Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 20 marzo 2019 – Prim / EUIPO – Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED)
(causa T‑138/17)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo PRIMED – Marchi nazionali figurativi anteriori PRIM S.A., PRiM, S.A. SUMINISTROS MEDICOS e GRUPO PRiM – Uso effettivo dei marchi anteriori – Articolo 57, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 64, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001] – Diritto di essere ascoltato – Articolo 75, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001) – Produzione di prove per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Qualificazione come prove nuove o supplementari – Articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 95, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001)»
1. Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Rispetto dei diritti della difesa – Portata del principio
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, 2ª frase]
(v. punti 25‑28, 42)
2. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di annullamento dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Assenza di disposizioni contrarie
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 53, § 1, a), 57, §§ 2 e 3, 63, § 2, 76, § 2, e 78; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 40, § 6]
(v. punti 46‑53)
3. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 3)
(v. punto 63)
4. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Sentenze dichiarative – Esclusione
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, §§ 2 e 3)
(v. punto 67)
5. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Ingiunzione rivolta all’Ufficio – Esclusione
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 6)
(v. punto 69)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 dicembre 2016 (procedimenti riuniti R 2494/2015‑4 e R 163/2016‑4), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Prim e la Primed Halberstadt Medizintechnik. |
Dispositivo
1) | | La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 19 dicembre 2016 (procedimenti riuniti R 2494/2015-4 e R 163/2016-4) è annullata. |
2) | | Per il resto, il ricorso è respinto. |
3) | | L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Prim, SA. |
4) | | La Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Prim. |