Language of document : ECLI:EU:T:2018:890

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

7 dicembre 2018 (*)

«Aiuti di Stato – Aiuto al quale il Belgio ha dato esecuzione a favore di società cooperative finanziarie del gruppo ARCO – Regime di garanzia a tutela delle quote delle persone fisiche aventi la qualità di soci di tali società – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e vieta il versamento degli importi garantiti ai soci – Oggetto della lite – Recupero – Proporzionalità»

Nella causa T‑664/14,

Regno del Belgio, rappresentato da C. Pochet e J.-C. Halleux, in qualità di agenti, assistiti da J. Meyers, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn e B. Stromsky, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2014/686/UE della Commissione, del 3 luglio 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.33927 (12/C) (ex 11/NN) al quale il Belgio ha dato esecuzione – Regime di garanzia a tutela delle quote delle persone fisiche socie di cooperative finanziarie (GU 2014, L 284, pag. 53),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),

composto da S. Frimodt Nielsen (relatore), presidente, V. Kreuschitz, I.S. Forrester, N. Półtorak e E. Perillo, giudici,

cancelliere: G. Predonzani, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 novembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

 Società ARCO

1        La Arcofin SCRL, la Arcopar SCRL e la Arcoplus (in prosieguo: le «società ARCO») sono società cooperative finanziarie riconosciute a responsabilità limitata (in prosieguo: le «cooperative finanziarie») disciplinate dal diritto belga. Tali società, tutte e tre in corso di liquidazione, sono state create negli anni 30 al fine di coordinare le attività cooperative del Mouvement ouvrier chrétien e dell’Algemeen Christelijk Werknemersverbond e di sostenere finanziariamente dette attività, investendo in particolare in missioni di ordine sociale.

2        Le società ARCO contano più di 800 000 soci, il 99% dei quali sono persone fisiche (in prosieguo: i «cooperanti»). Secondo il Regno del Belgio, la partecipazione media dei cooperanti è dell’ordine di EUR 2 000.

3        Nel 2001, la Arcofin è divenuta il principale azionista della Dexia SA, nella quale essa deteneva il 15% del capitale. Il 3 ottobre 2008, essa ha partecipato al salvataggio della Dexia sottoscrivendo, per un importo pari a EUR 350 milioni, un aumento di capitale per un importo totale di EUR 6 miliardi. Dal 2008, le società ARCO non hanno emesso nuove quote sociali. Fra il 2008 e il 2011, esse hanno perso il 7% dei loro cooperanti.

4        L’8 dicembre 2011, le assemblee generali delle società ARCO hanno approvato la loro liquidazione volontaria.

 Misura in questione

5        Il 10 ottobre 2008, il governo belga ha fatto sapere, con un comunicato stampa della segreteria del Ministro delle Finanze, la sua intenzione di estendere alle compagnie di assicurazione, nonché alle cooperative finanziarie, il regime di garanzie all’epoca esistente a favore dei depositanti negli enti creditizi e di portare l’importo di tale garanzia a EUR 100 000. Era allora previsto che la partecipazione di questi nuovi organismi ad un fondo di garanzia sarebbe stato effettuato su base volontaria. Tale intenzione è stata sottoposta al Parlamento belga in un progetto di legge presentato il 14 ottobre 2008, il quale è stato adottato d’urgenza il giorno successivo ((loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d’État relative aux crédits octroyés et aux autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière [legge del 15 ottobre 2008 concernente misure intese a promuovere la stabilità finanziaria e che istituisce in particolare una garanzia di Stato relativa ai crediti erogati e alle altre operazioni effettuate nell’ambito della stabilità finanziaria], Moniteur belge del 17 ottobre 2008, pag. 55634).

6        In un comunicato stampa congiunto del 21 gennaio 2009, il Primo ministro e il Ministro delle Finanze belga hanno confermato l’impegno assunto dal governo precedente di offrire un regime di garanzia ai soci non istituzionali delle cooperative finanziarie. Tale regime doveva contenere, segnatamente, i seguenti elementi:

–        il pagamento, da parte delle società di cui trattasi, di un premio di garanzia;

–        l’impegno dei soci istituzionali a mantenere la loro partecipazione nel corso di tutta la durata della garanzia;

–        una limitazione dell’«indennità annuale» dei soci, privati (cooperanti) e istituzionali;

–        un contributo finanziario supplementare versato dalle società di cui trattasi nel caso in cui i dividendi percepiti superino una soglia minima;

–        modalità da elaborare che consentano alle autorità di essere associate alle plusvalenze in caso di revoca del regime di garanzia.

7        Il Parlamento belga ha successivamente adottato la loi du 14 avril 2009 modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (legge del 14 aprile 2009 recante modifica della legge del 2 agosto 2002 relativa alla vigilanza del settore finanziario e ai servizi finanziari; Moniteur belge del 21 aprile 2009, pag. 32106), al fine di consentire al governo di istituire un sistema di garanzia a beneficio, segnatamente, dei cooperanti delle cooperative riconosciute sottoposte a vigilanza prudenziale della Banca nazionale del Belgio o che hanno investito almeno la metà delle loro disponibilità in un ente soggetto a tale vigilanza, come nel caso delle cooperative finanziarie quali le società ARCO.

8        Tali disposizioni legislative sono state riprese all’articolo 36/24, paragrafo 1, punto 3, della loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, telle que modifiée (legge del 22 febbraio 1998 che definisce lo statuto organico della Banca nazionale del Belgio, come modificata). Adottato sul fondamento di detto articolo, l’arrêté royal du 10 octobre 2011 modifiant l’arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 et modifiant la loi du 2 août 2002 (regio decreto del 10 ottobre 2011 che modifica il regio decreto del 14 novembre 2008 recante esecuzione della legge del 15 ottobre 2008 e che modifica la legge del 2 agosto 2002; Moniteur belge del 12 ottobre 2011, pag. 62641) ha consentito alle cooperative finanziarie che lo desideravano di chiedere di aderire al regime di garanzia previsto dalle misure precedenti. Le società che sceglievano di aderire a tale regime dovevano pagare, a favore del fondo speciale di protezione dei depositi, delle assicurazioni sulla vita e del capitale di società cooperative riconosciute (in prosieguo: il «fondo speciale»), istituito dall’arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (regio decreto del 14 novembre 2008 recante esecuzione della legge del 15 ottobre 2008 e che modifica la legge del 2 agosto 2002 relativa alla vigilanza del settore finanziario e ai servizi finanziari; Moniteur belge del 17 novembre 2008, pag. 4088), un contributo annuo pari allo 0,15% dell’importo totale garantito, nonché una quota d’ingresso corrispondente allo 0,1% di tale importo. La garanzia doveva essere esercitata solo in caso di fallimento della società o di insolvenza accertata dall’autorità di vigilanza finanziaria belga. Solo il capitale versato sottoscritto da persone fisiche prima dell’entrata in vigore del regio decreto del 10 ottobre 2011 era coperto dalla garanzia, fino a concorrenza di EUR 100 000 per ciascuna persona fisica. Il versamento della garanzia verrebbe effettuato dal fondo speciale e, in caso di esaurimento dei mezzi finanziari di detto fondo, dalla Cassa depositi e prestiti (Belgio).

