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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) il 15 marzo 2021 – Profi Credit Bulgaria EOOD / T.I.T.

(Causa C-170/21)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti

Attrice: Profi Credit Bulgaria EOOD

Debitore nel procedimento principale: T.I.T.

Questioni pregiudiziali

1)    Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE 1 debba essere interpretato nel senso che, in procedimenti nei quali il debitore non è coinvolto fino al momento dell’emanazione di un’ingiunzione di pagamento da parte dell’autorità giurisdizionale, il giudice sia tenuto a verificare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale e, nel caso la ritenga tale, a disapplicare tale clausola.

2)    In caso di risposta affermativa alla prima questione: se il giudice nazionale sia tenuto a rifiutare in toto l’emanazione di una decisione giurisdizionale di ingiunzione di pagamento, qualora il titolo del beneficiario si basi in parte su una clausola contrattuale abusiva che concorre a determinare l’entità del diritto rivendicato.

3)    In caso di risposta affermativa alla prima questione e di risposta negativa alla seconda questione: se il giudice nazionale sia tenuto a rifiutare l’emanazione di una decisione giurisdizionale di ingiunzione di pagamento per la parte in cui il titolo del beneficiario si basa sulla clausola contrattuale abusiva.

4)    In caso di risposta affermativa alla terza questione: se il giudice sia tenuto – e, in caso affermativo, a quali condizioni – a tenere conto d’ufficio delle conseguenze del carattere abusivo di una clausola, qualora siano disponibili informazioni di un pagamento basato sulla stessa, provvedendo, tra l’altro, a compensare tale pagamento con altri debiti insoluti derivanti dal contratto.

5)    In caso di risposta affermativa alla quarta questione: se il giudice nazionale sia vincolato alle disposizioni di un giudice di grado superiore, cui l’organo giurisdizionale sottoposto a controllo deve attenersi ai sensi della legislazione nazionale, allorché tali disposizioni non tengono conto delle conseguenze del carattere abusivo di una clausola.

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1 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).