Language of document : ECLI:EU:T:2007:381

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

12 dicembre 2007 (*)

«Concorrenza – Intese nel settore dei prodotti vitaminici – Cloruro di colina (vitamina B 4) – Decisione che accerta una violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo – Imputabilità del comportamento illecito»

Nella causa T‑112/05,

Akzo Nobel NV, con sede in Arnhem (Paesi Bassi),

Akzo Nobel Nederland BV, con sede in Arnhem,

Akzo Nobel Chemicals International BV, con sede in Amersfoort (Paesi Bassi),

Akzo Nobel Chemicals BV, con sede in Amersfoort,

Akzo Nobel Functional Chemicals BV, con sede in Amersfoort, rappresentate inizialmente dagli avv.ti C. Swaak e J. de Gou, successivamente dagli avv.ti Swaak, M. van der Woude e M. Mollica,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. A. Whelan e F. Amato, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 9 dicembre 2004, 2005/566/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E‑2/37.533 – Cloruro di colina) (sintesi in GU 2005, L 190, pag. 22),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dal sig. A.W.H. Meij, facente funzione di presidente, e dai sigg. N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 febbraio 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti di causa e decisione impugnata

1        Con decisione 9 dicembre 2004, 2005/566/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E-2/37.533 – Cloruro di colina) (sintesi in GU 2005, L 190, pag. 22; in prosieguo: la «Decisione»), la Commissione accertava che diverse imprese avevano violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) avendo partecipato ad una serie di accordi e di pratiche concordate concernenti la fissazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati e azioni concertate contro i concorrenti nel settore del cloruro di colina nel SEE (art. 1 della Decisione).

2        Con riferimento al prodotto di cui trattasi, la Commissione precisa che il cloruro di colina fa parte del gruppo di vitamine idrosolubili del complesso B (vitamina B 4). Esso viene usato principalmente nell’industria alimentare per animali (volatili e suini) come additivo alimentare. Esso viene venduto in soluzione acquosa al 70% oppure polverizzato su un supporto di cereali disidratati o di silice con un tasso compreso tra il 50 e il 60%. La parte di cloruro di colina non utilizzata come additivo alimentare per animali viene raffinata per ottenere un prodotto di maggiore purezza (qualità farmaceutica). A parte i produttori, il mercato del cloruro di colina riguarda, da un lato, i trasformatori, i quali acquistano il prodotto dai produttori in forma liquida e lo trasformano, per conto del produttore oppure per proprio conto, in cloruro di colina su supporto e, dall’altro, i distributori.

3        Risulta dal punto 3 della Decisione che la Commissione ha avviato un’indagine sul settore del cloruro di colina a livello mondiale, dopo aver ricevuto, nell’aprile 1999, una richiesta di applicazione di misure di clemenza da parte del produttore americano Bioproducts. L’indagine ha riguardato il periodo compreso tra il 1992 e la fine del 1998. Al punto 45 della Decisione, la Commissione afferma che il produttore canadese Chinook aveva già preso contatto con essa il 25 novembre e il 3 e il 16 dicembre 1998 in merito all’intesa in questione, ma che non aveva avviato alcuna indagine a quell’epoca.

4        Per ciò che riguarda il SEE, l’intesa in questione è stata attuata, ai termini del punto 64 della Decisione, a due livelli differenti, ma strettamente connessi: a livello mondiale e a livello europeo. A livello mondiale i produttori Bioproducts (Stati Uniti), Chinook (Canada), Chinook Group Ltd (Canada), DuCoa (Stati Uniti), BASF AG (Germania), UCB SA (Belgio) e le ricorrenti, cinque società del gruppo Akzo Nobel (Paesi Bassi), hanno partecipato direttamente o indirettamente ad attività anticoncorrenziali tra il giugno 1992 e l’aprile 1994. Tali attività avevano, in sostanza, per oggetto l’aumento dei prezzi su scala mondiale, segnatamente nel SEE, e il controllo dei trasformatori, segnatamente nel SEE, al fine di garantire che questi ultimi non ostacolassero gli aumenti concordati e di ripartire i mercati mondiali mediante il ritiro dei produttori nordamericani dal mercato europeo in cambio del ritiro dei produttori europei dal mercato nordamericano. La Commissione ha individuato nove riunioni dell’intesa su scala mondiale tra il giugno 1992 (a Città del Messico, Messico) e l’aprile 1994 (a Johor Bahru, Malesia). La riunione più importante sarebbe stata quella tenutasi a Ludwigshafen (Germania) nel novembre 1992.

5        Solo i produttori europei (la BASF AG, la UCB SA e le ricorrenti) avrebbero partecipato alle riunioni di attuazione dell’intesa a livello europeo, durata dal marzo 1994 all’ottobre 1998. La Commissione ha individuato quindici riunioni ivi attinenti, dal marzo 1994 (a Schoten, in Belgio) all’ottobre 1998 (a Bruxelles, in Belgio o Aquisgrana, in Germania). Secondo il punto 65 della Decisione, tali riunioni sono servite al proseguimento dell’accordo concluso a livello mondiale. Esse avrebbero avuto come obiettivo l’aumento regolare dei prezzi in tutto il SEE unitamente ad una ripartizione dei mercati e ad un’attribuzione dei clienti individuali, nonché il controllo dei trasformatori in Europa al fine di salvaguardare un elevato livello dei prezzi.

6        Secondo le valutazioni della Commissione, gli accordi mondiali e gli accordi europei si collocavono tutti, per ciò che riguarda il SEE, nell’ambito di un progetto complessivo che aveva definito le linee di azione dei membri dell’intesa e limitato la loro condotta commerciale individuale al fine di perseguire un unico obiettivo economico anticoncorrenziale, ossia falsare le condizioni normali di concorrenza nel SEE. Secondo la Commissione, occorre, pertanto, considerare gli accordi conclusi a livello mondiale ed europeo come un’unica infrazione complessa e continuata concernente il SEE, cui i produttori nordamericani hanno partecipato per un certo tempo, mentre i produttori europei vi hanno partecipato durante tutto il periodo in questione.

7        Per quanto riguarda l’individuazione dei destinatari della Decisione, la Commissione ha precisato, al punto 166 di questa, che le ricorrenti, la BASF, la Bioproducts, la Chinook, la DuCoa e la UCB dovevano essere considerate responsabili dell’infrazione. Per contro, la Ertisa, società spagnola detentrice del 50% del mercato spagnolo, non è stata destinataria della Decisione, in quanto la Commissione ha ritenuto, al punto 178, che le prove fossero complessivamente insufficienti per considerarla responsabile dei fatti asseriti.

8        All’art. 3 della Decisione la Commissione ha ordinato alle imprese destinatarie di porre immediatamente termine alle infrazioni di cui all’art. 1 della Decisione, laddove non vi avessero ancora proceduto, e di astenersi, da tale momento, dai constatati atti o comportamenti illeciti nonché da ogni misura avente oggetto o effetto identico o equivalente.

9        Quanto all’imposizione delle ammende, la Commissione ha considerato che i produttori nordamericani (Bioproducts, Chinook e DuCoa) avessero posto fine alla loro partecipazione all’infrazione non oltre il 20 aprile 1994, a seguito della riunione di Johor Bahru (v. punto 4 supra). Secondo il punto 165 della Decisione, la Commissione non disponeva di prove che dimostrassero l’esistenza di altre riunioni o altri contatti cui avrebbero partecipato i produttori nordamericani e mediante i quali essi avrebbero fissato i prezzi per il SEE o avrebbero confermato il loro impegno iniziale di non esportare verso l’Europa. Posto che il primo atto della Commissione riguardo a tale infrazione è datato 26 maggio 1999, ossia oltre cinque anni dopo la fine della partecipazione dei produttori nordamericani, la Commissione non ha inflitto alcuna ammenda a tali produttori, conformemente all’art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1), e all’art. 25 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

10      Per contro, essendo la partecipazione dei produttori europei durata fino al 30 settembre 1998, la Commissione ha inflitto loro ammende per un importo totale di EUR 66,34 milioni.

