Language of document : ECLI:EU:T:2017:41

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

26 gennaio 2017 (*)

«Procedura – Liquidazione delle spese»

Nella causa T‑181/14 DEP,

Nürburgring GmbH, con sede in Nürburg (Germania), rappresentata da M. Viefhues e C. Giersdorf, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO),

convenuto,

controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

Lutz Biedermann, residente in Villingen‑Schwenningen (Germania), rappresentato da A. Jacob e M. Ziliox, avvocati,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese a seguito della sentenza del 26 novembre 2015, Nürburgring/UAMI – Biedermann (Nordschleife) (T‑181/14, non pubblicata, EU:T:2015:889),

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

composto da G. Berardis, presidente, S. Papasavvas e O. Spineanu‑Matei (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 marzo 2014, la Nürburgring GmbH, ricorrente, ha proposto ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 20 gennaio 2014 (procedimento R 163/2013‑4), relativa a un procedimento di opposizione tra il sig. Lutz Biedermann e la stessa Nürburgring GmbH.

2        Il sig. Lutz Biedermann, interveniente, è intervenuto a sostegno delle conclusioni dell’EUIPO nel procedimento principale. Egli ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente alle spese.

3        Con sentenza del 26 novembre 2015, Nürburgring/UAMI – Biedermann (Nordschleife) (T‑181/14, non pubblicata, EU:T:2015:889), il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto infondato e ha condannato la ricorrente alle spese, incluse quelle sostenute dall’interveniente, sulla base dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

4        Con lettere del 21 aprile e del 3 maggio 2016, il rappresentante dell’interveniente ha chiesto al rappresentante della ricorrente di pagare a quest’ultima l’importo delle spese ripetibili. Con lettera del 4 maggio 2016, il rappresentante della ricorrente ha risposto quanto segue:

«[I]l curatore fallimentare non può effettuare un pagamento in assenza di una decisione formale, a prescindere dall’importo delle spese da voi dedotte. Quindi, non possiamo addivenire semplicemente a un accordo e definire in via contrattuale il rimborso delle spese da voi dedotte».

5        Con istanza depositata presso la cancelleria del Tribunale il 27 giugno 2016, l’interveniente ha chiesto al Tribunale di fissare, ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura, l’importo delle spese ripetibili, che la ricorrente è tenuta a rimborsare, nella misura di EUR 11 885,87, in relazione al procedimento che ha dato luogo alla sentenza del 26 novembre 2015, Nordschleife (T‑181/14, non pubblicata, EU:T:2015:889).

6        La ricorrente non ha depositato osservazioni riguardo a detta domanda di liquidazione delle spese.

 In diritto

7        Dall’articolo 170, paragrafo 3, del regolamento di procedura risulta che, se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata, dopo aver posto la parte interessata dalla domanda in condizione di presentare osservazioni.

8        In proposito, va ricordato che, nel caso di specie, prima del deposito della domanda di liquidazione delle spese, la ricorrente aveva informato l’interveniente di trovarsi nell’impossibilità di approvare un qualsivoglia importo delle spese ripetibili e di effettuare un pagamento in assenza di una formale decisione del Tribunale. Alla luce delle particolari circostanze del caso di specie, tale affermazione dev’essere interpretata come una contestazione della liquidazione delle spese ripetibili, ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Inoltre, dalla circostanza che, dopo il deposito della domanda di liquidazione delle spese, la ricorrente ha informato il Tribunale di non intendere depositare osservazioni riguardo a detta domanda non è possibile dedurre che essa abbia approvato l’importo delle spese richieste o la liquidazione delle spese ripetibili.

9        Ai sensi dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso dell’agente, consulente o avvocato. Discende da tale disposizione che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle che sono state indispensabili a tali fini [v. ordinanza del 17 marzo 2016, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/UAMI – Yormàs (Yorma Eberl), T‑229/14 DEP, non pubblicata, EU:T:2016:177, punto 9 e giurisprudenza ivi citata].

