Language of document : ECLI:EU:C:2017:986

Causa C649/16

Peter Valach e altri

contro

Waldviertler Sparkasse Bank AG e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Ambito di applicazione – Azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dei membri di un comitato dei creditori che hanno rifiutato un piano di risanamento in una procedura di insolvenza»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 dicembre 2017

1.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Ambito di applicazione – Materie escluse – Fallimenti, concordati e procedure affini – Nozione – Azioni scaturenti direttamente da una procedura di insolvenza e ad essa strettamente connesse – Applicabilità del regolamento n. 1346/2000

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 1, § 2, b); regolamento del Consiglio n. 1346/2000]

2.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento n. 1215/2012 – Ambito di applicazione – Materie escluse – Fallimenti, concordati e procedure affini – Portata – Azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dei membri di un comitato dei creditori per il comportamento adottato da questi ultimi in occasione di un voto nell’ambito di una procedura di insolvenza – Esclusione – Applicabilità del regolamento n. 1346/2000

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1215/2012, art. 1, § 2, b); regolamento del Consiglio n. 1346/2000]

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 26, 27)

2.      L’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica ad una azione di responsabilità extracontrattuale, proposta contro i membri di un comitato dei creditori a causa del comportamento adottato da questi ultimi in occasione di un voto in merito a un piano di risanamento nell’ambito di una procedura di insolvenza, e che, quindi, detta azione è esclusa dall’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento.

(v. punto 40 e dispositivo)