Language of document : ECLI:EU:T:2017:48

Causa T479/14

Kendrion NV

contro

Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea

«Responsabilità extracontrattuale – Precisione del ricorso – Ricevibilità – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali – Termine ragionevole di giudizio – Danno materiale – Interessi sull’importo dell’ammenda non pagata – Spese di garanzia bancaria – Danno morale – Nesso di causalità»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 1° febbraio 2017

1.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Ricorso diretto al risarcimento dei danni asseritamente cagionati da un’istituzione dell’Unione

[Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

2.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni

(Art. 340, comma 2, TFUE)

3.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nozione – Inosservanza del termine ragionevole di giudizio da parte del giudice dell’Unione – Inclusione – Criteri di valutazione

(Art. 340, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2)

4.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Onere della prova

(Art. 340, comma 2, TFUE)

5.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione e infligge un’ammenda – Esecutorietà – Contestazione della decisione dinanzi al giudice dell’Unione – Esecutorietà non rimessa in discussione

(Artt. 101 TFUE, 263 TFUE, 278 TFUE e 299, comma 1, TFUE)

6.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso causale – Interruzione in ragione del comportamento illegittimo del ricorrente o di altri

(Art. 340, comma 2, TFUE)

7.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso causale – Nozione – Spese di garanzia bancaria derivanti dalla scelta di un’impresa di non pagare l’ammenda inflitta dalla Commissione – Inosservanza da parte del giudice dell’Unione del termine ragionevole di giudizio in occasione del ricorso di detta impresa – Sussistenza di un nesso causale – Presupposti

(Art. 340, comma 2, TFUE)

8.      Ricorso per risarcimento danni – Competenza del giudice dell’Unione – Limiti – Divieto di statuire ultra petita – Obbligo di attenersi all’ambito della controversia definito dalle parti – Possibilità per il giudice dell’Unione di disporre d’ufficio il risarcimento di un danno subito durante un periodo diverso da quello indicato nel ricorso – Esclusione

(Art. 268 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, §1)

9.      Ricorso per risarcimento danni – Oggetto – Risarcimento del danno asseritamente subito dai dirigenti e dai dipendenti dell’impresa ricorrente – Carenza di legittimazione di detta impresa ad agire in giudizio per conto di detti dirigenti e dipendenti – Irricevibilità

(Art. 268 TFUE)

10.    Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno certo ed effettivo – Onere della prova

(Art. 340, comma 2, TFUE)

11.    Responsabilità extracontrattuale – Danno – Danno risarcibile – Danno non patrimoniale causato dal mantenimento del ricorrente in uno stato prolungato di incertezza in ragione dell’inosservanza del termine ragionevole di giudizio – Inclusione

(Art. 340, comma 2, TFUE)

12.    Procedimento giurisdizionale – Durata del procedimento dinanzi al Tribunale – Termine ragionevole – Lite vertente sulla sussistenza di un’infrazione delle regole di concorrenza – Inosservanza del termine ragionevole – Conseguenze

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47, comma 2)

13.    Responsabilità extracontrattuale – Danno – Risarcimento – Presa in considerazione della svalutazione monetaria – Interessi moratori – Modalità di calcolo

[Art. 340, comma 2, TFUE; regolamento della Commissione n. 1268/2012, artt. 83, § 2, b), e 111, § 4, a)]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 26)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 35, 36)

3.      Viola l’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea un procedimento svolto in una causa in materia di concorrenza dinanzi al Tribunale che ha superato di 20 mesi il termine ragionevole di giudizio, integrando così una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione preordinata a conferire diritti ai singoli.

Infatti, durante l’intervallo compreso tra la fine della fase scritta del procedimento, sancita dal deposito della controreplica, e l’apertura della fase orale del procedimento, si procede, segnatamente, alla sintesi degli argomenti delle parti, all’istruzione della causa, a un’analisi in fatto e in diritto della controversia e alla preparazione della fase orale del procedimento. Pertanto, la durata di tale intervallo dipende, in particolare, dalla complessità della controversia nonché dal comportamento delle parti e dalla sopravvenienza di incidenti procedurali.

