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Sentenza del Tribunale del 12 giugno 2018 – Cotécnica / EUIPO Mignini & Petrini (cotecnica MAXIMA)

(Causa T-136/17)1

[«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo cotecnica MAXIMA –     Marchio nazionale figurativo anteriore MAXIM Alimento Superpremium – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) no 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Cotécnica, SCCL (Bellpuig, Spagna) (rappresentanti: inizialmente J. C. Erdozain López, J. Galán López e J.-B. Devaureix, successivamente J. C. Erdozain López, J. Galán López e L. Montoya Terán, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Mignini & Petrini SpA (Petrignano di Assisi, Italia) (rappresentanti: F. Celluprica, F. Fischetti e F. De Bono, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 novembre 2016 (procedimento R 853/2016-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Mignini & Petrini e la Cotécnica.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Cotécnica, SCCL, è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Mignini & Petrini SpA.

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1     GU C 129 del 24.4.2017.