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Ricorso proposto il 3 marzo 2017 – Kakol / Commissione

(Causa T-137/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente : Danuta Kakol (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante : R. Duta, avvocato)

Convenuta : Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–    annullare le decisioni emesse dalla giuria il 25 novembre 2016 e il 2 maggio 2016, ai sensi delle quali la candidatura della ricorrente, qualificata con il concorso EPSO/AD/177/10-AUDIT2013-Administrators-D5, è stata respinta,

–     condannare la convenuta, qualificata al pagamento dell’importo di EUR 5.000, o di qualsiasi altro importo, anche superiore, da determinare ex aequo et bono da parte dal Vostro Tribunale, a riparazione del carattere vessatorio del trattamento della sua candidatura,

–    disciplinare tutti gli obblighi relativi,

–    condannare la convenuta all’integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto in sostanza contro le decisioni del 25 novembre 2016 e del 5 maggio 2016, in base alle quali la candidatura della parte ricorrente al concorso “EPSO/AD/177/10-AUDIT2013-Administrateurs-AD5” è stata respinta in quanto non soddisfaceva le condizioni di ammissibilità relative alla formazione richiesta.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sull’assenza di delega da parte della giuria, concernente la decisione del 2 maggio 2016.

La ricorrente asserisce al riguardo che vari elementi dimostrano che non è possibile che la decisione del 2 maggio 2016 sia stata adottata dalla giuria.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi del legittimo affidamento, della certezza del diritto e dell’estoppel [cd. principio: “allegans contraria non est audiendus”, ovvero principio di diritto internazionale che fa riferimento al divieto rivolto a un’autorità pubblica di negare, a scapito di terzi, una propria precedente dichiarazione].

La parte ricorrente afferma che l’amministrazione ha dato precise assicurazioni nell’ambito del concorso per il quale essa aveva fatto domanda in precedenza, cioè quello recante il titolo EPSO/AD/172/09, che presentava le stesse condizioni di ammissione del concorso EPSO/AD/177/10. Orbene, nell’ambito del concorso EPSO/AD/172/09, la giuria aveva concluso che la ricorrente soddisfaceva le condizioni richieste legate all’esperienza e alla formazione professionale.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi della parità di trattamento e del divieto di discriminazione.

Quarto motivo, vertente sull’esistenza, nella fattispecie, di un errore manifesto di valutazione.

–    La parte ricorrente afferma al riguardo che dai diplomi prodotti di cui trattasi risulta che essa dispone di una formazione universitaria pari ad un ciclo completo di studi di almeno tre anni, sancito da un diploma in rapporto alla natura delle funzioni del concorso.

5.    Quinto motivo vertente sull’esistenza di uno sviamento di potere e di un difetto di proporzionalità.

–    La ricorrente asserisce al riguardo che è manifesto che la sua candidatura non è stata respinta in base a considerazioni legate alla sua qualifica e ai suoi diplomi, ma in base ad una questione di politica generale estranea alle finalità previste dall’assegnazione dei posti.

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