10      Per quanto attiene agli onorari d’avvocato, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, il giudice dell’Unione europea non è legittimato a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì a determinare l’importo a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati nei confronti della parte condannata alle spese. Statuendo sulla domanda di liquidazione delle spese, il Tribunale non è tenuto a prendere in considerazione una tariffa nazionale disciplinante gli onorari degli avvocati, né un eventuale accordo concluso in proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti (v. ordinanze dell’11 dicembre 2014, Ecoceane/EMSA, T‑518/09 DEP, non pubblicata, EU:T:2014:1109, punto 12 e giurisprudenza ivi citata, e del 17 marzo 2016, Yorma Eberl, T‑229/14 DEP, non pubblicata, EU:T:2016:177, punto 10 e giurisprudenza ivi citata).

11      Sempre secondo giurisprudenza costante, in mancanza di disposizioni di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente gli elementi caratterizzanti la lite, prendendo in considerazione l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti (v. ordinanze dell’11 dicembre 2014, Ecoceane/EMSA, T‑518/09 DEP, non pubblicata, EU:T:2014:1109, punto 13 e giurisprudenza ivi citata, e del 17 marzo 2016, Yorma Eberl, T‑229/14 DEP, non pubblicata, EU:T:2016:177, punto 11 e giurisprudenza ivi citata).

12      Infine, si deve rilevare che, se una persona fisica o giuridica è assoggettata all’imposta sul valore aggiunto (IVA), essa ha il diritto di recuperare presso le autorità tributarie l’IVA pagata sui beni e servizi che ha acquisito. L’IVA non rappresenta pertanto per essa una spesa, cosicché gli importi pagati a titolo di tale imposta non devono essere presi in considerazione nel calcolo delle spese ripetibili [v., in tal senso e per analogia, ordinanza del 19 gennaio 2016, Copernicus-Trademarks/UAMI – Blue Coat Systems (BLUECO), T‑685/13 DEP, non pubblicata, EU:T:2016:31, punto 26 e giurisprudenza ivi citata]. Di conseguenza, l’importo richiesto a titolo d’IVA è considerato come spese ripetibili soltanto qualora la persona fisica o giuridica che richiede tale importo dimostri di non essere assoggettata all’IVA [v., per analogia, ordinanza del 21 maggio 2014, Esge/UAMI – De’Longhi Benelux (KMIX), T‑444/10 DEP, non pubblicata, EU:T:2014:356, punto 42].

13      L’importo delle spese ripetibili nel caso di specie dev’essere valutato alla luce di tali elementi.

14      Anzitutto, dal momento che l’interveniente, in qualità di titolare di un marchio, è una persona fisica che può esercitare un’attività economica ed essere assoggettata a tal titolo all’IVA e tenuto conto della circostanza che non è stato dimostrato che non vi fosse assoggettato [v., in tal senso, ordinanza del 29 giugno 2015, Reber/UAMI – Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM), T‑530/10 DEP, non pubblicata, EU:T:2015:482, punto 51], l’importo dell’IVA sulle spese e sugli onorari del suo rappresentante non può essere considerato alla stregua di spese ripetibili, conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 12. Pertanto, si tratterà di prendere in considerazione gli importi al netto dell’IVA indicati sulle fatture.

15      L’importo delle spese di cui l’interveniente chiede il rimborso, poi, ammonta a EUR 9 988,13, al netto dell’IVA. In proposito, l’interveniente ha presentato due fatture dei propri avvocati, del 24 giugno 2014 e del 28 settembre 2015, concernenti gli onorari e le spese relativi, rispettivamente, al periodo compreso tra il 4 aprile e il 24 giugno 2014 (in prosieguo: il «primo periodo») e a quello compreso tra il 6 agosto e il 28 settembre 2015 (in prosieguo: il «secondo periodo»). Le spese oggetto della domanda dell’interveniente sono così composte:

–        onorari d’avvocato per un importo di EUR 5 445, dovuto in relazione al primo periodo, e per un importo di EUR 2 648,50, dovuto in relazione al secondo periodo;

–        spese di viaggio e di soggiorno di uno dei suoi rappresentanti al fine di assistere all’udienza del 16 settembre 2015 per un importo di EUR 1 121,65, dovuto in relazione al secondo periodo;

–        spese «di scrittura», per fotocopie e di affrancatura per un importo di EUR 506,38, dovuto in relazione al primo periodo, e per un importo di EUR 266,60, dovuto in relazione al secondo periodo.

