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Ricorso proposto il 2 marzo 2017 – Hércules Club de Fútbol / Commissione

(Causa T-134/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Hércules Club de Fútbol, SAD (Alicante, Spagna) (rappresentanti: S. Rating e Y. Martínez Mata, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C(2017) 736 final della Commissione europea, del 2 febbraio 2017, nel procedimento GESTDEM da 2016/6034 a 2016/6044;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è proposto avverso la decisione di conferma di una decisione di diniego dell’accesso alla documentazione richiesta dal Hércules CF, con riferimento a determinati documenti contenuti nel fascicolo del procedimento conclusosi con l’adozione della decisione C (2016) 4060 final, del 4 luglio 2016, nel procedimento relativo all’aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) concesso dalla Spagna al Valencia Club de Fútbol Sociedad Anónima deportiva, all’Hércules Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva e all’Elche Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sull’erroneità dell’affermazione secondo cui l’articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 4) permettano di negare l’accesso alla documentazione richiesta.

A tal riguardo, si deduce che la Commissione ha applicato in modo automatico la presunzione generale di riservatezza dei procedimenti amministrativi relativi agli aiuti pubblici riconosciuta dalla giurisprudenza comunitaria; inoltre, si deduce che la Commissione ha applicato per analogia, erroneamente, la giurisprudenza relativa ai casi di concentrazione, con riferimento al pregiudizio per gli interessi commerciali dei terzi.

Secondo motivo, vertente sull’erronea applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001.

A tal riguardo, si deduce che neppure a tal proposito risulta applicabile per analogia la giurisprudenza relativa ai casi di concentrazione. Mentre in detti casi è comprensibile che il carattere sensibile dell’informazione perdura nel tempo successivamente alla decisione della Commissione, ciò non si verifica nel caso di un unico prestito, le cui condizioni di concessione sono ritenute incompatibili con il TFUE da parte della Commissione.

Terzo motivo, fatto valere in via subordinata, basato sul fatto che, anche ritenendo che i motivi di confidenzialità addotti dalla Commissione fossero fondati nel caso in esame, esiste un interesse pubblico superiore che giustifica l’accesso alla documentazione richiesta, che si concretizza nel garantire l’adeguato esercizio dei diritti della difesa riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Quarto motivo, anch’esso fatto valere in via subordinata, basato sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, nella parte in cui, in ultima istanza, la Commissione è obbligata ad offrire quanto meno un accesso parziale alle informazioni richieste.

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