9        Il 13 ottobre 2011, le società ARCO hanno presentato una domanda di adesione al regime di garanzia. Tale domanda è stata approvata dal Consiglio dei ministri belga il 15 ottobre 2011 e tale approvazione è stata pubblicata lo stesso giorno. La domanda di adesione delle società ARCO è stata formalmente accettata tramite l’arrêté royal du 7 novembre 2011 octroyant une garantie afin de protéger le capital de sociétés coopératives agréées (regio decreto del 7 novembre 2011 che eroga una garanzia al fine di proteggere il capitale di società cooperative riconosciute; Moniteur belge del 18 novembre 2011, pag. 68640), entrato in vigore il 14 ottobre 2011 ai sensi del suo articolo 3 (in prosieguo: la «garanzia» o la «misura in questione»). Nessun’altra cooperativa finanziaria ha chiesto di aderire al regime di garanzia.

10      Di conseguenza, le società ARCO hanno versato al fondo speciale le somme previste. La loro adesione al regime di garanzia è stato subordinato a diverse condizioni, segnatamente l’assenza di qualsiasi nuova offerta pubblica di nuove quote a persone fisiche, la limitazione del tasso di interesse sui fondi investiti e l’impegno dei soci istituzionali a non ritirare i capitali che gli stessi avevano investito. Il regio decreto del 7 novembre 2011 specificava parimenti che il fondo speciale sarebbe stato tenuto a procedere all’indennizzo dei cooperanti solo in seguito all’approvazione dell’ordine finale di liquidazione eventualmente approvato dall’assemblea generale delle società ARCO.

11      Come già indicato al punto 4 supra, le società ARCO si sono messe in liquidazione volontaria l’8 dicembre 2011.

 Procedimento amministrativo

12      Il 7 novembre 2011, il Regno del Belgio ha notificato la garanzia alla Commissione europea.

13      Con lettera del 6 dicembre 2011, la Commissione ha informato il Regno del Belgio di ritenere che la garanzia fosse idonea a costituire un aiuto di Stato illegittimo e incompatibile con il mercato interno e ha invitato quest’ultimo ad astenersi da ogni ulteriore azione intesa a darle esecuzione. Le autorità belga hanno risposto a tale lettera con una lettera del 22 dicembre 2011.

14      Con decisione del 3 aprile 2012, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento d’indagine formale previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE per quanto attiene alla garanzia (in prosieguo: la «decisione di avvio»). Il 19 luglio 2012, la decisione di avvio, intitolata «Aiuto di Stato SA.33927 (2012/C) (ex 2011/NN) – Sistema di garanzia a tutela delle quote dei singoli azionisti di cooperative finanziarie – Invito a presentare osservazioni a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE», è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2012, C 213, pag. 64). In detta decisione, la Commissione ha inoltre ordinato al Regno del Belgio, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), di continuare ad astenersi dall’attuare la misura in questione finché la stessa non avesse statuito sulla compatibilità di tale misura con il mercato interno.

15      Il 18 giugno 2012, il Regno del Belgio ha presentato osservazioni sulla decisione di avvio. Con lettere del 5 dicembre 2012 e del 20 settembre 2013, esso ha risposto a taluni quesiti che la Commissione gli aveva rivolto.

16      Il 17 agosto 2012, le società ARCO hanno parimenti fatto pervenire le loro osservazioni alla Commissione. Tali osservazioni sono state trasmesse dalla Commissione al Regno del Belgio, il quale ha comunicato a quest’ultima, con lettera del 16 ottobre 2012, che esse non richiedevano sue osservazioni.

 Decisione impugnata

17      Il 3 luglio 2014, la Commissione ha adottato la decisione 2014/686/UE, relativa all’aiuto di Stato SA.33927 (12/C) (ex 11/NN) al quale il Belgio ha dato esecuzione – Regime di garanzia a tutela delle quote delle persone fisiche socie di cooperative finanziarie (GU 2014, L 284, pag. 53; in prosieguo: la «decisione impugnata»). Essa ha ivi concluso che la garanzia costituiva un aiuto di Stato accordato alle società ARCO e che tale aiuto, al quale il Regno del Belgio aveva dato illegalmente esecuzione, era incompatibile con il mercato interno (articolo 1 della decisione impugnata).

18      Nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che le società ARCO fossero le vere beneficiarie dell’aiuto in questione e che quest’ultimo fosse costituito da un insieme di misure consistenti nell’annuncio del 10 ottobre 2008 (v. punto 5 supra), nel comunicato del 21 gennaio 2009 (v. punto 6 supra), nonché nell’adesione delle società ARCO al regime di garanzia (considerando da 80 a 90 della decisione impugnata).

19      A tal riguardo, la Commissione ha considerato che la garanzia aveva conferito un vantaggio selettivo alle società ARCO, nella misura in cui essa aveva consentito loro di attrarre o conservare capitali. Il carattere selettivo di tale vantaggio sarebbe peraltro dimostrato, in quanto solo le cooperative finanziarie erano ammesse a beneficiarne. In ogni caso, la Commissione reputa sproporzionata la garanzia, la quale ha ad oggetto, avuto riguardo al loro importo, la totalità delle somme investite, conferita agli investitori che avevano acquistato quote delle società ARCO, il che escluderebbe qualsivoglia giustificazione della misura in questione alla luce dei criteri definiti al fine di valutare l’esistenza di vantaggi idonei ad essere giustificati dall’economia generale del sistema tributario, anche ammesso che tali criteri siano applicabili nella specie (considerando da 100 a 107 della decisione impugnata). La Commissione, una volta esaminati gli altri criteri previsti all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, è dunque pervenuta alla conclusione che la garanzia costituiva un aiuto di Stato ai sensi di tale disposizione (considerando 110 della decisione impugnata).

20      Inoltre, per quanto riguarda la compatibilità dell’aiuto in questione con il mercato interno, la Commissione ha ritenuto che l’unica base giuridica idonea ad essere applicata nella specie fosse l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Tuttavia, essa ha ritenuto che la misura in questione non fosse né adeguata né necessaria né proporzionata all’obiettivo inteso a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia belga e che, pertanto, essa non poteva essere considerata compatibile con il mercato interno (considerando da 111 a 129 della decisione impugnata).

