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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Schneider Electric S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 dicembre 2001

    (Causa T-310/01)

    (Lingua processuale: il francese)

Il 13 dicembre 2001 la Schneider Electric S.A., con sede in Rueil-Malmaison (Francia), rappresentata dagli avv.ti Francis Herbert, Jacques Steenbergen e Marc Pittie, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

(in via principale, annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 10 ottobre 2001, che dichiara un'operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune (caso COMP/M.2283 ( Schneider/Legrand), dichiarando l'inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 10, n. 5, del regolamento del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese;

(in subordine, annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 10 ottobre 2001, che dichiara un'operazione di concentrazione incompatibile con il mercato comune (caso COMP/M.2283 ( Schneider/Legrand);

(condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente è la società madre di un gruppo che opera nella produzione e nella vendita di prodotti e di sistemi nei settori della distribuzione elettrica, del controllo industriale e dell'automazione. Il 16 febbraio 2001 essa informava formalmente la Commissione della concentrazione che intendeva attuare con Legrand, società madre di un gruppo che opera nella produzione e nella vendita di apparecchiature elettriche di impianti a bassa tensione.

La ricorrente contesta la decisione con cui la Commissione dichiara tale concentrazione incompatibile con il mercato comune e con l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce, in primo luogo, diverse violazioni delle norme di procedura. Così, la Commissione ha prorogato il termine entro il quale doveva prendere la decisione, in violazione dell'art. 10 del regolamento n. 4064/89 1. Nella decisione di proroga non si indicavano nemmeno i motivi ed il comportamento della ricorrente che avrebbero portato a tale proroga.

Indi, la ricorrente si lagna della violazione dei suoi diritti di difesa. Anzitutto, non vi è concordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione finale. Inoltre, l'accesso al fascicolo era irregolare e la Commissione non aveva comunicato tutti gli elementi di fatto, menzionati nella decisione impugnata.

Il consigliere-uditore, poi, non ha, secondo la ricorrente, fedelmente riportato l'obiezione della ricorrente, né avrebbe osservato il suo dovere di obiettività. Quindi, sussiste la violazione dei diritti della difesa della ricorrente e delle disposizioni della decisione della Commissione relativa al mandato del consigliere-uditore 2.

La ricorrente si lagna infine della violazione dei principi di sana amministrazione, tutela del legittimo affidamento, di collegialità nell'ambito della Commissione e della violazione dell'art. 253 del Trattato CE.

In secondo luogo, la ricorrente deduce diverse violazioni dell'art. 2 del regolamento n. 4064/89 e la violazione dell'art. 253 del Trattato CE per quanto riguarda la metodologia della Commissione e l'analisi dei mercati nazionali da questa effettuata.

Così, la Commissione prende come quadro di riferimento i mercati nazionali, ma continua poi con una valutazione globale degli effetti della concentrazione, senza alcuna motivazione ed in violazione dell'art. 2 del regolamento n. 4064/89. Per di più, l'analisi dei diversi mercati nazionali è, secondo la ricorrente, anche in contrasto con l'art. 2 del regolamento n. 4064/89 ed insufficientemente motivata. La ricorrente assume che l'analisi è errata là dove conclude che l'operazione avrebbe creato una posizione dominante.

In terzo luogo, la ricorrente deduce diversi motivi riguardanti la valutazione e la presentazione delle proposte di impegno della ricorrente.

Così, sussiste violazione degli artt. 2, 8 e 19 del regolamento n. 4064/89 e del principio di sana amministrazione in quanto la Commissione presenta, secondo la ricorrente, le proposte di impegno in modo eccessivamente sommario ai terzi che, di conseguenza, non potevano valutarne l'effettiva portata.

Oltre a ciò, la Commissione ha commesso, secondo la ricorrente, diversi errori di diritto e di valutazione relativamente a detto punto, in violazione degli artt. 2, 8 e 19 del regolamento n. 4064/89, dell'art. 253 del Trattato CE e del principio di proporzionalità.

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1 - Regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395 del 30.12.1989, pagg. 1-12) (Rettifiche ( nuova pubblicazione del testo integrale ( GU L 257/90, pag. 13).

2 - Decisione della Commissione 23 maggio 2001, 2001/462/CE, CECA, relativa al mandato dei consiglieri-uditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza (testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il n. C(2001) 1461] (GU L 162 del 19.6.2001, pagg. 21-24).