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Ricorso proposto il 21 marzo 2014 – Schmiedag / Commissione

(Causa T-183/14)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Schmiedag GmbH (Hagen, Germania) (rappresentanti: H. Höfler, C. Kahle e V. Winkler, Rechtsanwälte)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta di avvio del procedimento formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, pubblicata con invito a presentare osservazioni (GU 2014, C 37, pag. 73) nel procedimento Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) – Germania, Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce essenzialmente quanto segue.

Violazione di forme sostanziali

La ricorrente sostiene al riguardo che la convenuta non ha sufficientemente motivato, ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, la decisione di avvio di un procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. La decisione di avvio del procedimento non conterrebbe alcuna specifica e sostanziale valutazione, fondata su elementi di fatto e di diritto, riguardo alla sussistenza di tutte le condizioni di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Violazione dei Trattati

La ricorrente sostiene al riguardo che la decisione della Commissione di avviare il procedimento viola l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa rileva a tal proposito che la Corte di giustizia dell’Unione europea ha già dichiarato nella sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C-379/98, Racc. pag. I-2099) che la legge tedesca sull’energia rinnovabile (Gesetz über den Vorrang erneuerbarer Energien; in prosieguo: «EEG») non comporta aiuti di Stato. La EEG sarebbe rimasta sostanzialmente invariata. In particolare, sarebbero rimasti invariati gli elementi essenziali per la valutazione della legittimità dell’aiuto. Altrettanto varrebbe per la decisione del 22 maggio 2002 (GU C 164, pag. 5) con la quale la stessa convenuta ha constatato che la EEG non costituisce aiuto di Stato.

Inoltre, la ricorrente asserisce che la riduzione della sovrattassa EEG non soddisfa i presupposti per l’applicazione della disciplina degli aiuti di cui all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. A tale riguardo essa afferma, in particolare, che la riduzione della sovrattassa EEG non costituisce un vantaggio che un’impresa non avrebbe ottenuto a normali condizioni di mercato, non presenta carattere selettivo, non integra un aiuto concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali e non conduce né a una distorsione della concorrenza né a un eventuale pregiudizio al commercio tra Stati membri.

Compatibilità con il mercato comune

Nel caso in cui il Tribunale dovesse concludere per la sussistenza di un aiuto di Stato, esso sarebbe, secondo la ricorrente, compatibile con il mercato comune, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c), TFUE.