21      Infine, la Commissione ha definito un metodo di calcolo dell’importo del vantaggio da recuperare presso le società ARCO e ha invitato il Regno del Belgio a trasmetterle i dati necessari. Essa ha altresì indicato che, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la stessa si riteneva legittimata ad ordinare a tale Stato membro di continuare ad astenersi da qualsivoglia versamento ai cooperanti a titolo della garanzia (considerando da 130 a 142 della decisione impugnata).

22      Di conseguenza, nella decisione impugnata, la Commissione ha ordinato al Regno del Belgio di recuperare presso le società ARCO il vantaggio indebito del quale, a suo avviso, esse avevano beneficiato (articolo 2, paragrafo 1, della decisione impugnata). Inoltre, la Commissione ha ordinato al Regno del Belgio di ritirare gli atti legislativi e regolamentari, sui quali si fondava la garanzia (considerando 143 della decisione impugnata) e gli ha vietato di farvi ricorso a vantaggio dei cooperanti (articolo 2, paragrafo 4, della decisione impugnata). Tale divieto costituisce l’oggetto del presente ricorso.

 Procedimenti nazionali e domanda pregiudiziale relativa alla validità della decisione impugnata

 Contestazione della garanzia dinanzi al giudice nazionale

23      Nel dicembre 2011 e nel gennaio 2012, tre ricorsi sono stati proposti da persone fisiche, dall’Organisme voor de financiering van pensioenen Ogeo Fund (Organismo di finanziamento delle pensioni Ogeo Fund) e dalla Gemeente Schaarbeek (comune di Schaerbeek, Belgio) dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato, Belgio). Tali ricorsi erano diretti a ottenere l’annullamento dei regi decreti del 10 ottobre 2011 (v. punto 8 supra) e del 7 novembre 2011 (v. punto 9 supra). A tal fine, le parti ricorrenti hanno fatto valere, in sostanza, che tali regi decreti violavano il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione belga, nei limiti in cui introducevano una diversità di trattamento tra i cooperanti, i quali potevano beneficiare del regime di garanzia attuato in particolare da detti regi decreti, e gli azionisti, persone fisiche, di altre società vicine al settore finanziario, escluse da tale regime.

24      Ritenendo che i regi decreti del 10 ottobre e del 7 novembre 2011 si fondassero sull’articolo 36/24 della legge del 22 febbraio 1998 (v. punto 8 supra) e che, pertanto, s’iscrivessero nei limiti posti dallo stesso legislatore belga e che la differenza di trattamento invocata discendesse da una norma di legge, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha proposto alla Cour constitutionnelle (Corte costituzionale, Belgio) diverse questioni pregiudiziali sulla compatibilità di tale articolo con la Costituzione belga.

25      Orbene, per statuire su tali questioni, la Cour constitutionnelle (Corte costituzionale) ha reputato necessario esaminare, in via preliminare, la compatibilità dell’articolo 36/24 della legge del 22 febbraio 1998 con il diritto dell’Unione europea. A tal fine, essa ha rivolto alla Corte sei questioni pregiudiziali nella causa C‑76/15, cinque delle quali riguardavano la validità della decisione impugnata, nonché gli obblighi risultanti nella specie per il Regno del Belgio dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

 Sentenza del 21 dicembre 2016, Vervloet e a. (C76/15)

26      L’oggetto della prima questione pregiudiziale sottoposta alla Corte consisteva nel valutare la compatibilità della garanzia alla luce degli articoli 2 e 3 della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU 1994, L 135, pag. 5), come modificata dalla direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU 2005, L 79, pag. 9). La seconda questione pregiudiziale verteva sulla validità della decisione impugnata. Le restanti quattro questioni avevano ad oggetto, da parte loro, la compatibilità della garanzia con gli obblighi risultanti, per gli Stati membri, dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

27      In risposta alla questioni sollevate dalla Cour constitutionnelle (Corte costituzionale), la Corte ha emesso la sentenza del 21 dicembre 2016, Vervloet e a. (C‑76/15, EU:C:2016:975), il cui dispositivo così recita:

«1)      Gli articoli 2 e 3 della direttiva [94/19] devono essere interpretati nel senso che essi non impongono agli Stati membri di adottare un regime di garanzia delle partecipazioni in [cooperative finanziarie], come quello di cui al procedimento principale, né che essi ostano a che uno Stato adotti un simile regime, purché detto regime non comprometta l’efficacia pratica del regime di garanzia dei depositi che tale direttiva impone agli Stati membri di istituire, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, e sia conforme al Trattato FUE, in particolare agli articoli 107 e 108 TFUE.

2)      L’esame delle questioni pregiudiziali (…) non ha rivelato alcun elemento idoneo a pregiudicare la validità della decisione [impugnata].

3)      L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta ad un regime di garanzia come quello di cui al procedimento principale, nei limiti in cui esso è stato attuato in violazione degli obblighi derivanti da tale disposizione».

 Conseguenze nel diritto nazionale

28      Con sentenza del 15 giugno 2017, la Cour constitutionnelle (Corte costituzionale) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 36/24 della legge del 22 febbraio 1998. La Cour constitutionnelle (Corte costituzionale) ha segnatamente fondato la sua decisione sulla constatazione della Corte, secondo la quale la misura in questione costituiva un aiuto di Stato illegittimo.

29      Con sentenza del 6 marzo 2018, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha annullato i regi decreti del 10 ottobre (v. punto 8 supra) e del 7 novembre 2011 (v. punto 9 supra).

 Causa T711/14

30      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 ottobre 2014 (causa T‑711/14), le società ARCO hanno proposto un ricorso inteso ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata. Nel loro ricorso, le società ARCO contestavano, segnatamente, tanto la valutazione della Commissione, secondo la quale la misura in questione costituiva un aiuto di Stato del quale esse erano beneficiarie, quanto la valutazione secondo la quale l’aiuto in questione non poteva essere dichiarato compatibile con il mercato interno. Le società ARCO contestavano parimenti il divieto imposto al Regno del Belgio di versare gli importi garantiti ai cooperanti, il quale costituisce l’oggetto del presente ricorso.