 Sugli onorari d’avvocato

16      Dai documenti prodotti dall’interveniente risulta che egli chiede la somma totale di EUR 8 093,50, corrispondente a 29,431 ore di lavoro che il suo avvocato dichiara di aver dedicato ai compiti relativi al procedimento principale e fatturato alla tariffa oraria di EUR 275 all’ora, ossia EUR 5 445, trattandosi delle 19,8 ore di lavoro svolte durante il primo periodo, e EUR 2 648,50, trattandosi delle 9,631 ore di lavoro svolte durante il secondo periodo.

17      In primo luogo, occorre rilevare che, per quanto attiene al suo oggetto e alla sua natura, il procedimento principale non presentava alcuna particolare complessità. Infatti, esso poneva una questione rientrante nell’ambito dell’abituale contenzioso del diritto dei marchi, ossia la questione della sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), sollevata in occasione di un procedimento di opposizione promosso avverso una domanda di marchio dell’Unione europea. La ricorrente, del resto, aveva dedotto soltanto un motivo a sostegno del proprio ricorso, vertente sull’assenza di un siffatto rischio di confusione. Il procedimento di cui trattasi non riguardava né una nuova questione di diritto né una questione di fatto complessa e, di conseguenza, non può essere considerato particolarmente difficoltoso. Analogamente, si deve ritenere che il procedimento non rivestisse particolare importanza con riferimento al diritto dell’Unione, in quanto la sentenza del 26 novembre 2015, Nordschleife (T‑181/14, non pubblicata, EU:T:2015:889), si inscrive in una linea giurisprudenziale ben consolidata. D’altronde, nella propria domanda di liquidazione, l’interveniente non ha sostenuto che il procedimento presentasse particolare complessità o importanza.

18      In secondo luogo, occorre rilevare che, anche se il procedimento presentava evidentemente un interesse economico certo per l’interveniente, quest’ultimo non ha tuttavia sottoposto al Tribunale alcun elemento attestante che, nel caso di specie, tale interesse avesse carattere insolito o significativamente differente da quello sotteso a ogni opposizione proposta avverso una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea [v., in tal senso, ordinanze del 19 marzo 2009, House of Donuts/UAMI – Panrico (House of donuts), T‑333/04 DEP e T‑334/04 DEP, non pubblicata, EU:T:2009:73, punto 15, e del 12 gennaio 2016, Boehringer Ingelheim International/UAMI – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13 DEP, non pubblicata, EU:T:2016:9, punto 19].

19      In terzo luogo, per quanto attiene alla mole di lavoro che il procedimento ha potuto produrre per l’interveniente, occorre ricordare che spetta al giudice tenere principalmente conto del numero totale delle ore di lavoro che possono apparire obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale. A questo proposito, la possibilità per il giudice dell’Unione di calcolare il valore del lavoro effettuato dipende dalla precisione delle informazioni fornite (v. ordinanza del 12 gennaio 2016, ANGIPAX, T‑368/13 DEP, non pubblicata, EU:T:2016:9, punti 15 e 20 nonché giurisprudenza ivi citata).

20      Nel caso di specie, per quanto attiene alla tariffa oraria, il Tribunale ritiene che la tariffa oraria di EUR 275 applicata dall’avvocato dell’interveniente sia eccessiva e considera congruo ridurla a EUR 250, nella misura in cui una simile tariffa risulta ragionevole per il tipo di contenzioso di cui trattasi nel caso di specie [v., in tal senso, ordinanza del 15 settembre 2016, Giuntoli/EUIPO – Société des produits Nestlé (CREMERIA TOSCANA), T‑256/14 DEP, non pubblicata, EU:T:2016:549, punto 13 e giurisprudenza ivi citata]. Si deve nondimeno precisare che tale tariffa può essere considerata appropriata soltanto per retribuire i servizi di un professionista particolarmente esperto, capace di lavorare in modo molto efficace e rapido. Prendere in considerazione una retribuzione di questo livello deve peraltro avere come contropartita una valutazione necessariamente restrittiva del numero totale delle ore di lavoro indispensabili ai fini del procedimento contenzioso (v., in tal senso, ordinanza del 18 settembre 2015, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība e a./Commissione, da T‑414/08 DEP a T‑420/08 DEP e T‑442/08 DEP, non pubblicata, EU:T:2015:726, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

21      Spetta di conseguenza al Tribunale stabilire se gli adempimenti svolti e gli atti redatti abbiano obiettivamente richiesto, da parte dell’avvocato dell’interveniente, un lavoro della durata di 19,8 ore durante il primo periodo e di 9,631 ore durante il secondo periodo.

