Language of document : ECLI:EU:T:2007:74

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

5 marzo 2007

Causa T‑455/04

Derya Beyatli e Armagan Candan

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzionari – Concorso generale – Bando di concorso – Termini – Reclamo – Irricevibilità»

Oggetto: Ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione del presidente della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/A/1/03 in data 5 maggio 2004 che notifica ai ricorrenti il mancato superamento delle prove scritte.

Decisione: Il ricorso è dichiarato irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Nozione

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2; decisione del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Consiglio economico e sociale, del Comitato delle regioni e del mediatore 2002/620, art. 4)

Non può essere qualificata come reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto la lettera di un candidato che non ha superato le prove di un concorso interistituzionale organizzato dall’Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (EPSO), indirizzata unicamente al capo della delegazione della Commissione nello Stato membro del candidato, in cui si denuncia, in termini generali, la discriminazione linguistica di cui sarebbero stati vittime taluni candidati, e con la quale si esprime la convinzione che l’Unione europea intraprenderà i passi necessari al fine di risolvere questo problema, senza tuttavia formulare una domanda precisa relativa alla decisione della commissione giudicatrice del concorso. Siffatta lettera, che manca della precisione sufficiente perché l’amministrazione possa capire di essere stata investita di un reclamo, si presenta come un atto politico da parte del candidato, diretto a far sì che l’Unione europea adotti le misure necessarie a porre fine alla discriminazione asserita.

Il fatto che una simile lettera, la quale, se si fosse voluto costituisse un reclamo, ai sensi dell’art. 4 della decisione 2002/620 che istituisce l’EPSO avrebbe dovuto essere inviata a quest’ultimo, potesse essere inoltrata all’EPSO da parte del capo della delegazione della Commissione è privo di rilevanza ai fini della sua qualificazione, che dipende dal suo contenuto e non dall’eventuale inoltro, da parte del suo destinatario, ad altre persone od organi.

(v. punti 45, 46, 48, 50 e 58)

Riferimento: Corte 29 giugno 2000, causa C‑154/99 P, Politi/Fondazione europea per la formazione (Racc. pag. I‑509, punto 16)