31      Con ordinanza del 9 febbraio 2018, Arcofin e a./Commissione (T‑711/14, non pubblicata, EU:T:2018:80), il Tribunale ha respinto detto ricorso in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte infondato in diritto. In particolare, il ricorso delle società ARCO, nella parte in cui era inteso a contestare il divieto imposto al Regno del Belgio di versare gli importi garantiti ai cooperanti successivamente alla chiusura della liquidazione, è stato respinto in quanto manifestamente irricevibile, in assenza di un interesse di dette società ad agire nei confronti della disposizione contestata dal Regno del Belgio nel presente ricorso.

 Procedimento e conclusioni delle parti

 Fase scritta del procedimento

32      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 settembre 2014, il Regno del Belgio ha proposto il presente ricorso.

33      Con decisione del 12 ottobre 2015, adottata in applicazione dell’articolo 69, lettera a), del regolamento di procedura del Tribunale, la quale constata, da un lato, che la questione pregiudiziale sollevata dalla Cour constitutionnelle (Corte costituzionale) nella causa C‑76/15 (v. punti da 23 a 26 supra) verteva sulla validità della decisione impugnata e invitava la Corte a valutare una parte sostanziale degli argomenti presentati dalle società ARCO nella causa T‑711/14 e ritiene, dall’altro, che la soluzione della presente controversia potesse dipendere dall’esito del ricorso proposto da dette società, dopo che le parti erano state sentite in conformità all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il presidente della Sesta Sezione del Tribunale ha sospeso il procedimento nella presente causa fino alla pronuncia della sentenza della Corte.

34      Tale sospensione è terminata con la pronuncia, il 21 dicembre 2016, della sentenza Vervloet e a. (C‑76/15, EU:C:2016:975) (v. punto 27 supra).

35      A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Terza Sezione alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

36      Lo stesso giorno, in applicazione dell’articolo 89, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di procedura, il Tribunale (Terza Sezione) ha invitato le parti ad indicare le conseguenze che, a loro avviso, avrebbero dovuto essere tratte per la presente causa dal sopraggiungere della sentenza del 21 dicembre 2016, Vervloet e a. (C‑76/15, EU:C:2016:975).

37      Le parti hanno dato seguito a tale misura di organizzazione del procedimento nel termine impartito.

38      Con misura di organizzazione del procedimento del 26 giugno 2017, adottata in applicazione dell’articolo 89, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di procedura, il Tribunale (Terza Sezione) ha invitato le parti a indicare, segnatamente:

–        le conseguenze nell’ordinamento giuridico nazionale che esse ritenevano dovessero essere tratte dalla dichiarazione di invalidità dell’articolo 36/24 della legge del 22 febbraio 1998 da parte della Cour constitutionnelle (Corte costituzionale);

–        gli effetti che un annullamento della decisione impugnata da parte del Tribunale potrebbe comportare, alla luce della risposta apportata alla questione precedente.

39      Le parti hanno risposto a tali quesiti nei termini impartiti.

40      Con misura di organizzazione del procedimento del 12 settembre 2017, adottata in applicazione dell’articolo 89, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di procedura, il Tribunale (Terza Sezione) ha segnatamente:

–        invitato il Regno del Belgio a prendere posizione su taluni elementi delle risposte della Commissione ai quesiti menzionati al punto 38 supra;

–        interrogato nuovamente il Regno del Belgio sulle conseguenze giuridiche e l’utilità che presenterebbe un eventuale annullamento, da parte del Tribunale, dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione impugnata, alla luce della dichiarazione di invalidità dell’articolo 36/24 della legge del 22 febbraio 1998 da parte della Cour constitutionnelle (Cour costituzionale).

41      Il Regno del Belgio ha risposto a tali quesiti nei termini impartiti e la Commissione è stata messa nelle condizioni di presentare osservazioni su tali risposte.

42      Su proposta della Terza Sezione, il Tribunale ha deciso, in applicazione dell’articolo 28 del regolamento di procedura, la rimessione della causa dinanzi ad un collegio giudicante ampliato.

 Fase orale del procedimento

43      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

44      Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 22 novembre 2017.

45      Con lettera del 13 marzo 2018, il Regno del Belgio ha informato il Tribunale della pronuncia, da parte del Conseil d’État (Consiglio di Stato), della sentenza del 6 marzo 2018 menzionata al punto 29 supra.

46      Con memoria depositata il 14 marzo 2018, la Commissione ha presentato una domanda di non luogo a statuire.

47      Con ordinanza della Terza Sezione ampliata del Tribunale del 23 marzo 2018, è stata riaperta la fase orale del procedimento. Di conseguenza, i documenti menzionati ai punti 45 e 46 supra sono stati versati agli atti e le parti sono state invitate a presentare le loro eventuali rispettive osservazioni su detti documenti. Con misura di organizzazione del procedimento adottata in applicazione dell’articolo 89, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di procedura, la Commissione è stata invitata a prendere posizione su taluni argomenti presentati dal Regno del Belgio nella lettera del 13 marzo 2018 (v. punto 45 supra).

48      Le parti hanno presentato le loro osservazioni e risposto ai quesiti nei termini impartiti.

49      Con misura di organizzazione del procedimento del 20 aprile 2018, adottata in applicazione dell’articolo 89, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di procedura, la Commissione è stata invitata a prendere posizione su taluni argomenti presentati dal Regno del Belgio nelle osservazioni depositate sulla domanda di non luogo a statuire da essa presentata (v. punto 46 supra).

50      La Commissione ha ottemperato a tale misura di organizzazione del procedimento entro i termini impartiti.

51      Osservazioni presentate spontaneamente dal Regno del Belgio sulle risposte della Commissione sono state versate agli atti.

52      La fase orale del procedimento è stata chiusa il 15 maggio 2018.

 Conclusioni delle parti

53      Il Regno del Belgio chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

54      La Commissione chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        dichiarare che, poiché la controversia è divenuta priva di oggetto, non occorre più statuire sul ricorso;

–        in subordine, respingere il ricorso;

–        in ogni caso, condannare il Regno del Belgio alle spese.

 In diritto

 Sull’oggetto della controversia

55      Secondo la Commissione, l’annullamento, da parte del Conseil d’État (Consiglio di Stato), nella sentenza del 6 marzo 2018 menzionata al punto 29 supra, dei regi decreti del 10 ottobre (v. punto 8 supra) e del 7 novembre 2011 (v. punto 9 supra) priverebbe di ogni effetto giuridico l’eventuale annullamento dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione impugnata. Infatti, secondo la Commissione, l’impossibilità, per il Regno del Belgio, di versare gli importi garantiti ai cooperanti non risulterebbe più dal divieto contenuto nella disposizione impugnata, bensì dall’eliminazione retroattiva, nell’ordinamento giuridico nazionale belga, degli atti che costituivano la base legale di tale versamento. La Commissione ne desume che la presente controversia è divenuta priva di oggetto e chiede al Tribunale di dichiarare che, di conseguenza, non è più necessario statuire.