22      In proposito, l’interveniente elenca gli adempimenti svolti e gli atti redatti dal suo rappresentante nell’ambito del procedimento principale, ossia l’esame dell’atto introduttivo del ricorso, la preparazione del controricorso del 20 giugno 2014, l’esame del controricorso dell’EUIPO del 13 giugno 2014, la redazione della sua istanza, dell’8 ottobre 2014, volta ad ottenere lo svolgimento di un’udienza, la preparazione della risposta, del 6 agosto 2015, alla misura di organizzazione del procedimento adottata dal Tribunale, l’esame delle risposte della ricorrente e dell’EUIPO, rispettivamente del 29 luglio e del 3 agosto 2015, a detta misura di organizzazione del procedimento, la preparazione dell’udienza del 16 settembre 2015 e, infine, la partecipazione a quest’ultima.

23      Tuttavia, le due fatture prodotte dall’interveniente, del 24 giugno 2014 e del 28 settembre 2015, non dettagliano il tempo trascorso per il compimento di ciascuna di tali prestazioni. Orbene, l’assenza di informazioni più precise rende particolarmente difficile la verifica delle spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e della loro necessità a tali fini. In un simile contesto, s’impone necessariamente una valutazione restrittiva degli onorari ripetibili [v., in tal senso, ordinanza del 1o agosto 2014, Phonebook of the World/UAMI – Seat Pagine Gialle (PAGINE GIALLE), T‑589/11 DEP, non pubblicata, EU:T:2014:731, punto 17 e giurisprudenza ivi citata].

24      Riguardo al procedimento nella causa principale, si deve constatare che la fase scritta del procedimento è consistita in uno scambio di memorie e che si è tenuta un’udienza in data 16 settembre 2015. Va osservato che l’effettiva partecipazione dell’interveniente al procedimento dinanzi al Tribunale si è concretata in osservazioni di due pagine sulla lingua processuale, nella produzione di un controricorso di dieci pagine, in una presa di posizione sullo svolgimento di un’udienza di due pagine, nella redazione della risposta a una misura di organizzazione del procedimento del Tribunale di due pagine e nella partecipazione all’udienza.

25      In primo luogo, occorre rilevare che il controricorso dell’interveniente conteneva un argomento vertente sulla confutazione degli argomenti della ricorrente relativi a una questione già discussa dinanzi alla commissione di ricorso, ossia la comparazione dei segni in conflitto. Pertanto, si deve necessariamente constatare che la preparazione di detto controricorso non presentava alcuna difficoltà significativa. Va, peraltro, rilevato che il rappresentante dell’interveniente aveva già una conoscenza approfondita del caso, avendolo rappresentato nel corso del procedimento amministrativo. Tale considerazione per sua natura ha, in parte, facilitato il lavoro del rappresentante e ridotto il tempo dedicato alla preparazione del controricorso. Infatti, dalla giurisprudenza risulta che il lavoro effettuato nel contesto del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso riduce la mole di lavoro che dev’essere svolto dinanzi al Tribunale e, di conseguenza, gli importi che possono essere recuperati a tal titolo (ordinanza del 19 gennaio 2016, BLUECO, T‑685/13 DEP, non pubblicata, EU:T:2016:31, punto 21).

26      In secondo luogo, occorre rilevare che le osservazioni concernenti la lingua del procedimento, che non erano intese a contestare quest’ultima, la motivazione della presa di posizione riguardo allo svolgimento di un’udienza nonché la risposta a una misura di organizzazione del procedimento del Tribunale sono documenti brevi.

27      In terzo luogo, occorre rilevare che l’udienza, alla quale ha partecipato l’interveniente, è durata un’ora e tre minuti.