11      Per ciò che riguarda, più precisamente, il gruppo Akzo Nobel, la Commissione ha deciso di indirizzare la Decisione solidalmente alla Akzo Nobel NV, alla Akzo Nobel Functional Chemicals BV, alla Akzo Nobel Chemicals BV, alla Akzo Nobel Chemicals International BV e alla Akzo Nobel Nederland BV. Le tre ultime società, ovvero i loro predecessori, avrebbero partecipato direttamente all’infrazione. La Akzo Nobel Functional Chemicals sarebbe stata creata come controllata della Akzo Nobel Chemicals nel giugno 1999, quando quest’ultima era divenuta una holding. Pertanto, la Commissione ha considerato che la Akzo Nobel Functional Chemicals fosse succeduta giuridicamente nella maggior parte delle attività nel settore del cloruro di colina precedentemente esercitate dalla sua società controllante e che, conseguentemente, dovesse anch’essa essere destinataria della Decisione.

12      Per quanto riguarda la Akzo Nobel, essa costituirebbe un’unica entità economica insieme alle altre persone giuridiche del gruppo Akzo Nobel destinatarie della Decisione. Sarebbe l’entità economica unica che avrebbe assunto la responsabilità della produzione del cloruro di colina nel SEE e avrebbe partecipato all’intesa. Potrebbe essere diversamente solo se le società controllate operative della Akzo Nobel fossero state in grado di condurre una politica commerciale autonoma durante il periodo interessato e l’avessero effettivamente condotta. Orbene, la Akzo Nobel, lungi dall’essere una semplice struttura di investimento, svolgerebbe la funzione di una centrale generale per il gruppo Akzo Nobel che coordinerebbe le principali attività relative alla strategia generale del gruppo, alle finanze, alle questioni giuridiche e alle risorse umane. Grazie a tali funzioni, la Akzo Nobel avrebbe effettivamente esercitato un’influenza determinante sulla politica commerciale delle sue controllate, delle quali deterrebbe, direttamente o indirettamente, il 100% delle partecipazioni. La Commissione ha dunque ritenuto che sussistesse una mancanza di autonomia commerciale delle controllate della Akzo Nobel, il che l’ha indotta ad adottare la Decisione nei suoi confronti, nonostante il fatto che essa non avesse partecipato individualmente all’intesa (punto 172 della Decisione).

13      L’assenza di autonomia commerciale delle società operative o delle unità commerciali del gruppo Akzo Nobel risulterebbe anche provata dai documenti prodotti dalla Akzo Nobel durante il procedimento amministrativo e intitolati «Programmi di direzione». Da tali documenti risulterebbe che gli obiettivi del gruppo nonché le linee direttrici relative alle strategie delle unità commerciali sarebbero determinate dal consiglio di amministrazione della Akzo Nobel. Tali strategie potrebbero essere approvate solo se in linea con il piano strategico del gruppo. Per di più, anche la configurazione del portafoglio nell’ambito del piano strategico verrebbe decisa dal consiglio di amministrazione della Akzo Nobel, mentre il piano operativo di ciascuna unità commerciale dovrebbe essere conforme alle linee direttrici e agli obiettivi del gruppo come definiti da tale consiglio di amministrazione. Infine, gli investimenti di importo superiore a EUR 2,5 milioni, necessiterebbero, in funzione del loro impatto finanziario, di un’approvazione del «Board Committee», del «Full Board of Management» o del «Supervisory Board» della Akzo Nobel. Il consiglio di amministrazione deciderebbe anche in merito alla distribuzione dei profitti e dei dividendi, nonché in merito alle nomine, alle retribuzioni e ai licenziamenti (punto 173 della Decisione).

14      La Akzo Nobel Chemicals SpA, destinataria della comunicazione degli addebiti a causa dei sospetti quanto alla sua partecipazione ad attività illecite concernenti il mercato spagnolo del cloruro di colina, non è stata destinataria della Decisione poiché la Commissione ha ritenuto le prove raccolte come insufficienti per provare la sua responsabilità (punto 176 della Decisione).

15      L’importo delle ammende è stato fissato dalla Commissione in applicazione dei suoi Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3), nonché della sua comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4).

16      Al fine di determinare l’importo di partenza delle ammende, la Commissione ha dichiarato di aver proceduto ad un trattamento differenziato delle società implicate al fine di tener conto delle differenze nella loro capacità economica effettiva di nuocere gravemente alla concorrenza. Quindi, tenuto conto del fatto che l’infrazione ha avuto inizio a livello mondiale, con la partecipazione di società nordamericane che hanno, segnatamente, accettato di ritirarsi dal mercato europeo, la Commissione ha ritenuto che occorresse riferirsi alle quote di mercato mondiale delle imprese partecipanti all’infrazione al fine di determinare la loro rispettiva importanza (punti 200 e 201 della Decisione).

17      Quindi, sulla base del quote di mercato a livello mondiale detenute nel 1997, la Commissione ha classificato le ricorrenti nella terza categoria con una quota di mercato del 12%. Al fine di assicurare un sufficiente effetto dissuasivo, la Commissione, con riferimento al fatturato realizzato della Akzo Nobel nel 2003 (EUR 13 miliardi), ha moltiplicato l’importo di partenza per un fattore pari a 1,5.

18      Successivamente, la Commissione ha aumentato l’importo di partenza del 10% per ogni anno completo di infrazione e del 5% per ogni periodo supplementare di sei mesi o più, ma inferiore ad un anno. Essendo l’infrazione durata almeno cinque anni e undici mesi (dal 13 ottobre 1992 al 30 settembre 1998), la Commissione ha aumentato l’importo di partenza del 55%. Pertanto, l’importo di base dell’ammenda inflitta solidalmente alle ricorrenti è stato fissato in EUR 29,99 milioni.

19      Quanto all’applicazione della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese nei confronti delle ricorrenti, in data 8 gennaio 2002 la Commissione ha sottolineato l’importanza della comunicazione volontaria, concernente cinque riunioni a livello europeo. È in tal modo che, come si legge nel punto 233 della Decisione, la Commissione ha potuto raccogliere la prova dell’intesa e della durata dell’infrazione a livello europeo. Inoltre, le ricorrenti non hanno contestato l’effettività dei fatti accertati dalla Commissione. La Commissione ha quindi ritenuto che le ricorrenti potessero beneficiare di una riduzione del 30% dell’importo dell’ammenda che sarebbe stata loro altrimenti inflitta (punti 233-236 della Decisione).

20      Al termine di tale procedimento, l’ammenda inflitta alle ricorrenti è stata stabilita in EUR 20,99 milioni.

 Procedimento e conclusioni delle parti

21      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 marzo 2005 le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

22      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 febbraio 2005 (registrato con il numero di ruolo T‑111/05) e il 1° marzo 2005 (registrato con il numero di ruolo T‑101/05), la UCB e la BASF, anch’esse destinatarie della Decisione, hanno proposto ricorso contro la decisione medesima.

23      Con ordinanza 7 settembre 2006, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha deciso, sentite le parti, di riunire le cause T‑101/05, causa T‑111/05 nonché la presente causa ai fini della fase orale e della sentenza, conformemente all’art. 50 del regolamento di procedura del Tribunale.

24      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha posto un quesito per iscritto alle parti.

25      Sentite all’udienza le parti su tale punto, il Tribunale ha deciso, con la propria sentenza pronunciata nelle cause T‑101/05 e T‑111/05, di separare la causa T‑112/05 dalle cause T‑101/05 e T‑111/05 ai fini della sentenza, conformemente all’art. 50 del regolamento di procedura.

26      Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

–        annullare la Decisione;

–        condannare la Commissione alle spese.

