un rimborso, si deve constatare che, se non esistono disposizioni specifiche che disciplinino il ritiro o la revoca delle decisioni prese dalla Commissione ai sensi degli artt. 3 e 15 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), con cui vengono accertate infrazioni ai detti articoli e inflitte ammende a seguito di tali infrazioni, quest'ultimo regolamento non osta però a che la Commissione riesamini in favore del singolo una tale decisione qualora essa sia viziata da un elemento di illegittimità.

  40. A questo proposito, è utile ricordare la giurisprudenza in materia di revoca di atti amministrativi con cui si attribuiscono diritti soggettivi o vantaggi analoghi a favore del destinatario. La Corte ha riconosciuto, fatti salvi la tutela del legittimo affidamento ed il principio di certezza del diritto, il diritto di revocare, per illegittimità, una decisione con cui sia stato concesso un beneficio al suo destinatario (sentenze della Corte 12 luglio 1957, cause riunite 7/56 e 3/57-7/57, Algera e a./Assemblea comune, Racc. pag. 79, 3 marzo 1982, causa 14/81, Alpha Steel/Commissione, Racc. pag. 749, e 26 febbraio 1987, causa 15/85, Consorzio Cooperative d'Abruzzo/Commissione, Racc. pag. 1005).

  41. Tale giurisprudenza si applica a fortiori nella fattispecie in cui la decisione di cui trattasi si limiti ad imporre oneri al singolo o, come nel caso in esame, ad infliggergli sanzioni. Infatti, in tale fattispecie, considerazioni relative alla tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti del destinatario della decisione non ostano a che la Commissione revochi quest'ultima.

  42. Di conseguenza, il Tribunale considera che, ove la Commissione avesse dovuto concludere, sulla base di un riesame della decisione pasta di legno alla luce della motivazione della sentenza 31 marzo 1993, che taluni accertamenti di infrazioni all'art. 85 del Trattato imputate ai destinatari svedesi erano viziati da illegittimità, essa sarebbe stata autorizzata a procedere ad un rimborso delle ammende pagate a seguito di tali accertamenti. In tale fattispecie, la Commissione, in forza dei principi di legalità e di buona amministrazione, e salvo privare l'art. 176 di ogni effetto utile, sarebbe anche stata tenuta a rimborsare tali ammende, dato che queste ultime sarebbero risultate prive di fondamento giuridico.

  43. La Commissione non può eccepire che un rimborso delle ammende urterebbe contro norme di ordine finanziario. Infatti, tali norme, aventi lo scopo di garantire la regolarità della gestione finanziaria in seno alle istituzioni, non possono essere fatte valere per limitare la tutela dei diritti dei singoli né per impedire alle istituzioni comunitarie di conformarsi ad una sentenza di annullamento.

  44. Discende da quanto precede che la decisione della Commissione è viziata da errore di diritto, nei limiti in cui ne risulta che la Commissione non era né obbligata né autorizzata a rimborsare le ammende versate dalle ricorrenti.

  45. Occorre pertanto annullare la decisione della Commissione, contenuta nella lettera 4 ottobre 1995, con cui si respinge la richiesta delle ricorrenti diretta ad ottenere un riesame della legittimità della decisione pasta di legno per quanto quest'ultima le riguarda.

    Sul secondo e sul terzo capo della domanda, inteso ad ottenere che si ingiunga alla Commissione di rimborsare una parte delle ammende versate dalle ricorrenti, maggiorate da interessi

  46. Le ricorrenti chiedono, nei due ultimi capi della loro domanda, che sia ingiunto alla Commissione di adottare tutti i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza 31 marzo 1993 comporta e, in particolare, di rimborsare una parte delle ammende versate dalle ricorrenti, maggiorate da interessi.

  47. Per quanto riguarda tali capi della domanda, intesi ad ottenere che vengano rivolte ingiunzioni alla Commissione, il Tribunale rileva che essi sono irricevibili, dato che, nell'ambito della competenza di annullamento conferitale dall'art. 173 del Trattato, il giudice comunitario non è legittimato ad impartire ordini alle istituzioni comunitarie (v., ad esempio, la citata sentenza Consorzio Cooperative d'Abruzzo/Commissione, punto 18).

  48. Occorre ricordare che l'art. 176 del Trattato prevede una ripartizione delle competenze tra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa secondo la quale spetta all'istituzione da cui emana l'atto annullato determinare quali siano i provvedimenti necessari per dare esecuzione ad una sentenza di annullamento, quale la sentenza 31 marzo 1993, esercitando, sotto il controllo del giudice comunitario, il potere discrezionale di cui essa dispone a tal fine nel rispetto sia del dispositivo e della motivazione della sentenza che essa è tenuta ad eseguire sia delle norme del diritto comunitario (sentenza Asteris e a./Commissione, citata).

  49. La decisione di revocare o di non revocare, se del caso parzialmente, la decisione pasta di legno rientra in primo luogo nella competenza della Commissione. Il Tribunale non può sostituirsi a quest'ultima istituzione alla quale spetta procedere, in applicazione dell'art. 176 del Trattato, a tale valutazione.

  50. Risulta da quanto precede che il secondo e il terzo capo della domanda debbono essere dichiarati irricevibili.

    Sulle spese

  51. Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è rimasta sostanzialmente soccombente e le ricorrenti hanno concluso in questo senso, essa dev'essere condannata alle spese.

    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

    dichiara e statuisce:

    1. La decisione della Commissione contenuta nella lettera 4 ottobre 1995, con cui veniva respinta la richiesta delle ricorrenti diretta ad ottenere, alla luce della sentenza della Corte 31 marzo 1993 nelle cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, un riesame della legittimità della decisione della Commissione 19 dicembre 1984, 85/202/CEE, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/29.725 — Pasta per carta), nella parte in cui tale ultima decisione le riguarda, è annullata.

    2. Il ricorso è irricevibile in quanto è inteso ad ottenere che siano impartiti ordini alla Commissione.

    3. La Commissione è condannata alle spese.



Vesterdorf                Bellamy                    Kalogeropoulos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 luglio 1997.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Lingua processuale: l'inglese.

Racc.