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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 14 giugno 2021 – R.T. / Hauptzollamt Hamburg

(Causa C-368/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: R.T.

Resistente: Hauptzollamt Hamburg

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 30 e 60 della direttiva 2006/112/CE 1 debbano essere interpretati nel senso che, ai fini dell’IVA, il luogo di importazione di un mezzo di trasporto immatricolato in un paese terzo e introdotto nell’Unione in violazione di norme doganali si trova nello Stato membro in cui è stata commessa l’infrazione doganale e in cui il mezzo di trasporto è stato utilizzato per la prima volta come tale nell’Unione, oppure nel senso che detto luogo di importazione si trova nello Stato membro in cui la persona che ha commesso l’infrazione doganale risiede e utilizza il veicolo.

Nel caso in cui il luogo di importazione sia in uno Stato membro diverso dalla Germania: se sia contrario alla direttiva 2006/112, e in particolare ai suoi articoli 30 e 60, il fatto che una disposizione di uno Stato membro dichiari l’articolo 87, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 2 applicabile mutatis mutandis all’IVA all’importazione.

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1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

2 Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1).