27      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato per quanto concerne la Akzo Nobel Nederland, la Akzo Nobel Chemicals International e la Akzo Nobel Chemicals;

–        respingere il ricorso per il resto;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 Diritto

28      Le ricorrenti deducono tre motivi, relativi, il primo, all’imputazione erronea alla Akzo Nobel di una responsabilità in solido, il secondo, alla violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 nella parte in cui l’importo dell’ammenda oltrepassa il 10% del fatturato della Akzo Nobel Functional Chemicals realizzato nel 2003 e, il terzo, ad una violazione dell’obbligo di motivazione riguardo all’imputazione della responsabilità in solido alla Akzo Nobel.

 1. Sulla ricevibilità del ricorso riguardo alla Akzo Nobel Nederland, alla Akzo Nobel Chemicals International e alla Akzo Nobel Chemicals

 Argomenti delle parti

29      Secondo la Commissione, il ricorso, che deve essere considerato come cinque ricorsi individuali, non contiene motivi che possano giustificare l’annullamento della Decisione o la riduzione dell’importo dell’ammenda nei confronti della Akzo Nobel Nederland, della Akzo Nobel Chemicals International e della Akzo Nobel Chemicals. Esso non sarebbe, pertanto, conforme all’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia né all’art. 44 del regolamento di procedura del Tribunale per ciò che riguarda le dette tre ricorrenti. In ogni caso, il ricorso dovrebbe essere respinto, con riferimento a tali ricorrenti, in quanto manifestamente del tutto infondato in diritto.

30      Le ricorrenti sostengono che il ricorso è ricevibile con riferimento alla Akzo Nobel Nederland, alla Akzo Nobel Chemicals International e alla Akzo Nobel Chemicals. Esse sottolineano che il ricorso soddisfa le condizioni di cui all’art. 21 dello Statuto della Corte e dell’art. 44 del regolamento di procedura del Tribunale e sostengono che la possibilità di un annullamento della Decisione giustifichi un interesse ad agire.

 Giudizio del Tribunale

31      Occorre rilevare, anzitutto, che trattandosi di un unico ricorso che è ricevibile per la Akzo Nobel e la Akzo Nobel Functional Chemicals, non occorre esaminare l’eccezione sollevata dalla Commissione (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C‑313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I‑1125, punti 30 e 31).

32      A tale riguardo, l’argomento dedotto dalla Commissione all’udienza secondo cui la valutazione di cui al punto precedente si applicherebbe solo nel caso in cui l’annullamento pronunciato favorisse tutti, indipendentemente dal fatto che l’interessato abbia proposto ricorso, non è sufficiente per rendere necessario l’esame della detta eccezione. Infatti, se è pur vero che l’annullamento di una decisione che impone sanzioni a diverse entità ai sensi dell’art. 81 CE non deve avvantaggiare quelle entità che non hanno proposto ricorso (v., in tal senso, sentenza della Corte 14 settembre 1999, causa C‑310/97 P, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., Racc. pag. I‑5363, punto 63) o il cui ricorso è irricevibile, ciò non toglie che la Commissione non abbia spiegato in quale modo un eventuale annullamento della Decisione sulla base dei motivi descritti al precedente punto 30 potrebbe avvantaggiare la Akzo Nobel Nederland, la Akzo Nobel Chemicals International e la Akzo Nobel Chemicals. È peraltro la Commissione stessa a sostenere, nella controreplica, che, considerati i motivi sollevati nel ricorso, un annullamento eventuale potrebbe riguardare solo la responsabilità della società capogruppo o l’importo dell’ammenda inflitta alla Akzo Nobel Functional Chemicals. Inoltre, anche ammesso che il ricorso della Akzo Nobel Nederland, della Akzo Nobel Chemicals International e della Akzo Nobel Chemicals non fosse ricevibile, il Tribunale dovrebbe nondimeno esaminare il ricorso in toto. Alla luce di tali considerazioni, ragioni di economia procedurale giustificano la decisione di non esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.

 2. Nel merito

 Sul primo motivo, relativo all’erronea imputazione di una responsabilità in solido alla Akzo Nobel


 Argomenti delle parti

33      Le ricorrenti ritengono che la Commissione abbia commesso un errore di diritto infliggendo l’ammenda solidalmente alla Akzo Nobel, società capogruppo detentrice, direttamente o indirettamente, del 100% del capitale delle sue società controllate. Esse descrivono la struttura organizzativa e la struttura giuridica del gruppo Akzo Nobel nei termini seguenti. La struttura organizzativa sarebbe composta di una centrale generale (Akzo Nobel NV), di unità commerciali e di sub-unità commerciali. Le attività del gruppo sarebbero, infatti, organizzate in modo tale che un’unità o sub-unità commerciale intraprenda un’attività esercitata da diverse controllate della Akzo Nobel; ad esempio, la sub‑unità delle metilamine e del cloruro di colina comprende attività esercitate da diverse controllate della Akzo Nobel. La struttura giuridica includerebbe la Akzo Nobel come società capogruppo, nonché più di 1 000 entità giuridiche controllate, direttamente o indirettamente, al 100% da tale società. Queste entità giuridiche dovrebbero essere considerate come titolari di portafogli che esercitano attività commerciali gestite dalle unità e dalle sub-unità commerciali. Nella fattispecie, la Akzo Nobel Chemicals International, la Akzo Nobel Chemicals e la Akzo Nobel Functional Chemicals sarebbero le proprietarie, specificamente, dell’attività esercitata dalla sub-unità commerciale delle metilamine e del cloruro di colina. Ne risulterebbe che le strutture organizzative e giuridiche del gruppo Akzo Nobel sarebbero parallele.

34      Dal punto di vista organizzativo, tale gruppo comprenderebbe quindi due livelli: una centrale generale responsabile per le questioni strategiche (investimenti principali, finanze, questioni giuridiche, risorse umane) e 20 unità commerciali a livello direttamente inferiore. Ciascuna unità disporrebbe di un direttore generale, di un gruppo direttivo, di servizi generali nonché di responsabili per tutta la gestione operativa. Atteso che la direzione dell’unità commerciale rispetterebbe gli obiettivi finanziari strategici fissati e approvati dalla Akzo Nobel, tale direzione sarebbe completamente autonoma e vincolata solamente dai «business principles» (i valori essenziali del mondo del commercio, quali lo spirito d’impresa, l’integrità personale, la responsabilità sociale, ecc.) e dalle «corporate directives» (le direttive dell’impresa in materia di questioni giuridiche e fiscali, di risorse umane, di salute, di sicurezza e di ambiente, ecc.) applicabili a tutto il gruppo Akzo Nobel. Ciascuna unità sarebbe divisa in sub-unità dotate di organi direttivi. Nella fattispecie, le attività commerciali nell’ambito del cloruro di colina sarebbero state esercitate dalla Akzo Nobel Chemicals, dalla Akzo Nobel Functional Chemicals e dalla Akzo Nobel Chemicals SpA.

35      Sarebbero le unità e le sub-unità commerciali competenti per il settore interessato che determinerebbero, in modo autonomo rispetto alla Akzo Nobel, la politica, le strategie e le operazioni commerciali. Tuttavia, ciò non significherebbe che tali unità o sub-unità dispongano dello stesso potere decisionale quanto alle controllate. Sarebbe, infatti, impossibile considerare che ciascuna unità e sub-unità commerciale determini la politica commerciale delle singole controllate.

36      Secondo l’analisi della giurisprudenza effettuata dalla Akzo Nobel, l’influenza determinante che una società controllante deve esercitare per vedersi imputare la responsabilità delle azioni della propria controllata deve riguardare la politica commerciale stricto sensu di quest’ultima. La Commissione dovrebbe quindi provare, in primo luogo, la possibilità che la società controllante eserciti un potere di direzione tale da privare la propria controllata di qualunque autonomia nella sua linea d’azione commerciale e, in secondo luogo, il fatto di aver esercitato tale potere.

