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Ricorso proposto il 21 marzo 2013 - Benelli Q.J. / UAMI - Demharter (MOTO B)

(Causa T-169/13)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Benelli Q.J. Srl (Pesaro, Italia) (rappresentante: P. Lukácsi, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Demharter GmbH (Dillingen, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del convenuto e rinviare il caso all'UAMI per un ulteriore riesame e una nuova decisione, in quanto i marchi anteriori della ricorrente devono essere considerati marchi anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio e, perciò, l'opposizione della ricorrente fondata sul rischio di confusione dev'essere valutata nel merito;

condannare la convenuta alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "MOTO B" con rivendicazione dei colori nero, bianco, rosso, oro, verde, marrone e grigio, per prodotti delle classi 9, 12 e 25 - domanda di marchio comunitario n. 8 780 926

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchi figurativi notori italiani non registrati, tra cui "MOTOBI"

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

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