56      Il Regno del Belgio si oppone a tale domanda.

57      Le condizioni alle quali il giudice dell’Unione è portato a dichiarare privo di oggetto un ricorso del quale è investito e, di conseguenza, a rilevare che non occorre più statuire, sono state specificate nella sentenza del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione (C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punti da 41 a 45 e da 47 a 53). A tal riguardo, si deve ricordare che l’oggetto della controversia deve perdurare fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto (v. sentenza del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punto 42 e la giurisprudenza ivi citata). In tale senso, anche se il Regno del Belgio è legittimato a sostenere che gli Stati membri non sono tenuti a dimostrare di avere un interesse ad agire avverso le disposizioni, delle quali chiedono l’annullamento, ciò non toglie che, parimenti adito da uno Stato membro, il giudice dell’Unione deve dichiarare che non occorre statuire sul ricorso allorché l’annullamento richiesto non è idoneo a produrre effetti giuridici (v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2005, Italia/Commissione, C‑138/03, C‑324/03 e C‑431/03, EU:C:2005:714, punto 25).

58      A tal riguardo, da un lato, la Corte ha precisato che diveniva privo di oggetto un ricorso diretto avverso un atto ritirato dal suo autore nel corso del giudizio (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punti 47 e 48). Dall’altro, per contro, la Corte ha parimenti specificato che conservava il suo oggetto un ricorso diretto avverso un atto inficiato da un’illegittimità idonea a ripetersi in futuro indipendentemente dalle circostanze del caso di specie (sentenza del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punto 52).

59      In primo luogo, è giocoforza constatare che l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione impugnata non è stato ritirato e che, per questo motivo, non è scomparso retroattivamente. Ne consegue che, se il Tribunale dovesse constatare che l’oggetto della controversia è venuto meno e che non occorre più statuire sul ricorso, in quanto l’annullamento di tale disposizione sarebbe privo di effetti giuridici, l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione impugnata resterebbe cionondimeno nell’ordinamento giuridico dell’Unione.

60      In secondo luogo, come fatto valere correttamente dalla Commissione senza essere contraddetta sul punto dal Regno del Belgio, l’annullamento, da parte del Conseil d’État (Consiglio di Stato), dei regi decreti del 10 ottobre e del 7 novembre 2011 ha reso impossibile l’esercizio della garanzia prevista da tali atti giuridici, e ciò a prescindere dal divieto enunciato all’articolo 2, paragrafo 4, della decisione impugnata. Ne consegue che la Commissione è legittimata a sostenere che l’annullamento dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione impugnata non consentirebbe al Regno del Belgio di fare ricorso alla garanzia, come prevista nei regi decreti del 10 ottobre e del 7 novembre 2011, i quali ne costituivano la base legale.

61      In terzo luogo, tuttavia, il Regno del Belgio, da parte sua, è legittimato a sostenere che il mantenimento in vigore dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione impugnata nell’ordinamento giuridico dell’Unione non è irrilevante. Pertanto, l’eventuale annullamento di tale disposizione non sarebbe privo con certezza di qualsivoglia effetto giuridico.

62      Infatti, risulta dagli scambi intervenuti fra le parti dopo l’udienza che il Regno del Belgio studia insieme alla Commissione misure di effetto equivalente alla garanzia controversa, intese ad attenuare, per i cooperanti, le conseguenze della liquidazione di dette società. Orbene, benché la Commissione affermi, da un lato, di non opporsi, in linea di principio, a qualsiasi meccanismo di indennizzo dei cooperanti e, dall’altro, che esistono altri motivi alla base della sua opposizione alle misure che le sono state presentate e sulle quali sono state avviate trattative informali, ciò non toglie che, nella sua risposta del 7 maggio 2018, essa ha menzionato un rischio di «elusione della decisione impugnata». Ne consegue che non può escludersi che la decisione impugnata continui a produrre effetti giuridici.

63      Inoltre, occorre rammentare che l’esecuzione in buona fede, da parte degli Stati membri, delle decisioni adottate dalla Commissione in materia di aiuti di Stato costituisce un’attuazione del principio di leale cooperazione previsto all’articolo 4, paragrafo 3, TUE e presuppone che gli Stati membri compiano gli sforzi necessari a superare le eventuali difficoltà nel pieno rispetto delle disposizioni del Trattato, e segnatamente di quelle relative agli aiuti (v., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2005, Saxonia Edelmetalle e ZEMAG/Commissione, T‑111/01 e T‑133/01, EU:T:2005:166, punto 124 e la giurisprudenza ivi citata). Pertanto, indipendentemente dal rischio di un procedimento per inadempimento, al quale il Regno del Belgio afferma di essere esposto nel caso in cui la Commissione dovesse ritenere che le misure che questi avrebbe potuto attuare a favore degli ex cooperanti delle società ARCO costituiscano un’elusione del divieto previsto all’articolo 2, paragrafo 4, della decisione impugnata, discende dal principio di leale cooperazione che tale Stato membro dovrebbe esso stesso astenersi da qualsiasi comportamento idoneo a costituire una siffatta elusione, nel caso in cui la disposizione contestata restasse in vigore. Ne consegue che l’annullamento di tale disposizione, qualora il presente ricorso risultasse fondato, non sarebbe privo di effetti giuridici.

64      Infine, occorre rilevare che, al considerando 140 della decisione impugnata, nonché negli argomenti da essa presentati nel merito per giustificare la legittimità dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione impugnata, la Commissione fa valere che la mera constatazione dell’incompatibilità di una misura di aiuto con il mercato interno è sufficiente a giustificare che venga ordinato allo Stato membro di provvedere all’abolizione della misura in questione. La Commissione ha dunque assunto, su tale questione, una posizione generale e astratta, le cui giustificazioni sono indipendenti dalle circostanze del caso di specie. Ne consegue che, qualora il Tribunale dovesse pervenire alla conclusione che un siffatto requisito è illegittimo, occorrerebbe statuire su tale controversia, per evitare che, in futuro, un’illegittimità analoga si ripeta (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punti da 50 a 52).

65      Risulta dalle considerazioni che precedono che non è affatto dimostrato che l’annullamento dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione impugnata sarebbe privo di qualsiasi effetto giuridico e che, pertanto, la Commissione non è legittimata a sostenere che il presente ricorso è divenuto privo di oggetto. Ne consegue che la sua domanda, con la quale si chiede al Tribunale di dichiarare che non occorre più statuire, deve essere respinta.

