Ricorso proposto il 20 marzo 2014 – Nürburgring / UAMI – Biedermann (Nordschleife)
(Causa T-181/14)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Nürburgring GmbH (Nürburg, Germania) (rappresentanti: M. Viefhues e C. Giersdorf, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Lutz Biedermann (Villingen-Schwenningen, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 20 gennaio 2014, procedimento R 163/2013-4;
condannare il convenuto ed eventualmente gli altri interessati alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Nordschleife» per prodotti e servizi delle classi da 2 a 4, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 22, da 24 a 30, da 32 a 34, 39, 41 e 43 – Domanda di marchio comunitario n. 7 379 399
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Lutz Biedermann
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo nazionale «Management by Nordschleife» per prodotti e servizi delle classi 6, 9, 16, 25, 28 e 41
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009