37      Tuttavia, le ricorrenti sostengono che risulta dalla giurisprudenza che si può presumere che una società controllata al 100% abbia applicato le istruzioni impartitele dalla società controllante. Alla luce di tali considerazioni, affinché la Commissione sia tenuta, in una siffatta ipotesi, a ritenere responsabile solo la controllata, occorrerebbe che quest’ultima determinasse la sua politica commerciale in gran parte da sola. Qualora quest’ultima circostanza risultasse provata, spetterebbe nuovamente alla Commissione provare che la società controllante abbia effettivamente esercitato un’influenza determinante in un caso concreto. Ne risulterebbe che un’organizzazione unitaria, come quella del gruppo Akzo Nobel, non sarebbe sufficiente, di per sé, a rendere superflua la prova dell’implicazione effettiva della società controllante. Inoltre, la Akzo Nobel sostiene che la Commissione, nell’ambito della sua prassi decisionale, e i giudici comunitari utilizzano sempre elementi di fatto al fine di corroborare la presunzione in questione.

38      Le controllate della Akzo Nobel determinerebbero la loro politica commerciale in gran parte da sole, possedendo ciascuna il proprio organo decisionale. Non esercitando la Akzo Nobel alcuna attività commerciale e non producendo né distribuendo alcun prodotto, essa non disporrebbe di un potere di direzione nei loro confronti al punto di privarle di qualsiasi autonomia reale nella determinazione della loro linea d’azione sul mercato. La Akzo Nobel definirebbe semplicemente la strategia macroeconomica generale del gruppo, senza rivendicare un ruolo quanto alle decisioni puramente commerciali. Le decisioni sui prezzi di vendita e i loro aumenti verrebbero adottate, in linea di principio, in seno a ciascuna controllata dai direttori del marketing dei prodotti in questione. La Akzo Nobel si occuperebbe quindi unicamente delle principali questioni strategiche (finanze, questioni giuridiche, regole e politiche in materia di salute, sicurezza, ambiente, ecc.), il che escluderebbe le questioni di politica commerciale. Quindi, la responsabilità relativa a questioni di politica commerciale sarebbe di competenza delle unità e delle sub-unità commerciali, di cui farebbero parte tutte le controllate operative del gruppo.

39      La rivista internazionale interna pubblicata dalla Akzo Nobel metterebbe in evidenza una struttura particolarmente dettagliata in seno alle controllate. Orbene, tale struttura sarebbe inutile se la politica commerciale fosse decisa dal consiglio di amministrazione della Akzo Nobel. Pertanto, nessuna società controllante detentrice della totalità del capitale della propria controllata la lascerebbe operare senza alcun controllo. Quindi, la Akzo Nobel determinerebbe le politiche e le regole in materia di sanità, di sicurezza, di ambiente, di identità sociale di contratti collettivi che le controllate sarebbero tenute a seguire. Orbene, tale genere di controllo non potrebbe essere assimilato a un controllo della politica commerciale stricto sensu delle controllate.

40      Inoltre, ciascuna delle controllate implicate nel presente procedimento disporrebbe del proprio consiglio d’amministrazione, essendo la politica commerciale (fissazione dei prezzi, distribuzione) decisa a livello delle unità e delle sub-unità commerciali responsabili dei prodotti in questione. I fatturati realizzati nel settore del cloruro di colina figurerebbero nei conti della Akzo Nobel Chemicals, della Akzo Nobel Functional Chemicals e della Akzo Nobel Chemicals SpA.

41      Il direttore del marketing per il cloruro di colina, come lo testimonierebbe la descrizione della sua posizione, avrebbe il compito principale di determinare il progetto del piano di vendita per ciò che riguarda le quantità, i prezzi, la gamma dei prodotti e la strategia di marketing. L’assenza di prove documentali atte ad avvalorare il complesso delle affermazioni in punto di fatto non potrebbe sminuire il valore degli elementi dedotti dalla Akzo Nobel, considerato il fatto, segnatamente, che essa avrebbe prodotto numerose prove nel corso del procedimento amministrativo.

42      Essendo stata invertita la presunzione de qua sulla base delle suesposte considerazioni, le ricorrenti ritengono che la tesi della Commissione sarebbe stata corretta se la Akzo Nobel avesse impartito istruzioni per ciò che riguarda la fissazione dei prezzi e la ripartizione del mercato del cloruro di colina. Orbene, una società controllante di oltre 1 000 entità giuridiche non potrebbe materialmente impartire istruzioni, neanche ad una sola delle sue controllate, in materia di politiche di prezzo o di comportamento commerciale. La Commissione non avrebbe provato che la Akzo Nobel fosse a conoscenza dell’infrazione, né che vi fosse direttamente implicata, né che essa avesse dato istruzione alle sue controllate di commetterla. Gli elementi su cui si fonda la Decisione per imputare la responsabilità dell’infrazione solidalmente alla Akzo Nobel non riguarderebbero la politica commerciale stricto sensu delle controllate. Dato che le ricorrenti avrebbero dimostrato che la sub-unità delle metilamine e del cloruro di colina beneficiava quanto meno di un’ampia autonomia commerciale, la Commissione avrebbe dovuto provare che la Akzo Nobel aveva esercitato un’influenza determinante sulla politica commerciale delle altre ricorrenti o sulla sub-unità commerciale delle metilamine e del cloruro di colina. Orbene, la Commissione non avrebbe soddisfatto tale obbligo, non avendo la Akzo Nobel alcuna ragione per esercitare un’influenza del genere.

43      In tale contesto, sarebbe del tutto irrilevante individuare la persona fisica o giuridica che designa i vicepresidenti del gruppo, i direttori e gli altri attori della sub-unità delle metilamine e del cloruro di colina e alla quale questi ultimi devono rendere conto. La questione cruciale sarebbe quella di sapere se la Akzo Nobel abbia esercitato un controllo determinante sulla politica commerciale delle sue filiali o di questa sub-unità commerciale. Potrebbe anche sostenersi che la destinataria della Decisione dovrebbe essere la sub-unità delle metilamine e del cloruro di colina.

44      Le ricorrenti fanno osservare che, se tutte le entità giuridiche del settore del cloruro di colina dovessero essere considerate come un’unica entità economica, non vi sarebbe alcuna ragione di escludere la Akzo Nobel Chemicals dal novero dei destinatari della Decisione per il solo motivo che la Commissione non disponeva di prove sufficienti per provare la sua responsabilità. Inoltre, tale esclusione contraddirebbe l’affermazione della Commissione secondo cui la Akzo Nobel costituirebbe l’unica connessione tra la produzione del cloruro di colina in Italia e la produzione nei Paesi Bassi.

45      Le ricorrenti sottolineano che la Akzo Nobel non si è mai presentata come l’unico interlocutore della Commissione durante il procedimento amministrativo. Inoltre, ciascuna delle ricorrenti avrebbe concesso un mandato separato agli avvocati che le rappresentano.

46      Alla luce delle considerazioni che precedono, e tenuto conto del fatto che gli elementi, diversi dalla detenzione della totalità del capitale, su cui si è fondata la Commissione sono privi di rilevanza, ovvero errati, la Akzo Nobel considera di aver rovesciato la presunzione concernente la responsabilità della società capogruppo. Non avendo la Commissione prodotto alcun elemento che dimostri che la Akzo Nobel abbia esercitato un’influenza determinante sulla politica commerciale delle sue controllate, il presente motivo dovrebbe essere accolto.

47      La Commissione sottolinea che, secondo la giurisprudenza, si può presumere che una società controllante eserciti un’influenza determinante su una controllata qualora il comportamento di quest’ultima sia, in sostanza, sottoposto alle istruzioni che questa le impartisce, vale a dire, qualora la società controllante definisca i grandi orientamenti della strategia e delle operazioni commerciali della sua controllata. La giurisprudenza non richiede che la società controllante impartisca istruzioni alla sua controllata di commettere un’infrazione affinché la Commissione possa adottare una decisione nei suoi confronti infliggendole un’ammenda. È sufficiente, pertanto, che la società controllante abbia esercitato un’influenza determinante sulla politica commerciale generale delle sue controllate affinché sia provata la sua responsabilità in solido, senza che la Commissione sia obbligata a dimostrare che essa avesse conoscenza dell’infrazione o che vi fosse direttamente implicata.

