Language of document : ECLI:EU:T:2007:386

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

13 dicembre 2007

Causa T‑113/05

Angel Angelidis

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica – Funzionari – Copertura di un posto di grado A 2 – Rigetto della candidatura – Violazione di forme sostanziali – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni»

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere, da una parte, l’annullamento della decisione del Parlamento europeo di respingere la candidatura del ricorrente al posto di direttore della direzione «Affari di bilancio» della direzione generale delle commissioni incaricate delle politiche interne del Parlamento e di nominare un altro candidato al detto posto, e, dall’altra, il risarcimento del preteso danno subito dal ricorrente a seguito del rigetto della sua candidatura.

Decisione: La decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo 25 febbraio 2004, recante nomina di W al posto di direttore degli affari di bilancio della direzione generale delle commissioni incaricate delle politiche interne del Parlamento europeo, è annullata. Per il resto, il ricorso è respinto. Il Parlamento è condannato alle spese.

Massime

1.      Funzionari – Posto vacante – Copertura di un posto mediante promozione o trasferimento – Scrutinio per merito comparativo dei candidati

(Statuto dei funzionari, artt. 29, n. 1, e 45, n. 1)

2.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione di forme sostanziali – Esame d’ufficio da parte del giudice

(Art. 230, secondo comma, CE)

1.      L’autorità che ha il potere di nomina dispone, in particolare qualora il posto da coprire sia molto importante e corrisponda ai gradi A1 o A2, di un ampio potere discrezionale nel confronto dei meriti dei candidati al trasferimento o alla promozione. Tuttavia, questo ampio potere discrezionale ha come contropartita l’obbligo, per l’autorità comunitaria che ne dispone, di rispettare le garanzie conferite dall’ordinamento giuridico comunitario nei procedimenti amministrativi e, tra di esse, l’obbligo di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie.

Questo potere deve quindi esercitarsi nel più completo rispetto di tutte le normative pertinenti, vale a dire non soltanto dell’avviso di posto vacante, ma anche di eventuali norme di procedura di cui l’autorità si sia dotata per l’esercizio del suo potere discrezionale e che costituiscono una parte del contesto normativo che l’autorità che ha il potere di nomina deve rigorosamente rispettare nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale. Solo così il giudice comunitario può verificare se ricorrano gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende l’esercizio del potere discrezionale.

(v. punti 60 e 61)

Riferimento: Corte 21 novembre 1991, causa C‑269/90, Technische Universität München (Racc. pag. I‑5469, punto 14); Tribunale 6 luglio 1999, causa T‑203/97, Forvass/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑129 e II‑705, punto 45); Tribunale 20 settembre 2001, causa T‑95/01, Coget e a./Corte dei conti (Racc. PI pagg. I‑A‑191 e II‑879, punto 113); Tribunale 9 luglio 2002, causa T‑158/01, Tilgenkamp/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑111 e II‑595, punto 50); Tribunale 18 settembre 2003, causa T‑73/01, Pappas/Comitato delle regioni (Racc. PI pagg. I‑A‑207 e II‑1011, punto 53), e Tribunale 4 luglio 2006, causa T‑88/04, Tzirani/Commissione (Racc. FP pagg. I-A-2-149 e II-A-2-703, punti 77 e 78)

2.      Il mancato rispetto delle norme di procedura relative all’adozione di un atto, fissate dalla stessa istituzione competente, costituisce una violazione delle forme sostanziali, ai sensi dell’art. 230, secondo comma, CE, che può essere esaminata dal giudice comunitario, anche d’ufficio. La violazione delle forme sostanziali, che sono essenziali alla certezza del diritto, comporta l’annullamento dell’atto viziato. Poco importa, al riguardo, il fatto che il contenuto dell’atto viziato sarebbe stato lo stesso in mancanza del detto vizio.

Pertanto, dev’essere annullata la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo recante nomina ad un posto di grado A2, adottata senza che siano state rispettate le norme interne dell’istituzione che fissano le varie fasi della procedura di nomina degli alti funzionari. Questa conclusione non può essere infirmata dall’argomento secondo cui, avendo esso stesso fissato le norme di procedura, l’ufficio di presidenza del Parlamento, ove lo ritenesse necessario, poteva scostarsene. Infatti, un’istituzione non può scostarsi dalle norme interne che essa stessa si è fissata, senza modificare formalmente tali norme.

(v. punti 62 e 74-76)

Riferimento: Corte 23 febbraio 1988, causa 68/86, Regno Unito/Consiglio (Racc. pag. 855, punti 48 e 49); Corte 6 aprile 2000, causa C‑286/95 P, Commissione/ICI (Racc. pag. I‑2341, punto 52); Tribunale 19 maggio 1994, causa T‑465/93, Consorzio gruppo di azione locale Murgia Messapica/Commissione (Racc. pag. II‑361, punto 56), e Tribunale 6 marzo 2003, cause riunite T‑228/99 e T‑233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione (Racc. pag. II‑435, punto 143 e giurisprudenza ivi citata)