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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) l’11 marzo 2021 – Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN / Stato belga, rappresentato dal Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes

(Causa C-162/21)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN

Resistente: Stato belga, rapprsesentato dal Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE 1 , debba essere interpretato nel senso che consente a uno Stato membro di concedere, a determinate condizioni, un’autorizzazione al trattamento, alla vendita o alla semina di sementi conciate con prodotti fitosanitari.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 53 succitato possa applicarsi, a determinate condizioni, ai prodotti fitosanitari che contengono sostanze attive la cui messa in vendita o il cui impiego sono limitati o vietati nel territorio dell’Unione europea.

Se nelle «circostanze particolari» richieste dall’articolo 53 del regolamento succitato ricadano le situazioni in cui il sopraggiungere di un pericolo non è certo ma soltanto plausibile.

Se nelle «circostanze particolari» richieste dall’articolo 53 del regolamento succitato ricadano le situazioni in cui il sopraggiungere di un pericolo è prevedibile, normale se non ciclico.

Se l’espressione «che non può essere contenuto in alcun altro modo ragionevole» utilizzata all’articolo 53 del regolamento debba essere interpretata nel senso che, tenuto conto della lettera del considerando 8 del regolamento, essa attribuisce eguale importanza, da una parte, alla garanzia di un elevato livello elevato di protezione sia della salute umana e animale sia dell’ambiente e, dall’altra parte, alla salvaguardia della competitività dell’agricoltura della Comunità.

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1 GU 2009, L 309, pag. 1.