Language of document : ECLI:EU:T:2017:41

Causa T181/14 DEP

Nürburgring GmbH

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

«Procedura – Liquidazione delle spese»

Massime – Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 26 gennaio 2017

1.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Contestazione sulle spese ripetibili – Nozione

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 170, § 1)

2.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Nozione – Spese indispensabili sostenute dalle parti – Imposta sul valore aggiunto – Esclusione nel caso di un soggetto passivo

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 140, lettera b)]

3.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Accordo sugli onorari stipulato tra una parte e il suo avvocato – Esclusione

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 140, lettera b)]

4.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Valutazione alla luce principalmente del numero totale di ore di lavoro obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 140, lettera b)]

5.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Conoscenza della causa da parte degli avvocati

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 140, lettera b)]

6.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Nozione – Spese sostenute successivamente alla chiusura della fase orale – Esclusione – Eccezione

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 140, lettera b)]

7.      Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese di viaggio e di soggiorno degli avvocati – Presupposti per il rimborso

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 140, lettera b)]

1.      Deve essere interpretato come una contestazione sulle spese ripetibili, ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, il fatto, per la parte condannata alle spese dell’interveniente, di informare quest’ultimo, prima del deposito della domanda di liquidazione delle spese, di trovarsi nell’impossibilità di approvare accordi per qualsivoglia importo circa le spese ripetibili e di effettuare pagamenti in assenza di una formale decisione del Tribunale.

Peraltro, dalla circostanza che, dopo il deposito della domanda di liquidazione delle spese, la parte condannata alle spese abbia informato il Tribunale di non intendere depositare osservazioni riguardo a detta domanda non è possibile dedurre che essa abbia approvato l’importo delle spese richieste o la liquidazione delle spese ripetibili.

(v. punto 8)

2.      Ai sensi dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso dell’agente, consulente o avvocato. Discende da tale disposizione che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle che sono state indispensabili a tali fini

Così, le somme richieste a titolo d’imposta sul valore aggiunto sono considerate come spese ripetibili soltanto qualora la persona fisica o giuridica che le richiede dimostri di non essere assoggettata a tale imposta.

(v. punti 9, 12)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 10, 11)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 19, 20, 23)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 25)

6.      Si deve rifiutare la rifusione delle spese relative al periodo successivo alla fase orale del procedimento quando nessun atto processuale è stato adottato dopo l’udienza.

(v. punto 28)

7.      Spetta al richiedente produrre giustificativi atti a dimostrare l’effettività e l’importo delle spese di viaggio e di soggiorno di cui chiede il rimborso. Né la parte condannata alle spese né il giudice dell’Unione possono essere tenuti a valutare simili spese sulla base di una mera indicazione numerica da parte del richiedente.

(v. punto 34)