48      Risulterebbe dalla giurisprudenza che l’inversione di tale presunzione postula la prova che la società controllante non era in grado di influenzare in modo determinante la politica commerciale della sua controllata ovvero che la filiale era effettivamente autonoma. Di conseguenza, occorrerebbe dimostrare, mediante sufficienti elementi di prova, che la società controllante non era in grado di esercitare, o non ha effettivamente esercitato, un’influenza determinante in merito ai grandi orientamenti della strategia e delle operazioni commerciali della sua controllata, nonostante il fatto che essa abbia detenuto il 100% del suo capitale. Per contro, non sarebbe sufficiente dimostrare che la controllata abbia esercitato la sua attività in gran parte da sola e che essa disponesse di un proprio consiglio d’amministrazione, prova che non è, in ogni caso, stata apportata nella presente fattispecie.

49      Le ricorrenti non potrebbero fondatamente pretendere di aver invertito la presunzione a carico della Akzo Nobel mediante elementi prodotti in risposta alla comunicazione degli addebiti né potrebbero contestare la legittimità della Decisione sulla base di documenti non prodotti durante il procedimento amministrativo.

50      Gli elementi forniti dalle ricorrenti non sarebbero, ad ogni modo, sufficienti a invertire la presunzione a carico della Akzo Nobel. Infatti le ricorrenti non avrebbero definito le entità giuridiche che nominano i vicepresidenti del gruppo, i dirigenti delle unità commerciali né le persone o le entità da cui dipendono tali vicepresidenti. La Commissione ritiene quindi di poter ragionevolmente supporre che i vicepresidenti del gruppo siano nominati dalla Akzo Nobel, cui devono rendere conto della loro gestione.

51      Le ricorrenti sosterrebbero nel ricorso che la politica commerciale delle controllate non verrebbe decisa da queste ultime, ma dalle unità e dalle sub‑unità commerciali, mentre la direzione della Akzo Nobel ne assumerebbe il coordinamento e l’orientamento. Il fatto che le controllate ricorrenti siano dotate di un consiglio di amministrazione non significherebbe necessariamente che esse prendano in tutta autonomia le decisioni commerciali fondamentali riguardanti la produzione e la commercializzazione del cloruro di colina. La loro appartenenza alla sub-unità commerciale delle metilamine e del cloruro di colina, priva di organi direttivi, dimostrerebbe il contrario. Alla luce dell’affermazione delle ricorrenti secondo cui la direzione di ciascuna sub-unità commerciale renderebbe conto alla direzione di un’unità commerciale, la Commissione presume che la direzione di ciascuna unità commerciale debba rendere conto, a sua volta, alla direzione della Akzo Nobel. Sarebbe proprio tale obbligo che giustificherebbe la qualifica del gruppo Akzo Nobel come «unità economica». Anche supponendo che il direttore del marketing della sub-unità commerciale del cloruro di colina decida il prezzo del prodotto in tutta autonomia, ciò confermerebbe l’assenza di autonomia delle controllate del gruppo e non escluderebbe un’influenza determinante da parte della Akzo Nobel.

52      Inoltre, la Commissione ritiene che l’argomento delle ricorrenti secondo cui essa avrebbe dovuto indirizzare la Decisione alla sub-unità commerciale delle metilamine e del cloruro di colina debba essere respinto, non costituendo tale sub-unità un’entità giuridica, essendo le uniche entità giuridiche le società controllate appartenenti al gruppo coordinato dalla Akzo Nobel. Tali entità giuridiche non potrebbero sfuggire alla loro responsabilità per il fatto che esse sarebbero strutturate in unità prive di personalità giuridica. Inoltre, lo status della Akzo Nobel di azionista unico delle sue controllate le attribuirebbe, per definizione, il potere di controllare nella sostanza la loro linea di azione.

53      Peraltro, i documenti forniti dalle ricorrenti dimostrerebbero semplicemente che le decisioni commerciali ordinarie riguardanti il cloruro di colina verrebbero adottate dai membri della direzione della sub-unità commerciale delle metilamine e del cloruro di colina, senza identificare le persone che nominano e impiegano tali membri. Le ricorrenti non avrebbero, quindi, invertito la presunzione di responsabilità della Akzo Nobel.

54      In ogni caso, la responsabilità della Akzo Nobel sarebbe giustificata sulla base di altri elementi diversi dalla presunzione relativa al possesso del 100% del capitale delle sue controllate. Infatti, risulterebbe provato, a partire dai programmi di direzione, che tutti i progetti di un’unità commerciale che necessitano un investimento richiedono l’approvazione del comitato di direzione, del consiglio d’amministrazione o del «Supervisory Board» della Akzo Nobel in funzione della dimensione dell’investimento in questione. Il ruolo giocato dalla Akzo Nobel nella nomina dei dirigenti di ciascuna unità commerciale nonché i suoi compiti amministrativi dimostrerebbero che essa funziona come un’entità economica unica con tali unità commerciali. L’indipendenza commerciale non riguarderebbe solamente le decisioni di importanza secondaria, come le vendite quotidiane, ma anche le decisioni più importanti, come la nomina dei dirigenti, la determinazione degli obiettivi commerciali e la scelta degli investimenti. Orbene, la Akzo Nobel sarebbe l’entità incaricata di decidere su tali questioni.

55      Il fatto che la Akzo Nobel, la Akzo Nobel Nederland, la Akzo Nobel Chemicals International e la Akzo Nobel Chemicals non esercitino alcuna attività commerciale confermerebbe anche la conclusione secondo cui nessuna di queste entità giuridiche potrebbe essere considerata come se costituisse di per se stessa un’entità economica autonoma.

56      La Akzo Nobel costituirebbe peraltro, l’unico punto di connessione a livello di proprietà tra le attività nel settore del cloruro di colina in Italia e quelle nei Paesi Bassi. Tale constatazione non sarebbe assolutamente in contraddizione con l’esclusione della Akzo Nobel Chemicals SpA dai destinatari della Decisione. Infatti, la Commissione non disporrebbe di prove atte a dimostrare la partecipazione di tale entità all’infrazione. Per di più, quest’ultima non sarebbe una società di gestione responsabile del comportamento delle entità direttamente implicate. In ogni caso, la Commissione non sarebbe obbligata ad imputare la responsabilità a tutte le entità giuridiche costituenti un’impresa. Anche la rappresentanza comune delle ricorrenti sarebbe un elemento che depone a favore dell’analisi della Commissione.

 Giudizio del Tribunale

–       Osservazioni preliminari sull’imputabilità del comportamento illecito di una controllata alla sua controllante

57      Occorre anzitutto ricordare che la nozione d’impresa ai sensi dell’art. 81 CE include entità economiche, ognuna delle quali consiste in un’organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica, organizzazione che può concorrere alla realizzazione di un’infrazione prevista da tale disposizione (v. sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./Commissione, Racc. pag. II‑1487, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

58      Non è quindi una relazione di istigazione a commettere l’illecito tra la controllante e la sua controllata né, a maggior ragione, un’implicazione della prima in tale illecito, ma il fatto che esse costituiscono un’unica impresa nel sopraccitato senso che permette alla Commissione di adottare la Decisione che impone ammende nei confronti della società controllante di un gruppo di società. Infatti, occorre ricordare che il diritto comunitario della concorrenza riconosce che varie società appartenenti ad uno stesso gruppo costituiscono un’entità economica e pertanto un’impresa ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE se le società interessate non determinano in modo autonomo il loro comportamento sul mercato (sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, causa T‑203/01, Michelin/Commissione, Racc. pag. II‑4071, punto 290).

