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Sentenza del Tribunale del 14 gennaio 2015 – Veloss International e Attimedia / Parlamento

(Causa T-667/11)1

(«Appalti pubblici di servizi – Prestazioni di servizi di traduzione in greco al Parlamento – Rigetto dell’offerta di un concorrente – Obbligo di motivazione – Responsabilità extracontrattuale»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Veloss International (Bruxelles, Belgio) e Attimedia SA (Bruxelles) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: P. López-Carceller, L. Darie e P. Biström, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione del Parlamento di classificare al secondo posto l’offerta presentata dalle ricorrenti nell’ambito della gara d’appalto EL/2011/UE, concernente la prestazione di servizi di traduzione in greco (GU 2011/S 56-090374), comunicata alle ricorrenti con lettera del 18 ottobre 2011, nonché di qualsiasi altra decisione connessa adottata dal Parlamento, e, dall’altro, domanda di risarcimento del danno asseritamente subìto.

Dispositivo

La decisione del Parlamento europeo del 18 ottobre 2011 di classificare al secondo posto l’offerta presentata dalla Veloss International SA e dall’Attimedia SA nell’ambito della gara d’appalto EL/2011/UE concernente la prestazione di servizi di traduzione in greco è annullata.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Il Parlamento è condannato alle spese.

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1 GU C 58 del 25.2.2012.