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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso proposto il 12 dicembre 2001 dalla Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH, contro la Commissione delle Comunità europee

    (causa T -309/01)

    Lingua processuale: il tedesco

Il 12 dicembre 2001, la Peter Biegi Nahrungsmittel GmbH, con sede in Frankfurt am Main (Germania), rappresentata dai sigg. K. Landry e L. Harings, Rechtsanwälte, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-annullare la decisione della Commissione 14 agosto 2001, REC 4/00, in quanto fissa in un importo di DEM 218 605, 65 la contabilizzazione a posteriori dei dazi all'importazione;

-condannare la convenuta a pagare le spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha dichiarato all'importazione parti congelate di pollame del codice NC 0207 410 in provenienza dalla Tailandia, sulla base di informazioni orali dell'autorità doganale competente, secondo cui non era necessaria la presentazione della licenza di importazione per l'importazione di pollame nell'ambito di due contingenti concreti. In un primo momento le autorità doganali hanno concesso l'esenzione dai dazi all'importazione, ma a posteriori hanno riscosso dalla ricorrente dazi all'importazione per un importo pari a DEM 259 270,23. La ricorrente ha presentato un reclamo contro tale decisione e le autorità nazionali hanno sottoposto il caso alla Commissione.

La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola le disposizioni del Trattato CE, i principi generali del diritto comunitario, nonché l'art. 220, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/921.

Sarebbe incontestabile che esiste un errore delle autorità doganali tedesche e che la ricorrente non è stata informata di tale errore. La situazione giuridica era confusa e la ricorrente ha adempiuto al suo dovere di diligenza.

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1 - Regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1)