59      Occorre anche rilevare che, per l’applicazione e l’esecuzione delle decisioni della Commissione in materia di diritto della concorrenza, è necessario identificare un’entità dotata della personalità giuridica che sarà destinataria dell’atto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, detta «PVC II», Racc. pag. II‑931, punto 978).

60      Nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della sua controllata che si sia resa responsabile di un comportamento illecito, esiste una presunzione semplice che tale società controllante eserciti un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata (v., in tal senso, sentenza della Corte 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG/Commissione, Racc. pag. 3151, punto 50, e sentenza PVC II, citata al punto 59 supra, punti 961 e 984), e che esse costituiscano quindi un’unica impresa ai sensi dell’art. 81 CE (sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, cause riunite T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03 Tokai Carbon e a./Commissione, punto 59). Incombe quindi alla società controllante che contesta dinanzi al giudice comunitario una Decisione della Commissione che le infligge un’ammenda per il comportamento della sua controllata confutare tale presunzione fornendo elementi di prova idonei a dimostrare l’autonomia della sua controllata (sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T‑314/01, Avebe/Commissione, Racc. pag. II‑3085, punto 136; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte, 16 novembre 2000, causa C‑286/98 P, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, Racc. pag. I‑9925; in prosieguo: la «sentenza Stora», punto 29).

61      A tale riguardo, occorre evidenziare che, pur essendo vero che, ai punti 28 e 29 della sentenza Stora, citata al precedente punto 60, la Corte ha menzionato, oltre alla detenzione del 100% del capitale della controllata, altre circostanze, quali la mancata contestazione dell’influenza esercitata dalla controllante sulla politica commerciale della sua controllata e la rappresentanza comune delle due società durante il procedimento amministrativo, ciò non toglie che tali circostanze siano state rilevate dalla Corte solo con l’obiettivo di mostrare tutti gli elementi su cui il Tribunale aveva fondato il suo ragionamento, per concludere che questo non era fondato solamente sulla detenzione della totalità del capitale della controllata da parte della società controllante. Pertanto, dal fatto che la Corte abbia confermato la valutazione del Tribunale in tale causa non può derivare la modifica del principio enunciato al punto 50 della sentenza AEG/Commissione, citata al precedente punto 60.

62      Alla luce di tali considerazioni, è sufficiente che la Commissione provi che la totalità del capitale di una controllata sia detenuta dalla controllante per concludere che quest’ultima esercita un’influenza determinante sulla sua politica commerciale. La Commissione potrà, in seguito, ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, a meno che tale società non provi che la sua controllata non applica sostanzialmente le direttive che essa impartisce e si comporta, pertanto, in maniera autonoma nel mercato.

63      Occorre anche esaminare, nell’ambito delle presenti osservazioni preliminari, l’argomento, che occupa un posto essenziale negli atti delle ricorrenti, secondo cui l’influenza presunta della società controllante per effetto della detenzione dell’intero capitale della sua controllata si riferirebbe alla politica commerciale stricto sensu di questa (v. punto 36 supra). Secondo le ricorrenti, rientra in questa politica, per esempio, la strategia di distribuzione e dei prezzi. Pertanto, secondo tale argomento, la controllante potrebbe invertire la presunzione dimostrando che è la controllata che gestisce tali aspetti specifici della sua politica commerciale senza ricevere direttive al riguardo.

64      A tale titolo, è necessario menzionare che, nell’ambito dell’analisi dell’esistenza di un’entità economica unica tra diverse società che fanno parte di un gruppo, il giudice comunitario ha esaminato se la società controllante potesse influenzare la politica dei prezzi (v., in tal senso, sentenze della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione, Racc. pag. 619, punto 137, e causa 52/69, Geigy/Commissione, Racc. pag. 787, punto 45), le attività di produzione e di distribuzione (v., in tal senso, sentenza della Corte 6 marzo 1974, cause 6/73 e 7/73, Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents/Commissione, Racc. pag. 223, punti 37 e 39-41), gli obiettivi di vendita, gli utili lordi, le spese di vendita, il «cash flow», le giacenze e il marketing (sentenza del Tribunale 12 gennaio 1995, causa T‑102/92, Viho/Commissione, Racc. pag. II‑17, punto 48). Tuttavia, non può dedursene che solo tali aspetti rientrino nella nozione della politica commerciale di una controllata ai fini dell’applicazione degli artt. 81 CE e 82 CE nei confronti della società controllante.

65      Al contrario, risulta da tale giurisprudenza, nel combinato disposto con le considerazioni di cui ai precedenti punti 57 e 58, che incombe alla società controllante sottoporre alla valutazione del Tribunale ogni elemento relativo ai vincoli organizzativi, economici e giuridici intercorrenti con la propria controllata e che essa considera atto a dimostrare che la controllante e la controllata non costituiscono un’entità economica unica. Ne risulta anche che, nella sua valutazione, il Tribunale deve tener conto di tutti gli elementi sottopostigli dalle parti, il cui carattere e la cui importanza possono variare a seconda delle caratteristiche proprie di ciascun caso di specie.

66      È alla luce di tali considerazioni che occorre verificare se la Akzo Nobel e le sue controllate destinatarie della Decisione costituiscano un’entità economica unica.

–       Sull’esistenza di un’entità economica unica tra la Akzo Nobel e le sue controllate destinatarie della Decisione

67      Nella presente fattispecie, è pacifico inter partes che la Akzo Nobel detiene, direttamente o indirettamente, il 100% del capitale delle sue controllate destinatarie della Decisione. Incombe, dunque, alla Akzo Nobel, sulla base delle considerazioni che precedono, dimostrare che tali controllate determinano la loro politica commerciale in maniera autonoma e non costituiscono pertanto, insieme ad essa, un’entità economica unica e, dunque, un’impresa unica ai sensi dell’art. 81 CE (v. punto 57 supra).

68      A tale riguardo, occorre rilevare che i programmi di direzione prodotti dalla Akzo Nobel nel corso del procedimento amministrativo (v. punto 13 supra) e analizzati sommariamente al punto 173 della Decisione contengono, nella loro parte introduttiva, una descrizione della ripartizione delle competenze relative al procedimento decisionale in seno al gruppo Akzo Nobel riguardo a quattordici materie.

69      Si tratta, più particolarmente, della strategia, del piano operativo, degli investimenti, delle acquisizioni o delle cessioni, dei piani di ristrutturazione, delle politiche generali di funzionamento, delle finanze, della revisione e della contabilità, delle risorse umane, delle questioni giuridiche, della gestione dei rischi, della tecnologia e dell’ambiente, dell’informatica e di un punto intitolato «Varie».

70      Rileva precisare che, ai termini della parte introduttiva dei programmi di direzione:

«Disposizioni e istruzioni dettagliate (probabilmente per questioni non menzionate nei programmi di direzione della Akzo Nobel) sono incluse in direttive separate e/o statuti o sono determinate a seguito di un accordo tra il direttore di ciascuna unità o sub-unità commerciale e il responsabile membro del consiglio di direzione.

Per ciò che riguarda le controllate che non sono totalmente possedute, direttamente o indirettamente, dalla Akzo Nobel, tale ripartizione delle competenze deve essere applicata integralmente il più possibile».

[Detailed authorities and instructions (possibly also for items not mentioned in the Akzo Nobel Authority Schedules) are laid down in separate directives and/or charters or are agreed upon between the BU/SU manager and the responsible Board Member.

As to subsidiaries not wholly owned by Akzo Nobel, either directly or indirectly, this allocation of authorities shall be integrally enforced as much as possible.]

71      Inoltre, occorre esaminare diversi elementi dei programmi di direzione, in questo caso la strategia, gli investimenti, le politiche generali di funzionamento, la revisione e la contabilità, le risorse umane e le questioni giuridiche.

72      Riguardo alla strategia, risulta dai programmi di direzione che ciascuna unità o sub-unità commerciale prepara e sottopone il suo piano strategico al [confidenziale] (1) della Akzo Nobel per un parere, il quale, in seguito, lo sottopone in revisione al [confidenziale] nell’ambito delle linee direttrici determinate dal consiglio d’amministrazione della Akzo Nobel, il quale, nell’ambito del [confidenziale] decide in merito alle azioni strategiche più importanti.

