Language of document : ECLI:EU:T:2019:174





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 20 marzo 2019 – Prim / EUIPO – Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED)

(causa T138/17)

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo PRIMED – Marchi nazionali figurativi anteriori PRIM S.A., PRiM, S.A. SUMINISTROS MEDICOS e GRUPO PRiM – Uso effettivo dei marchi anteriori – Articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 64, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001] – Diritto di essere ascoltato – Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001) – Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Qualificazione come prove nuove o supplementari – Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001)»

1.      Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Rispetto dei diritti della difesa – Portata del principio

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, 2ª frase]

(v. punti 2528, 42)

2.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di annullamento dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Assenza di disposizioni contrarie

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 53, § 1, a), 57, §§ 2 e 3, 63, § 2, 76, § 2, e 78; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 40, § 6]

(v. punti 46‑53)

3.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 3)

(v. punto 63)

4.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Sentenze dichiarative – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, §§ 2 e 3)

(v. punto 67)

5.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Ingiunzione rivolta all’Ufficio – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 6)

(v. punto 69)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 dicembre 2016 (procedimenti riuniti R 2494/2015‑4 e R 163/2016‑4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Prim e la Primed Halberstadt Medizintechnik.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 19 dicembre 2016 (procedimenti riuniti R 2494/2015-4 e R 163/2016-4) è annullata.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Prim, SA.

4)

La Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Prim.