Quanto alla complessità della controversia, anzitutto, i ricorsi riguardanti l’applicazione del diritto della concorrenza da parte della Commissione presentano un maggior grado di complessità rispetto ad altri tipi di cause, tenuto conto, in particolare, della lunghezza delle decisioni impugnate, del volume dei fascicoli e della necessità di compiere una valutazione approfondita di fatti numerosi e complessi, sovente prolungati nel tempo e nello spazio. Pertanto, un periodo di 15 mesi tra la fine della fase scritta del procedimento e l’apertura della fase orale del procedimento costituisce, in linea di principio, un lasso di tempo adeguato per esaminare cause che riguardano l’applicazione del diritto della concorrenza. Inoltre, ricorsi proposti avverso una stessa decisione adottata dalla Commissione in applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione richiedono, in linea di principio, un trattamento parallelo, anche quando non sono congiunti. Tale trattamento parallelo è in particolare giustificato dalla connessione tra detti ricorsi nonché dalla necessità di garantire una coerenza nella loro analisi e nella risposta da apportarvi. L’esame parallelo di cause connesse può così giustificare un prolungamento, della durata di un mese per ogni ulteriore causa connessa, del periodo che separa la fine della fase scritta del procedimento dall’apertura della fase orale del procedimento. Infine, il grado di complessità fattuale, giuridica e procedimentale della causa non giustifica l’accoglimento di una durata superiore, allorché, segnatamente, tra la fine della fase scritta del procedimento e l’apertura della fase orale del procedimento, il procedimento non ha subito né interruzioni né ritardi a causa dell’adozione, da parte del Tribunale, di una qualsivoglia misura di organizzazione del medesimo.

Quanto al comportamento delle parti e alla sopravvenienza di incidenti procedurali nella causa di cui trattasi, la durata intercorsa tra la fine della fase scritta del procedimento e l’apertura della fase orale del procedimento non è in alcun modo dipesa da un siffatto comportamento o dal sopravvenire di simili incidenti.

Pertanto, dall’intervallo dei 46 mesi trascorsi tra la fine della fase scritta del procedimento e l’apertura della fase orale del procedimento traspare un periodo di inerzia ingiustificata di 20 mesi in tale causa.

(v. punti 48, 49, 51, 52, 54, 55, 59‑61, 63)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 64, 65)

5.      Conformemente all’articolo 299, primo comma, TFUE, una decisione della Commissione relativa a un procedimento di applicazione dell’articolo 101 TFUE forma titolo esecutivo, allorché comporta un obbligo pecuniario a carico dei destinatari. Peraltro, la proposizione di un ricorso per annullamento avverso tale decisione, a norma dell’articolo 263 TFUE, non rimette in discussione il carattere esecutivo di detta decisione in quanto, ai sensi dell’articolo 278 TFUE, i ricorsi proposti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea non hanno effetto sospensivo.

(v. punto 71)

6.      La condizione relativa al nesso di causalità prescritta dall’articolo 340 TFUE richiede che il comportamento contestato sia la causa determinante del danno. In altri termini, anche nel caso di un eventuale concorso delle istituzioni nel danno per il quale è richiesto il risarcimento, detto concorso potrebbe essere troppo remoto a causa di una responsabilità incombente ad altri soggetti, tra i quali eventualmente la parte ricorrente.

(v. punto 85)

7.      Un danno consistente in spese di garanzia bancaria sostenute da una società sanzionata da una decisione della Commissione successivamente annullata dal giudice dell’Unione non deriva direttamente dall’illegittimità di tale decisione, bensì risulta dalla stessa scelta di detta società di costituire una garanzia bancaria per non dare esecuzione all’obbligo di pagare l’ammenda nel termine stabilito dalla decisione controversa. Tuttavia, ciò non può dirsi nel caso in cui il procedimento dinanzi al giudice dell’Unione abbia superato il termine ragionevole di giudizio, poiché, in primo luogo, al momento della costituzione della garanzia bancaria, la violazione del termine ragionevole di giudizio non era prevedibile e la parte ricorrente poteva legittimamente attendersi che il suo ricorso fosse esaminato entro un termine ragionevole. In secondo luogo, il superamento di detto termine si è verificato dopo la scelta iniziale della parte ricorrente di costituire una garanzia bancaria.

