Language of document : ECLI:EU:T:2019:287


 


 



Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 6 maggio 2019 – Scor / Commissione

(causa T135/17)

«Aiuti di Stato – Mercato della riassicurazione dei rischi di catastrofi naturali – Aiuto sotto forma di garanzia illimitata dello Stato concessa alla CCR – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno al termine della fase di indagine preliminare – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Difetto di sostanziale pregiudizio per la posizione concorrenziale – Irricevibilità parziale – Diritti processuali delle parti interessate – Qualità di parte interessata – Assenza di serie difficoltà»

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricevibilità – Presupposti

[Artt. 108, § 2, e 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, h)]

(v. punti 4042, 6973)

2.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso volto a contestare la fondatezza di tale decisione – Ricorso di un’impresa concorrente che non dimostri di aver subito una lesione sostanziale della sua posizione sul mercato – Irricevibilità

(Artt. 108, § 2, e 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 43, 44, 5668, 75)

3.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Ricorso volto alla salvaguardia dei diritti processuali degli interessati – Ricevibilità – Motivi che possono essere dedotti

[Artt. 108, § 2, e 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio 2015/1589, art. 1, h)]

(v. punti 76, 77)

4.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Decisione di non avviare il procedimento d’indagine formale – Necessità di esporre i motivi per i quali la Commissione ritiene di non essere in presenza di gravi difficoltà di valutazione riguardo alla compatibilità dell’aiuto con il mercato interno – Insussistenza di un requisito di motivazione specifica per ogni singolo elemento dedotto dagli interessati

(Artt. 107, § 1, 108, § 2, e 296 TFUE)

(v. punti 7995)

5.      Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio – Nozione – Serie difficoltà – Natura obiettiva – Durata del procedimento preliminare che non dimostra, di per sé, l’esistenza di tali difficoltà

(Artt. 107 e 108, §§ 2 e 3, TFUE; regolamento 2015/1589, art. 4)

(v. punti 105112)

6.      Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Fase preliminare e fase contraddittoria – Obbligo della Commissione di avviare il procedimento contraddittorio in caso di gravi difficoltà – Circostanze che consentono di rilevare l’esistenza di tali difficoltà – Indizi vertenti sul contenuto della decisione impugnata – Insussistenza

(Artt. 107 e 108, §§ 2 e 3, TFUE)

(v. punti 120142)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta a ottenere l’annullamento della decisione C(2016) 5995 final della Commissione, del 26 settembre 2016, relativa alle misure SA.37649 e SA.45860, cui la Francia ha dato esecuzione, in quanto la Commissione ha con essa dichiarato compatibile con il mercato interno la garanzia illimitata concessa alla CCR per la sua attività di riassicurazione dei rischi di catastrofi naturali.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Scor SE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Caisse centrale de réassurance (CCR), incluse le spese sostenute in occasione della domanda di trattamento riservato.

3)

La Repubblica francese sopporterà le proprie spese, incluse le spese sostenute in occasione della domanda di trattamento riservato.