Language of document :

Ricorso proposto il 14 marzo 2014 – Front Polisario / Consiglio

(Causa T-180/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) (Laâyoune) (rappresentante: G. Devers, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il suo ricorso di annullamento;

concludere per l’annullamento della decisione del Consiglio;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce dodici motivi a sostegno del proprio ricorso contro la decisione 2013/785/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco1 .

Il ricorrente, in quanto rappresentante del popolo saharawi, ritiene di essere direttamente e individualmente interessato da detto atto.

Primo motivo, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione, poiché la decisione impugnata non consente di comprendere come il Consiglio abbia integrato nel suo processo decisionale il fatto che il Sahara occidentale sarebbe un territorio non autonomo occupato dal Regno del Marocco.

Secondo motivo, relativo ad una violazione del principio di consultazione, in quanto il Consiglio ha adottato la decisione impugnata senza consultare il ricorrente, mentre il diritto internazionale imporrebbe che lo sfruttamento delle risorse naturali di un popolo di un territorio non autonomo sia condotto in consultazione con i suoi rappresentanti. Il ricorrente fa valere di essere il solo e unico rappresentante del popolo saharawi.

Terzo motivo, relativo ad una violazione del principio di coerenza, nella misura in cui la decisione impugnata consentirebbe l’entrata in vigore di un accordo internazionale che si applicherebbe al territorio del Sahara occidentale, mentre nessuno Stato membro avrebbe riconosciuto la sovranità del Regno del Marocco sul Sahara occidentale. La decisione impugnata rafforzerebbe il controllo del Regno del Marocco sul territorio saharawi, il che sarebbe contrario all’aiuto fornito dalla Commissione ai rifugiati saharawi. Inoltre, la decisione impugnata non sarebbe coerente con la reazione abituale dell’Unione europea alle violazioni di obblighi derivanti da norme imperative del diritto internazionale e sarebbe contraria agli obiettivi della politica comune della pesca.

Quarto motivo, relativo ad un inadempimento dell’obiettivo di uno sviluppo sostenibile.

Quinto motivo, relativo ad una violazione del principio del legittimo affidamento, nella misura in cui la decisione impugnata violerebbe l’affidamento del ricorrente nei ripetuti annunci delle istituzioni dell’Unione europea sulla conformità con il diritto internazionale degli accordi conclusi con il Regno del Marocco.

Sesto motivo, relativo ad una violazione dell’accordo di associazione concluso tra l’Unione europea e il Regno del Marocco, poiché la decisione impugnata è contraria all’articolo 2 di detto accordo di associazione, nella misura in cui essa violerebbe il diritto all’autodeterminazione.

Settimo motivo, relativo ad una violazione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nella misura in cui la decisione impugnata consentirebbe l’entrata in vigore di un protocollo con il quale l’Unione europea e il Regno del Marocco fisserebbero contingenti di pesca in acque non soggette alla loro sovranità e autorizzerebbero le navi dell’Unione a sfruttare risorse alieutiche appartenenti alla sola sovranità del popolo saharawi.

Ottavo motivo, relativo ad una violazione del diritto all’autodeterminazione, dato che la decisione impugnata rafforza il controllo del Regno del Marocco sul Sahara occidentale.

Nono motivo, relativo ad una violazione del principio di sovranità permanente sulle risorse naturali e dell’articolo 73 della Carta delle Nazioni unite, in quanto il ricorrente non è stato consultato, sebbene la decisione impugnata consentirebbe lo sfruttamento delle risorse naturali che appartengono solamente alla sovranità del popolo saharawi.

Decimo motivo, relativo ad una violazione del principio dell’effetto relativo dei trattati, dato che la decisione impugnata stabilisce obblighi internazionali nei confronti del ricorrente senza il suo consenso.

Undicesimo motivo, relativo ad una violazione del diritto internazionale umanitario, nella misura in cui la decisione impugnata fornirebbe un sostegno finanziario alla politica del Regno del Marocco di colonizzazione del Sahara occidentale.

Dodicesimo motivo, relativo al diritto della responsabilità internazionale, in quanto la decisione impugnata genera la responsabilità internazionale dell’Unione europea.

____________

____________

1 GU L 349, pag. 1.