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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del sig. Joerg Peter Block e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 28 febbraio 2005

(causa T-114/05)

Lingua processuale: il francese

Il 28 febbraio 2005 il sig. Joerg Peter Block, residente in Sterrebeek (Belgio), e dodici altre parti, rappresentati dagli avv.ti Stéphane Rodrigues e Alice Jaume, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

-    annullare le decisioni dell'APN di rigetto dei reclami dei ricorrenti, adottate assieme alle decisioni dell'APN 1° maggio 2004 recanti modifica del grado dei ricorrenti, rispettivamente, al grado A*8 o al grado B*8,

-    annullare i prospetti paga dei ricorrenti recanti applicazione della decisione dell'APN di modificare i gradi dei ricorrenti, rispettivamente, al grado A*8 o al grado B*8, con decorrenza dal 1° maggio 2004,

-    segnalare all'APN le conseguenze che l'annullamento delle decisioni impugnate comporta, e in particolare la riqualifica del grado dei ricorrenti, rispettivamente, al grado A*9 o al grado B*9, con effetto retroattivo dal 1° maggio 2004,

-    in subordine, chiedere alla Commissione di riconoscere che i ricorrenti sono promovibili, rispettivamente al grado A*10 o al grado B*10 alla data della loro prossima promozione,

-    condannare la Commissione a risarcire il danno subito dai ricorrenti per il fatto di non essere stati inquadrati, rispettivamente, nel grado A*9 o B*8 a decorrere dal 1° maggio 2004,

-    condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti sono tutti dipendenti della Commissione nominati nei gradi A7 e B2 prima dell'entrata in vigore, il 1° maggio 2004, della riforma dello Statuto. Essi contestano il loro inquadramento nei gradi, rispettivamente, A*8 e B*8 in applicazione dell'art. 2 dell'allegato XIII dello Statuto.

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti fanno valere che l'applicazione, nei loro confronti, di quest'ultima disposizione sarebbe illegittima, violando l'art. 6 dello Statuto, i principi di equivalenza tra la vecchia e la nuova struttura delle carriere e di parità di trattamento, nonché il legittimo affidamento e i diritti acquisiti dei ricorrenti. I ricorrenti lamentano altresì uno sviamento di potere.

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