73      L’elaborazione del piano operativo di ciascuna unità commerciale necessita la consultazione del [confidenziale] della Akzo Nobel che a, sua volta, sottopone qualunque questione all’amministrazione della Akzo Nobel per la decisione nell’ambito delle linee direttrici e degli obiettivi del gruppo.

74      Per quanto concerne gli investimenti (inclusi le locazioni, il leasing, la cessione o l’acquisizione di beni immateriali), ciascuna unità o sub-unità commerciale dispone di un potere di decisione, ma nei limiti convenuti preliminarmente con [confidenziale] della Akzo Nobel. Quest’ultimo decide sui progetti di valore inferiore a EUR [confidenziale], essendo tale competenza attribuita al [confidenziale], al [confidenziale] o al [confidenziale] a seconda che tale valore oscilli rispettivamente tra EUR 2,5 milioni e EUR 10 milioni, EUR 10 milioni e EUR 20 milioni oppure oltrepassi EUR 20 milioni.

75      Per quanto riguarda le politiche generali di funzionamento, il [confidenziale] della Akzo Nobel sottopone una proposta riguardante un settore di attività e il [confidenziale], nell’ambito del [confidenziale], decide.

76      Nel settore della revisione e della contabilità, occorre rilevare che ciascuna unità o sub-unità commerciale riporta periodicamente i risultati, mentre il [confidenziale] della Akzo Nobel, il [confidenziale] e il [confidenziale] rivedono periodicamente le prestazioni a livello delle unità, o delle sub-unità, del gruppo.

77      Riguardo alle risorse umane delle unità o delle sub-unità commerciali, spetta a queste sottoporre le loro proposte riguardo a cambiamenti organizzativi maggiori al [confidenziale] della Akzo Nobel per approvazione in merito ai concetti d’organizzazione, mentre la decisione finale è riservata al [confidenziale] della Akzo Nobel. Rileva precisare che, in caso di non conformità della proposta con i concetti d’organizzazione, la decisione definitiva spetta al [confidenziale] della Akzo Nobel.

78      Per ciò che riguarda le questioni giuridiche, occorre rilevare che, trattandosi di contratti importanti in materia di know-how, di brevetti, di marchi, di cooperazione nella ricerca e di cooperazione strategica, ciascuna unità o sub-unità sottopone le sue proposte al [confidenziale] della Akzo Nobel, il quale, a sua volta, consiglia, in funzione del valore dell’operazione, il [confidenziale], il [confidenziale] o il [confidenziale], ai quali spetta decidere. Le competenze sono attribuite in modo simile riguardo agli importanti contratti di fornitura a lungo termine in funzione della loro durata e dell’impegno finanziario che essi comportano.

79      Del resto, risulta dai programmi di direzione che la Akzo Nobel interviene, mediante [confidenziale], [confidenziale], [confidenziale] o [confidenziale], nel procedimento decisionale concernente tutte le materie in questione (v. punto 69 supra).

80      Interrogate all’udienza su tale punto, le ricorrenti hanno sostenuto che i programmi di direzione illustravano la ripartizione delle competenze in seno al gruppo Akzo Nobel, ma non dimostravano che tali competenze fossero state effettivamente esercitate per l’infrazione in questione. Tuttavia, occorre constatare che quest’ultima affermazione è irrilevante in questa fase dell’esame la quale è dedicata all’accertamento dell’esistenza di un’influenza da parte della Akzo Nobel sulla politica commerciale delle sue controllate e non alla questione se la Akzo Nobel sia specificamente intervenuta presso di loro riguardo all’infrazione in questione (v. punto 58 supra).

81      Quanto alla relazione organizzativa tra le controllate del gruppo Akzo Nobel destinatarie della Decisione e la sub-unità commerciale delle metilamine e del cloruro di colina, è sufficiente rilevare che, come sottolineato dalle ricorrenti (v. punto 33 supra), la Akzo Nobel Chemicals International, la Akzo Nobel Chemicals e la Akzo Nobel Functional Chemicals sono le «proprietarie», segnatamente, dell’attività esercitata da tale sub-unità. Dato che la Decisione poteva essere indirizzata solo a entità dotate di personalità giuridica (v. punto 59 supra), che abbiano d’altronde partecipato direttamente all’infrazione o costituiscano i successori di diritto delle entità che vi abbiano partecipato (v. punto 11 supra), le ricorrenti non possono pretendere fondatamente che la Commissione avrebbe dovuto distinguere la determinazione della politica delle unità o delle sub-unità commerciali del gruppo da quelle della politica delle società controllate della Akzo Nobel. In ogni caso, le ricorrenti hanno precisato ai punti 16, 17 e 54 della loro replica che la questione cruciale era quella se esse avessero potuto invertire la presunzione secondo cui la Akzo Nobel aveva esercitato un’influenza determinante sulla sub-unità commerciale interessata oppure sulle sue controllate destinatarie della Decisione.

82      Alla luce di tali considerazioni, è giocoforza concludere, in conformità con il punto 173 della Decisione, che il personale competente e soprattutto l’amministrazione della Akzo Nobel intervengono in maniera significativa su diversi aspetti essenziali della strategia delle controllate in questione, riservandosi la decisione finale riguardo ad una serie di argomenti che definiscono la loro linea d’azione nel mercato.

83      L’argomento secondo cui le decisioni concernenti i prezzi di vendita e gli aumenti di prezzo sono, in linea di principio, adottate dai direttori del marketing dei prodotti in questione i quali agiscono in seno alle loro rispettive controllate, segnatamente dal direttore del marketing del cloruro di colina (v. punti 38 e 41 supra), non può cambiare tale conclusione. Lo stesso vale per ciò che riguarda gli argomenti relativi alla struttura del gruppo Akzo Nobel su due livelli, la quale avrebbe come obiettivo di sottrarre la politica commerciale stricto sensu al controllo della Akzo Nobel (v. punto 38 supra). Infatti, come è stato rilevato al precedente punto 58, ai fini dell’imputazione del comportamento illecito di una controllata alla sua società controllante non occorre la prova che la società controllante influenzi la politica della propria controllata nel settore specifico oggetto dell’infrazione, che, nella presente fattispecie, ha riguardato la distribuzione e i prezzi. Per contro, i vincoli organizzativi, economici e giuridici esistenti tra la società controllante e la sua controllata possono provare l’esistenza di un’influenza della prima sulla strategia della seconda e, pertanto, giustificare la loro considerazione come un’unica entità economica.

84      L’argomento fondato sull’esistenza di un consiglio d’amministrazione in seno a ciascuna controllata (v. punto 40 supra) non appare convincente. Infatti, tutte le società per azioni dispongono di un consiglio d’amministrazione nominato dai propri azionisti, nella fattispecie dalla Akzo Nobel. Peraltro, le ricorrenti hanno precisato a tale riguardo, al punto 45 della replica, che i vicepresidenti del gruppo (che dirigono le unità commerciali) sono designati dai presidenti delle divisioni dei prodotti chimici del gruppo, a seguito di approvazione da parte del competente membro del consiglio d’amministrazione della Akzo Nobel. Essi rendono conto al presidente della Akzo Nobel Chemicals che, a sua volta, rende conto al membro competente del consiglio d’amministrazione della Akzo Nobel. Inoltre, la rivista internazionale interna pubblicata dalla Akzo Nobel (v. punto 39 supra) mostra che il vicepresidente del gruppo, che è a capo di un’unità commerciale, assicura il controllo gerarchico in seno a questo.

