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Sentenza del Tribunale del 20 marzo 2019 – Prim/EUIPO – Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED)

(Causa T-138/17)1

[«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo PRIMED – Marchi nazionali figurativi anteriori PRIM S.A., PRiM, S.A. SUMINISTROS MEDICOS e GRUPO PRiM – Uso effettivo dei marchi anteriori – Articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 64, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001] – Diritto al contraddittorio – Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001) – Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Qualificazione come prove nuove o supplementari – Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001)»]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Prim, SA (Móstoles, Spagna) (rappresentante: L. Broschat García, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Lukošiūtė, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH (Halberstadt, Germania) (rappresentante: D. Donath, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 dicembre 2016 (procedimenti riuniti R 2494/2015-4 e R 163/2016-4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Prim e la Primed Halberstadt Medizintechnik.

Dispositivo

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 19 dicembre 2016 (procedimenti riuniti R 2494/2015-4 e R 163/2016-4) è annullata.

Per il resto, il ricorso è respinto.

L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Prim, SA.

La Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Prim.

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1     GU C 129 del 24.4.2017.