28      In quarto luogo, per quanto attiene alla fattura del 28 settembre 2015, relativa al secondo periodo, essa menziona anche spese inerenti al periodo successivo al 16 settembre 2015, data in cui si è svolta l’udienza, attinenti a un resoconto di quest’ultima redatto il 18 settembre 2015, senza che tali spese siano quantificabili con precisione a causa dell’assenza di dettaglio dei costi in detta fattura (v. punto 23 supra). Orbene, secondo la giurisprudenza, si deve rifiutare la rifusione delle spese relative al periodo successivo alla trattazione orale quando, come nel caso di specie, nessun atto processuale è stato adottato dopo l’udienza (v., in tal senso, ordinanza del 17 marzo 2016, Yorma Eberl, T‑229/14 DEP, non pubblicata, EU:T:2016:177, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

29      Da tutto quanto precede si evince che il numero di ore di lavoro fatturate dal rappresentante dell’interveniente appare superiore a quello che può essere considerato indispensabile ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale nella causa principale, tanto più che le note di onorario prodotte dall’interveniente non contengono sufficienti precisazioni che consentano di valutare se un siffatto numero di ore fosse giustificato.

30      Pertanto, il Tribunale ritiene congruo fissare in 18 ore la durata totale del lavoro dell’avvocato dell’interveniente obiettivamente indispensabile ai fini della rappresentanza di quest’ultimo durante la fase giurisdizionale.

31      Tenuto conto del complesso delle precedenti considerazioni, verrà fatta una giusta valutazione delle spese ripetibili da parte dell’interveniente a titolo di onorari d’avvocato fissandone l’importo in EUR 4 500.

 Sugli esborsi

32      Per quanto attiene alle spese di viaggio e di soggiorno del rappresentante dell’interveniente ai fini della partecipazione all’udienza del 16 settembre 2015 e le spese «di scrittura», per fotocopie e di affrancatura, il rappresentante dell’interveniente le ha valutate, rispettivamente, da un lato, in EUR 1 121,65 e, dall’altro, in EUR 506,38 per il primo periodo nonché in EUR 266,60 per il secondo periodo.

33      Per quanto attiene alle spese di viaggio e di soggiorno del rappresentante dell’interveniente, occorre rilevare che questi ha fatturato un importo di EUR 1 121,65 per viaggi in aereo e in taxi nonché per un soggiorno in albergo. Tuttavia, si deve constatare che tali differenti spese non sono dettagliate e che l’interveniente non ha presentato alcun giustificativo, oltre alla fattura del 28 settembre 2015 inviatagli dal suo rappresentante, al fine di provarne l’importo.

34      Orbene, spetta al richiedente produrre giustificativi atti a dimostrare l’effettività e l’importo delle spese di viaggio e di soggiorno di cui chiede il rimborso. Né la parte condannata alle spese né il Tribunale, infatti, possono essere tenuti a valutare simili spese sulla base, come nel caso di specie, di una mera indicazione numerica da parte del richiedente. Pertanto, nel caso di specie, spettava all’interveniente produrre, in particolare, una fattura di acquisto di un biglietto aereo, o anche carte d’imbarco, una fattura d’albergo, o anche la prova di una prenotazione d’albergo, e una o più ricevute di spese per taxi.

35      Pertanto, il Tribunale ritiene che, in assenza di ogni giustificativo atto a dimostrare l’effettività e l’importo rispettivi delle varie spese di viaggio e di soggiorno del rappresentante dell’interveniente, la ricorrente non possa essere condannata a rimborsare all’interveniente siffatte spese e si debba concludere per l’assenza di spese ripetibili a tal titolo.

36      Per quanto attiene alle spese «di scrittura», per fotocopie e di affrancatura stimate in EUR 506,38 per il primo periodo e in EUR 266,60 per il secondo periodo, il Tribunale le considera eccessive e, pertanto, ritiene congruo, nelle particolari circostanze del caso di specie, fissare, in via forfetaria, l’importo delle spese ripetibili a tal titolo in EUR 100.

37      Alla luce del complesso delle precedenti considerazioni, il Tribunale ritiene che verrà fatta una giusta valutazione delle spese ripetibili da parte dell’interveniente in relazione al procedimento dinanzi al Tribunale fissandone l’ammontare in EUR 4 600, importo che tiene conto di tutte le circostanze della causa fino alla data di adozione della presente ordinanza.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

così provvede:

L’importo totale delle spese che la Nürburgring GmbH deve rimborsare al sig. Lutz Biedermann è fissato in EUR 4 600.

Lussemburgo, 26 gennaio 2017

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      G. Berardis


*       Lingua processuale: il tedesco.