85      Ammettendo, quindi, che il ragionamento delle ricorrenti relativo all’onere della prova, menzionato al precedente punto 37, sia esatto, ciò non toglie che esse non sono riuscite a confutare la presunzione secondo cui la Akzo Nobel, società controllante che detiene il 100% nel capitale delle sue controllate destinatarie della Decisione, esercitava una influenza determinante sulla politica di queste ultime. Occorre pertanto concludere che la Akzo Nobel costituisce unitamente a queste ultime un’impresa ai sensi dell’art. 81 CE, senza che vi sia bisogno di verificare se la Akzo Nobel abbia influenzato il comportamento in questione. Il primo motivo deve, di conseguenza, essere respinto.

 Sul secondo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003

 Argomenti delle parti

86      Le ricorrenti sostengono che, imponendo l’ammenda solidalmente alla Akzo Nobel Functional Chemicals, la Commissione ha violato il limite massimo del 10% del fatturato, imposto dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003. Infatti, essendo il fatturato realizzato dalla Akzo Nobel Functional Chemicals nel 2003 pari a EUR 124,5 milioni, l’importo dell’ammenda (EUR 20,99 milioni) avrebbe ecceduto tale limite massimo.

87      Di conseguenza, dato che la responsabilità sarebbe stata erroneamente imputata alla Akzo Nobel, non esisterebbe un’entità economica unica che possa giustificare il calcolo del limite massimo del 10% sulla base del suo fatturato consolidato. La Akzo Nobel Chemicals, la Akzo Nobel Chemicals International e la Akzo Nobel Nederland avrebbero, peraltro, secondo la Decisione, partecipato direttamente all’infrazione senza che la Commissione abbia accertato che una di esse esercitasse un’influenza determinante su un’altra.

88      La Commissione afferma di aver calcolato il limite massimo del 10% sulla base del fatturato consolidato della Akzo Nobel. Infatti, il termine «impresa» avrebbe lo stesso significato nel regolamento n. 1/2003 e negli artt. 81 CE e 82 CE. Orbene, la Akzo Nobel sarebbe stata riconosciuta responsabile per il motivo che essa formava, insieme alle sue controllate destinatarie della Decisione, un’impresa ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003. Pertanto, la Commissione non avrebbe commesso errori riguardo al calcolo del limite massimo.

89      Anche supponendo che la Commissione abbia imputato erroneamente la responsabilità in solido alla Akzo Nobel, in primo luogo, ciò non toglie che le ricorrenti non avrebbero fondato il loro secondo motivo su un errore di tal genere. Il fatto di svilupparlo in questo modo per la prima volta nella replica costituirebbe, in realtà, un motivo nuovo ed irricevibile ai sensi dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura. In secondo luogo, le ricorrenti non avrebbero richiesto una riduzione dell’importo dell’ammenda nell’ambito dell’esercizio della competenza di merito del Tribunale nel caso in cui questo dovesse ritenere che la Commissione non avrebbe dovuto adottare la Decisione nei confronti della Akzo Nobel. In terzo luogo, le ricorrenti non avrebbero affermato che le controllate della Akzo Nobel non costituivano un’impresa ai sensi del regolamento n. 1/2003.

 Giudizio del Tribunale

90      Occorre rilevare che la circostanza secondo cui più società sono solidalmente responsabili per il pagamento di un’ammenda per il motivo che costituiscono un’impresa ai sensi dell’art. 81 CE non implica, quanto all’applicazione del limite previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, che l’obbligazione di ciascuna di esse si limiti al 10% del fatturato da essa realizzato durante l’ultimo esercizio sociale. Infatti, il limite del 10%, ai sensi di tale disposizione, dev’essere calcolato sulla base del fatturato complessivo di tutte le società che costituiscono l’entità economica unica che agisce in qualità di «impresa» ai sensi dell’art. 81 CE, poiché solo il fatturato complessivo delle società che la compongono può costituire un’indicazione delle dimensioni e del potere economico dell’impresa di cui trattasi (sentenza HFB e a./Commissione, citata al punto 57 supra, punti 528 e 529).

91      Pertanto, alla luce delle considerazioni che hanno dato luogo al rigetto del primo motivo, la Commissione non ha commesso errori adottando il fatturato consolidato della Akzo Nobel come riferimento per il calcolo del limite in questione. Il secondo motivo deve, pertanto, essere rigettato senza che vi sia bisogno di pronunciarsi sulla eccezione di irrecivibilità sollevata dalla Commissione.

 Sul terzo motivo, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione

 Argomenti delle parti

92      Le ricorrenti sostengono che il ragionamento seguito dalla Commissione per provare la responsabilità della Akzo Nobel sarebbe fondato su motivi erronei, nel senso che gli elementi di fatto dedotti a tale effetto sarebbero insufficienti e inappropriati per pervenire a tale conclusione. Per di più, la Commissione non avrebbe spiegato perché essa ha condannato la Akzo Nobel Functional Chemicals ad un’ammenda superiore al 10% del suo fatturato. Tali vizi renderebbero la motivazione della Decisione insufficiente, ovvero inesistente, ciò che giustificherebbe di per se stessa l’annullamento della Decisione.

93      La Commissione contesta la fondatezza di tali argomenti. Infatti, la Decisione conterrebbe una motivazione chiara in ordine alla responsabilità della Akzo Nobel, spiegata ai punti 172-175. Riguardo all’ammenda nei confronti della Akzo Nobel Functional Chemicals, la Commissione ritiene di non essere tenuta a motivare il suo calcolo, dato che il limite del 10% non è stato oltrepassato. In ogni caso, la Decisione avrebbe fornito alle ricorrenti tutti gli elementi necessari per proporre il loro ricorso e far valere i loro argomenti. Pertanto, secondo la Commissione, anche il terzo motivo deve essere respinto nella sua totalità.

 Giudizio del Tribunale

94      Riguardo alla motivazione in merito alla responsabilità della Akzo Nobel, occorre ricordare che l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso (v. sentenza della Corte 22 marzo 2001, causa C‑17/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑2481, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

95      Nella fattispecie, è giocoforza constatare che il capo del presente motivo relativo alla responsabilità della Akzo Nobel riguarda la fondatezza dei motivi della Decisione, il cui esame è stato effettuato nell’ambito del primo motivo (v. punti 67-85 supra). Del resto, non sostenendo né provando una violazione delle forme sostanziali, tale capo del presente motivo è destituito di qualsiasi fondamento in punto di fatto.

96      Inoltre, il presente motivo, nella parte in cui riguarda il fatturato della Akzo Nobel Functional Chemicals, deve essere rigettato sulla base del rilievo che, in assenza di superamento del limite massimo del fatturato che poteva essere legittimamente preso in considerazione (v. punti 90 e 91 supra), la Commissione non era tenuta a motivare l’importo dell’ammenda con specifico riguardo a tale società. Il terzo motivo deve essere, pertanto, respinto.

97      Dalle considerazioni che precedono risulta che il ricorso deve essere respinto in toto.

 Sulle spese

98      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Akzo Nobel NV, la Akzo Nobel Nederland BV, la Akzo Nobel Chemicals International BV, la Akzo Nobel Chemicals BV e la Akzo Nobel Functional Chemicals BV sono condannate alle spese.

Meij

Forwood

Papasavvas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 dicembre 2007.

Il cancelliere

 

      Il presidente facente funzione

E. Coulon

 

      A.W.H. Meij

Indice


Fatti di causa e decisione impugnata

Procedimento e conclusioni delle parti

Diritto

1. Sulla ricevibilità del ricorso riguardo alla Akzo Nobel Nederland, alla Akzo Nobel Chemicals International e alla Akzo Nobel Chemicals

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

2. Nel merito

Sul primo motivo, relativo all’erronea imputazione di una responsabilità in solido alla Akzo Nobel

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

– Osservazioni preliminari sull’imputabilità del comportamento illecito di una controllata alla sua controllante

– Sull’esistenza di un’entità economica unica tra la Akzo Nobel e le sue controllate destinatarie della Decisione

Sul secondo motivo, relativo ad una violazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul terzo motivo, relativo ad una violazione dell’obbligo di motivazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.


1 Dati riservati non riportati.