Ne emerge che sussiste un nesso di causalità sufficientemente diretto tra la violazione del termine ragionevole di giudizio da parte del giudice dell’Unione, da un lato, e il danno che la ricorrente ha subito prima della pronuncia della sentenza in questione, dall’altro, danno che consiste nel pagamento di spese di garanzia bancaria durante il periodo corrispondente al superamento di tale termine ragionevole. A tal riguardo, il pagamento di spese di garanzia bancaria dopo la pronuncia di detta sentenza, che ha posto fine alla violazione del termine ragionevole di giudizio nella causa in oggetto, non presenta un nesso di causalità sufficientemente diretto con tale violazione, in quanto il pagamento di tali spese deriva da una scelta personale ed autonoma della ricorrente, successiva alla menzionata violazione, di non pagare l’ammenda, di non chiedere la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa e di impugnare la succitata sentenza.

(v. punti 86‑88, 98, 99)

8.      Dalle norme che disciplinano il procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione, segnatamente dall’articolo 21 dello statuto della Corte di giustizia e dall’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, emerge che, in linea di principio, la controversia è determinata e circoscritta dalle parti e che il giudice dell’Unione non può statuire ultra petita. Pertanto, il giudice dell’Unione non può discostarsi dalla domanda di un ricorrente e decidere d’ufficio il risarcimento di un danno subito durante un periodo cronologicamente diverso da quello in cui questi lamenta di aver subito un danno.

(v. punti 103, 104)

9.      Deve essere respinta in quanto irricevibile una domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente subiti dai dirigenti e dai dipendenti di un ricorrente, se dal fascicolo non risulta che quest’ultimo fosse delegato, da detti dirigenti e dipendenti, a proporre un ricorso per risarcimento in loro nome.

(v. punto 118)

10.    Nell’ambito di un ricorso per risarcimento, il ricorrente, nei limiti in cui non adduce alcun elemento idoneo a dimostrare l’esistenza e a determinare l’entità del suo danno morale o non patrimoniale, è tenuto quanto meno a dimostrare che il comportamento censurato fosse, per la sua gravità, atto a causargli un siffatto danno.

(v. punto 121)

11.    La situazione d’incertezza in cui è stato riversato un ricorrente, segnatamente riguardo all’esito favorevole del suo ricorso, è una circostanza che appartiene a qualsivoglia procedimento giurisdizionale. Tuttavia, l’inosservanza del termine ragionevole di giudizio è idonea a precipitare un ricorrente in una situazione d’incertezza che supera l’incertezza abitualmente provocata da un procedimento giurisdizionale. Tale stato d’incertezza prolungato influisce necessariamente sulla pianificazione delle decisioni da assumere e sulla gestione della società e comporta un danno non patrimoniale.

(v. punti 126, 128)

12.    Tenuto conto della necessità di far rispettare le regole di concorrenza del diritto dell’Unione, il giudice dell’Unione non può consentire alla parte ricorrente, per il solo motivo dell’inosservanza di un termine ragionevole di giudizio, di rimettere in discussione la fondatezza o l’importo di un’ammenda quando tutti i motivi rivolti contro le constatazioni effettuate in merito all’importo di tale ammenda e ai comportamenti che essa sanziona sono stati respinti.

Ne consegue che l’inosservanza di un termine ragionevole di giudizio, nel contesto dell’esame di un ricorso giurisdizionale introdotto contro una decisione della Commissione che infligge un’ammenda a un’impresa per violazione delle regole di concorrenza del diritto dell’Unione, non può sfociare nell’annullamento, totale o parziale, dell’ammenda inflitta da tale decisione.

(v. punti 131, 132)

13.    L’obbligo di corrispondere interessi di mora sorge, di norma, dalla data della sentenza che dichiara l’obbligo dell’Unione di risarcire il danno. Quanto alla fissazione del tasso degli interessi di mora, è opportuno tener conto dell’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 111, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 1268/2012, recante le modalità di applicazione del regolamento n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione. Ai sensi di tali disposizioni, il tasso d’interesse applicabile agli importi esigibili non rimborsati nei termini è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.

(v. punti 137, 138)