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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della società Henkel KGaA contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 10 dicembre 2001.

    (Causa T-308/01)

    (Lingua processuale: l'inglese)

Il 10 dicembre 2001 la società Henkel KGaA, rappresentata dai sigg. Holger Wissel e Dr. Christian Osterrieth (dello studio Clifford Chance Pünder), con domicilio eletto in Düsseldorf (Germania), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-annullare la decisione 12 settembre 2001, n. R 738/2000-3 della Terza Commissione di ricorso dell'UAMI,

-condannare l'Ufficio convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Soggetto richiedente il marchio comunitario:    LHS Ltd.

Marchio comunitario interessato:Marchio verbale "Kleencare" per prodotti delle classi 1, 3, 5 e 42.

Titolare del diritto di marchio o del

segno fatto valere mediante opposizione

nel procedimento di opposizione:            la società Henkel KGaA.

Marchio o segno fatto valere mediante

opposizione nel corso del procedimento

di opposizione:        Il marchio verbale tedesco "Carclin" per prodotti delle classi 1 e 2.

Decisione della Divisione di opposizione:Rigetto dell'opposizione della società Henkel KGaA.

Decisione della Commissione di ricorso:Rigetto del ricorso della società Henkel KGaA.

Motivi:Violazione degli artt. 57 e seguenti del regolamento del Consiglio n. 40/94 1 nella parte in cui la Commissione di ricorso può procedere a revisione integrale delle decisioni della Divisione di opposizione. Inoltre, violazione dell'art. 76, n. 1, lett. f), del regolamento n. 40/94 nella parte in cui non è stata accolta una dichiarazione effettuata da persona in relazione con la ricorrente.

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1 - (Regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).