 Sulla legittimità dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione impugnata

66      Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della decisione impugnata, il Regno del Belgio è tenuto a continuare ad astenersi dall’effettuare qualsiasi pagamento in virtù del regime di garanzia a decorrere dalla data della notifica di detta decisione. Tale divieto definitivo deve essere letto nel contesto della lettera del 6 dicembre 2011 (v. punto 13 supra) e della decisione di avvio (v. punto 14 supra), le quali contenevano entrambe un divieto provvisorio di portata simile, in attesa che intervenisse la decisione impugnata. Inoltre, al considerando 143 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che il recupero dell’aiuto in questione presupponesse il ritiro, da parte del Regno del Belgio, degli atti legislativi e regolamentari che costituivano la base legale della garanzia.

67      Secondo il Regno del Belgio, un divieto di pagamento come quello deciso dalla Commissione all’articolo 2, paragrafo 4, della decisione impugnata sarebbe concepibile soltanto in due situazioni. Sarebbe in tal senso necessario, secondo una prima ipotesi, che i beneficiari dei versamenti operati nell’ambito della garanzia, ossia i cooperanti, siano stati identificati come i beneficiari dell’aiuto di Stato dichiarato incompatibile con il mercato interno, il che non avverrebbe nella specie. In alternativa, per essere giustificato, il divieto del versamento degli importi garantiti dovrebbe essere necessario alla realizzazione dell’obiettivo di soppressione degli effetti dell’aiuto di Stato riconosciuto incompatibile con il mercato interno.

68      Il Regno del Belgio fa valere che la Commissione, vietando in linea di principio il versamento della garanzia ai cooperanti e senza verificare se tale divieto costituiva una misura necessaria ad eliminare gli effetti dell’aiuto, del quale le società ARCO hanno beneficiato, ha confuso la soppressione del vantaggio selettivo concesso, prevista all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, con la soppressione dell’atto giuridico, sul quale il vantaggio in questione è stato conferito. Orbene, la soppressione dell’atto, sul fondamento del quale il vantaggio indebito è concesso, si giustificherebbe solo nei casi in cui è necessaria per eliminare le distorsioni della concorrenza causate dall’aiuto illegittimo o incompatibile. L’obbligo prescritto dalla Commissione sarebbe pertanto sproporzionato.

69      La Commissione contesta tali affermazioni.

70      Ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107 TFUE, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

71      Pertanto, secondo costante giurisprudenza, la logica conseguenza dell’accertamento dell’illegittimità di un aiuto è la sua soppressione mediante recupero al fine di ripristinare la situazione precedente (v. sentenza dell’8 dicembre 2011, Residex Capital IV, C‑275/10, EU:C:2011:814, punto 33 e la giurisprudenza ivi citata).

72      Infatti, il principale obiettivo cui è finalizzato il recupero di un aiuto di Stato illegittimamente versato è quello di eliminare la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale determinato dall’aiuto medesimo. In questo modo, con la restituzione dell’aiuto, il beneficiario perde il vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e viene ristabilita la situazione precedente al versamento dell’aiuto (v. sentenza dell’8 dicembre 2011, Residex Capital IV, C‑275/10, EU:C:2011:814, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata).

73      Nella specie, le parti dissentono riguardo alla questione se il recupero del vantaggio, del quale le società ARCO hanno indebitamente beneficiato, implichi o meno la soppressione della garanzia, vale a dire il divieto di qualsivoglia versamento ai cooperanti, nel caso in cui la procedura di liquidazione, avviata prima dell’adozione della decisione impugnata, comportasse la perdita, per i medesimi, della totalità o di una parte del valore delle loro quote.

74      Pertanto, in un primo momento, occorre richiamare le caratteristiche dell’aiuto di Stato illegittimo individuato dalla Commissione nella decisione impugnata, e quindi le misure prescritte dalla Commissione per assicurarne il recupero. In un secondo momento, sarà necessario valutare il merito degli argomenti tramite i quali il Regno del Belgio ritiene che il divieto di versare gli importi garantiti ai cooperanti presenti un carattere sproporzionato, nonché quello delle giustificazioni addotte dalla Commissione a sostegno della fondatezza di tale divieto.

 Sull’aiuto di Stato individuato nella decisione impugnata

75      In via preliminare, occorre ricordare che la misura esaminata nella decisione impugnata consiste in una garanzia avente ad oggetto gli importi investiti da privati in quote nel capitale delle società ARCO. Poiché tali società hanno aderito al meccanismo predisposto dal governo belga (v. punto 9 supra), gli importi investiti nel loro capitale dai loro soci persone fisiche sono pertanto stati garantiti fino a EUR 100 000 (v. punto 8 supra). Secondo il meccanismo introdotto, era previsto l’intervento di un fondo di garanzia, dopo la chiusura delle operazioni di liquidazione, nel caso in cui il capitale residuo non consentisse a ciascun cooperante di recuperare i fondi investiti nel limite di EUR 100 000.

76      Occorre parimenti ricordare che le società ARCO si sono messe in liquidazione volontaria l’8 dicembre 2011, ossia all’inizio del procedimento amministrativo sfociato nell’adozione della decisione impugnata.

77      Nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che la misura in questione contenesse un elemento di aiuto di Stato a favore delle società ARCO. Infatti, secondo la Commissione, la garanzia delle loro quote ha indotto i cooperanti a non ritirare i loro investimenti nel capitale di dette società. Queste ultime, in siffatte circostanze, hanno beneficiato di un vantaggio selettivo finanziato da fondi pubblici. La Commissione ha ritenuto che la misura in questione soddisfacesse tutti i criteri degli aiuti di Stato e che tale aiuto non potesse essere giustificato dall’obiettivo di porre rimedio a un grave turbamento dell’economia belga, poiché tale misura non era né adeguata né necessaria né proporzionata ad un siffatto obiettivo.

78      Inoltre, la Commissione, dopo aver rilevato che tale aiuto era stato attuato prima che la stessa si fosse pronunciata sulla sua qualificazione e sulla sua eventuale compatibilità con il mercato interno, ha considerato che esso fosse, per questo motivo, illegittimo. Tale analisi è stata confermata dalla Corte nella sentenza del 21 dicembre 2016, Vervloet e a. (C‑76/15, EU:C:2016:975) (v. punto 27 supra).

79      Poiché il ricorso diretto avverso la decisione impugnata dalle società ARCO è stato respinto con ordinanza del 9 febbraio 2018, Arcofin e a./Commissione (T‑711/14, non pubblicata, EU:T:2018:80) (v. punti 30 e 31 supra), e poiché tale ordinanza non è stata oggetto di impugnazione, si deve ritenere che le valutazioni della decisione impugnata riprese ai punti 77 e 78 supra siano divenute definitive.

80      Di conseguenza, la Commissione, avendo constatato, da un lato, che la misura in questione conteneva un elemento di aiuto di Stato i cui beneficiari erano le società ARCO e, dall’altro, che tale aiuto era incompatibile con il mercato interno e che era stata data esecuzione al medesimo prima che essa potesse procedere al suo esame preliminare, era legittimata ad ordinare al Regno del Belgio di effettuarne il recupero.

81      Occorre dunque richiamare le misure prescritte dalla Commissione nella decisione impugnata, fermo restando che oggetto di contestazione è unicamente il divieto di pagamento degli importi garantiti ai cooperanti, ossia le persone fisiche aventi la qualità di soci delle società ARCO (v. punto 2 supra).

 Sulle misure prescritte per il recupero dell’aiuto in questione

82      Occorre ricordare, come illustrato al punto 22 supra, che, al fine di assicurare il recupero dell’aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno individuato nella decisione impugnata, la Commissione ha prescritto due misure.

83      In primo luogo, la Commissione ha ordinato al Regno del Belgio, attraverso una formula di calcolo, della quale essa ha stabilito i principi, di valutare l’importo del vantaggio di cui avevano beneficiato le società ARCO e di iscrivere un credito di tale importo al passivo della liquidazione di tali società. Tale modalità di recupero dell’aiuto in questione non viene contestata dal Regno del Belgio, il quale ritiene che tale misura sia sufficiente ad assicurare il ripristino della concorrenza.

84      In secondo luogo, la Commissione ha inoltre ordinato al Regno del Belgio di astenersi dal versare gli importi garantiti ai cooperanti. A tal riguardo, le parti dissentono sulla questione se la Commissione fosse legittimata a rivolgere tale ordine al Regno del Belgio.

85      Discende dalla giurisprudenza menzionata ai punti 71 e 72 supra che la risposta a tale questione dipende dalla questione se tale ordine fosse proporzionato all’obiettivo di recupero degli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. In altri termini, si tratta di stabilire se tale ordine fosse adeguato e proporzionato al ripristino della situazione concorrenziale anteriore, vale a dire la neutralizzazione, per quanto attiene ai beneficiari individuati dalla Commissione nella decisione impugnata, del vantaggio concorrenziale, come valutato in tale decisione.

 Sulla proporzionalità del divieto di versare gli importi garantiti ai cooperanti

86      In primo luogo, occorre ricordare che sono state identificate come beneficiarie dell’aiuto in questione nella decisione impugnata soltanto le società ARCO. Il vantaggio concorrenziale di cui tali società hanno beneficiato è stato considerato un aiuto al mantenimento del loro capitale esistente. Tale vantaggio, secondo la decisione impugnata, ha assunto la forma di un incentivo, a causa dell’esistenza stessa della garanzia, avente come effetto quello di dissuadere i cooperanti dal ritirare le quote investite nel capitale di tali società. Per contro, è pacifico che i cooperanti stessi non sono stati considerati beneficiari di un aiuto di Stato nella decisione impugnata.

87      In tali circostanze, il Regno del Belgio è legittimato a sostenere che l’iscrizione, al passivo della liquidazione delle società ARCO, di un credito per un importo corrispondente alla valutazione del solo vantaggio identificato dalla Commissione nella decisione impugnata, in conformità all’articolo 2, paragrafo 1, di detta decisione, era sufficiente a neutralizzare detto vantaggio e, di conseguenza, a ripristinare la situazione concorrenziale che la concessione dell’aiuto in questione aveva falsato (v., in tal senso, sentenza del 2 luglio 2002, Commissione/Spagna, C‑499/99, EU:C:2002:408, punti 37 e 38).

88      In secondo luogo, come appena ricordato, occorre rilevare che l’unico elemento di aiuto di Stato individuato dalla Commissione nella decisione impugnata è il vantaggio concorrenziale procurato dalla garanzia alle società ARCO. Per contro, la Commissione non ha ritenuto che i cooperanti fossero essi stessi i beneficiari di un aiuto di Stato e non ha qualificato come tale la garanzia in quanto essa conferiva un vantaggio ai cooperanti. Ne consegue che non può ritenersi che il divieto imposto al Regno del Belgio di procedere ai pagamenti previsti dalla garanzia persegua direttamente, in quanto tale, l’obiettivo di recuperare un aiuto di Stato presso i suoi beneficiari.

89      In terzo luogo, occorre osservare che, a partire dall’apertura della procedura di liquidazione, la garanzia non esercita più un effetto incentivante sui soci delle società ARCO, cosicché, da allora, esse non beneficiano più del vantaggio individuato nella decisione impugnata a causa dell’esistenza della garanzia. Infatti, come confermato dalle parti in udienza, l’apertura della liquidazione osta al ritiro delle loro quote da parte dei cooperanti. Peraltro, a tal riguardo, la Commissione stessa, definendo la formula destinata a valutare il vantaggio procurato alle società ARCO, ha calcolato tale vantaggio soltanto fino all’apertura delle procedure di liquidazione, la quale, inoltre, comporta l’uscita dal mercato di dette società. Ne consegue che la soppressione della garanzia, alla quale la Commissione ha chiesto al Regno del Belgio di procedere era destinata a non esplicare effetti sulla situazione concorrenziale delle società identificate come le beneficiarie dell’aiuto in questione e non poteva contribuire al ripristino della situazione anteriore.

90      Risulta pertanto dalle suesposte considerazioni che il divieto di versare gli importi garantiti ai cooperanti non è una misura adeguata alla realizzazione dell’obiettivo di ripristinare la situazione concorrenziale falsata dall’erogazione dell’aiuto di Stato identificato nella specie nella decisione impugnata.

91      Nessuna delle giustificazioni addotte dalla Commissione, né nella decisione impugnata né nel corso del procedimento dinanzi a Tribunale, è idonea a rimettere in discussione tale valutazione.

 Sulle giustificazioni addotte dalla Commissione

92      In primo luogo, ai considerando da 137 a 142 della decisione impugnata, la Commissione ha giustificato il divieto di pagare gli importi garantiti con la necessità, risultante a suo avviso dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, di sopprimere qualsiasi misura contenente un elemento di aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno. Inoltre, nelle sue memorie, la Commissione ha svolto considerazioni di ordine sistemico, le quali implicherebbero di non trattare uno Stato membro che, come nella specie, non ha notificato la misura controversa prima della sua esecuzione meno severamente di uno Stato membro che ha ottemperato all’obbligo di notifica preliminare di ogni misura idonea a contenere un elemento di aiuto di Stato.

93      A tal riguardo, occorre osservare, anzitutto, che la tesi sostenuta dalla Commissione sembra prendere le mosse da una confusione fra la nozione di aiuto di Stato, la quale non presenta un carattere formale ma si caratterizza per il soddisfacimento dei criteri previsti all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e la disposizione giuridica che ne costituisce la base legale e il veicolo. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 107 TFUE definisce gli aiuti di Stato in funzione dei loro effetti (v. sentenza del 13 febbraio 2003, Spagna/Commissione, C‑409/00, EU:C:2003:92, punto 46 e la giurisprudenza ivi citata).

94      Orbene, occorre osservare, al pari dell’avvocato generale Kokott al paragrafo 28 delle conclusioni da essa pronunciate nella causa sfociata nella sentenza dell’8 dicembre 2011, Residex Capital IV (C‑275/10, EU:C:2011:814), che, diversamente da quanto previsto nel settore della normativa dell’Unione in materia di intese, all’articolo 101, paragrafo 2, TFUE, le disposizioni dei trattati dell’Unione sugli aiuti di Stato non disciplinano espressamente gli effetti giuridici, inficianti la validità degli atti, conseguenti ad una violazione dell’obbligo di notifica e del divieto di esecuzione degli aiuti ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE. È vero che non può escludersi che l’eliminazione della misura, tramite la quale un aiuto di Stato viene conferito costituisce, in linea di principio, lo strumento più adeguato alla neutralizzazione del vantaggio concorrenziale accordato. Tuttavia, nei casi in cui, come nella specie, il vantaggio concorrenziale individuato come aiuto di Stato vada a vantaggio di un terzo (le società ARCO) rispetto ai beneficiari diretti della misura controversa (i cooperanti), l’eliminazione della misura stessa può essere giustificata solo se essa risulta necessaria al ripristino della situazione concorrenziale che sarebbe prevalsa in assenza dell’aiuto di Stato di cui tale terzo ha beneficiato (v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2011, Residex Capital IV, C‑275/10, EU:C:2011:814, punti 44 e 45). Orbene, nella specie, come è stato indicato al punto 90 supra, il divieto di versare gli importi garantiti ai cooperanti non è una misura idonea alla realizzazione dell’obiettivo di ripristino della situazione concorrenziale falsata dall’erogazione dell’aiuto di Stato individuato nella specie nella decisione impugnata.

95      In secondo luogo, la Commissione fa valere che i cooperanti non possono essere considerati terzi rispetto alle società ARCO. Un siffatto argomento, tuttavia, non convince.

96      Infatti, in primo luogo, occorre ricordare che, nella decisione impugnata, la Commissione non ha affatto ritenuto che i cooperanti beneficiassero dell’aiuto in questione. In tal senso, risulta dal considerando 4.1 della decisione impugnata che gli unici «veri beneficiari» sono le società ARCO e che l’aiuto di Stato individuato al considerando 4.3 di detta decisione consiste esclusivamente nel vantaggio concorrenziale di cui hanno beneficiato tali società.

97      In secondo luogo, è pacifico che le società ARCO sono società a responsabilità limitata e che, pertanto, né il loro patrimonio né il loro oggetto sociale possono essere confusi con gli interessi dei loro soci. Inoltre, nell’ordinanza del 9 febbraio 2018, Arcofin e a./Commissione (T‑711/14, non pubblicata, EU:T:2018:80), il Tribunale ha accolto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione per quanto riguardava il quinto motivo di ricorso, ritenendo che l’interesse ad agire delle società ARCO e quello dei cooperanti fossero distinti. Ne consegue che la Commissione non è legittimata a sostenere che la loro sola qualità di socio delle società beneficiarie dell’aiuto in questione era sufficiente a giustificare che il vantaggio, del quale dette società hanno beneficiato, il cui recupero era assicurato, in conformità all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione impugnata, attraverso l’iscrizione di un credito dello Stato al passivo della liquidazione, fosse, inoltre, recuperato presso i cooperanti.

98      In terzo luogo, la Commissione non può neanche trarre argomenti dalla sentenza del 10 novembre 2011, Elliniki Nafpigokataskevastiki e a./Commissione (T‑384/08, non pubblicata, EU:T:2011:650), la quale non costituisce un precedente paragonabile alla presente causa. Infatti, in primo luogo, nella causa in questione, la Commissione si era limitata ad ordinare la soppressione della garanzia controversa, senza procedere, come ha fatto nella specie, alla valutazione del vantaggio e a ordinarne il recupero (sentenza del 10 novembre 2011, Elliniki Nafpigokataskevastiki e a./Commissione, T‑384/08, non pubblicata, EU:T:2011:650, punti 133 e 135). In secondo luogo, la garanzia oggetto di tale causa era intesa a proteggere il suo beneficiario a fronte del rischio di dover rimborsare aiuti di Stato conferiti illegittimamente ad una società che il beneficiario di tale garanzia progettava di rilevare. L’oggetto immediato di tale garanzia consisteva dunque nell’opporsi al recupero di aiuti di Stato prevedendo la restituzione all’acquirente di qualsiasi aiuto eventualmente recuperato. Nella specie, al contrario, come risulta segnatamente dal punto 89 supra, il divieto di pagare gli importi garantiti ai cooperanti non incide sul recupero del vantaggio individuato nella decisione impugnata, effettuato tramite l’iscrizione di un credito dello Stato belga al passivo della liquidazione delle società ARCO.

99      Risulta da tutte le considerazioni che precedono che la Commissione, ordinando al Regno del Belgio di astenersi da qualsiasi pagamento ai cooperanti a titolo della garanzia, sebbene essa avesse peraltro ordinato il recupero del vantaggio individuato nella decisione impugnata tramite l’iscrizione di un credito al passivo della liquidazione delle società ARCO, considerate le beneficiarie dell’aiuto in questione, ha prescritto nella specie al Regno del Belgio un obbligo sproporzionato e ha ecceduto le competenze devolutele dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

100    Ne consegue che il Regno del Belgio è legittimato a sostenere che l’articolo 2, paragrafo 4, della decisione impugnata è illegittimo e, per questo motivo, deve essere annullato.

 Sulle spese

101    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Regno del Belgio ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      L’articolo 2, paragrafo 4, della decisione 2014/686/UE della Commissione, del 3 luglio 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.33927 (12/C) (ex 11/NN) al quale il Belgio ha dato esecuzione – Regime di garanzia a tutela delle quote delle persone fisiche socie di cooperative finanziarie, è annullato.

2)      La Commissione europea è condannata alle spese.

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Forrester

Półtorak

 

Perillo

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 dicembre 2018.

Firma


*      Lingua processuale: il francese.