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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg (Germania) il 28 gennaio 2021 – F. F., B. A. / C. Bank AG, Bank D. K. AG

(Causa C-47/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Ravensburg

Parti

Ricorrenti: F. F., B. A.

Resistenti: C. Bank AG, Bank D. K. AG

Questioni pregiudiziali

In merito alla fictio legis di cui all’articolo 247, paragrafi 6, secondo comma, terza frase, e 12, primo comma, terza frase, dell’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (Disposizioni preliminari al codice civile tedesco; in prosieguo: l’«EGBGB»)

a)    Se l’articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, terza frase e paragrafo 12, primo comma, terza frase, dell’EGBGB, nella parte in cui prevedono che le clausole contrattuali in contrasto con le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE 1 soddisfano i requisiti posti dall’articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, prima e seconda frase, e paragrafo 12, primo comma, seconda frase, punto 2, lettera b), dell’EGBGB, sia incompatibile con l’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), e con l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE.

In caso di risposta affermativa:

b)    Se dal diritto dell’Unione, in particolare dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), e dall’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE discenda l’inapplicabilità dell’articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, terza frase e paragrafo 12, primo comma, terza frase, dell’EGBGB, nella parte in cui prevedono che le clausole contrattuali in contrasto con le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE soddisfano i requisiti posti dall’articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, prima e seconda frase, e paragrafo 12, primo comma, seconda frase, punto 2, lettera b), dell’EGBGB.

Indipendentemente dalla risposta alle questioni sub II. 1.a) e b):

In merito alle informazioni obbligatorie di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE

a)    Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che l’importo giornaliero degli interessi da corrispondere che deve figurare nel contratto di credito risulti dal calcolo del tasso debitore convenuto e indicato nel contratto.

b)    In merito all’articolo 10, paragrafo 2, lettera r), della direttiva 2008/48/CE:

aa)    Se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che le informazioni contenute nel contratto di credito e relative all’indennità da corrispondere in caso di rimborso anticipato del credito debbano essere sufficientemente precise da consentire al consumatore di calcolare, quantomeno approssimativamente, l’importo dell’indennità da versare in caso di recesso anticipato.

(in caso di risposta affermativa alla precedente questione):

bb)    Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera r), e l’articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2008/48/CE ostino a una normativa nazionale, per effetto della quale, in caso di informazioni incomplete ai sensi del medesimo articolo 10, paragrafo 2, lettera r), il termine ai fini dell’esercizio del diritto di recesso inizi comunque a decorrere con la conclusione del contratto estinguendosi unicamente il diritto del creditore all’indennità relativa al rimborso anticipato del credito.

c)    Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che debba essere indicato, espresso in valore numerico assoluto, il tasso d’interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto di credito o, quantomeno, il tasso di riferimento applicabile (nel caso di specie, il tasso di base ai sensi dell’articolo 247 del BGB [Bürgerliches Gesetzbuch, codice civile tedesco]), in base al quale viene determinato, per effetto di una maggiorazione, il tasso d’interesse di mora applicabile (nel caso di specie, di 5 punti percentuali in forza dell’articolo 288, paragrafo 1, seconda frase, del BGB) e il consumatore debba essere informato del tasso di riferimento (tasso di base) e della sua variabilità.

d)    Se l’articolo 10, paragrafo 2, lettera t), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che nel contratto di credito debbano essere indicati i requisiti di forma essenziali ai fini dell’accesso ad un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso.

Nel caso di risposta affermativa ad almeno una delle precedenti questioni sub II.2 da a) a d):

e)    Se l’articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, lettera b), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che il termine di recesso inizi a decorrere solo nel momento in cui le informazioni prescritte dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva medesima siano fornite in modo completo ed esatto.

In caso di risposta negativa:

f)    Quali siano i criteri che determinano l’inizio del decorso del termine di recesso nonostante l’incompletezza e l’inesattezza delle informazioni.

Nel caso di risposta affermativa alle precedenti questioni sub II.1.a) e/o ad almeno una delle questioni sub II.2 da a) a d):

In merito alla decadenza dal diritto di recesso ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE:

a)    Se il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE sia soggetto a decadenza.

In caso affermativo:

b)    Se la decadenza consista in una limitazione temporale del diritto di recesso, necessariamente disciplinata da una legge del Parlamento.

In caso di risposta negativa:

c)    Se l’eccezione di decadenza presupponga ratione personae che il consumatore fosse al corrente della persistenza del proprio diritto di recesso ovvero debba quantomeno rispondere per grave negligenza della propria ignoranza.

In caso di risposta negativa:

d)    Se la possibilità per il creditore di fornire a posteriori al mutuatario le informazioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, lettera b), della direttiva 2008/48/CE, consentendo in tal modo che il termine di recesso inizi a decorrere, osti all’applicazione in buona fede delle norme sulla decadenza.

In caso di risposta negativa:

e)    Se ciò sia compatibile con i consolidati principi di diritto cui è vincolato il giudice tedesco, in base al Grundgesetz (Costituzione tedesca).

In caso affermativo:

f)    In qual modo gli organi tedeschi incaricati dell’attuazione della legge risolvano il conflitto tra norme cogenti del diritto internazionale e i requisiti sanciti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

In merito al riconoscimento di un esercizio abusivo del diritto di recesso del consumatore in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE:

a)    Se l’esercizio del diritto di recesso possa essere abusivo in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE.

In caso affermativo:

b)    Se il riconoscimento di un esercizio abusivo del diritto di recesso consista in una limitazione temporale di detto diritto, necessariamente disciplinata da una legge del Parlamento.

In caso di risposta negativa:

c)    Se il riconoscimento di un esercizio abusivo del diritto di recesso presupponga ratione personae che il consumatore fosse al corrente della persistenza del proprio diritto di recesso ovvero debba quantomeno rispondere per grave negligenza della propria ignoranza.

In caso di risposta negativa:

d)    Se la possibilità per il creditore di fornire a posteriori al mutuatario le informazioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, lettera b), della direttiva 2008/48/CE, consentendo in tal modo che il termine di recesso inizi a decorrere, osti al riconoscimento in buona fede di un esercizio abusivo del diritto di recesso.

In caso di risposta negativa:

e)    Se ciò sia compatibile con i consolidati principi di diritto cui è vincolato il giudice tedesco, in base al Grundgesetz (Costituzione tedesca).

In caso affermativo:

f)    In qual modo gli organi tedeschi incaricati dell’attuazione della legge risolvano il conflitto tra norme cogenti del diritto internazionale e i requisiti sanciti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Indipendentemente dalla risposta alle precedenti questioni:

a)    Se sia compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con il diritto di recesso sancito dall’articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, lettera b), della direttiva 2008/48/CE il fatto che, in base al diritto nazionale, nel caso di un contratto di credito collegato ad un contratto di acquisto, a seguito del valido esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva medesima

aa)    il diritto del consumatore, nei confronti del creditore, al rimborso delle rate di mutuo versate sia esercitabile solo successivamente alla riconsegna al creditore del bene acquistato da parte del consumatore stesso ovvero dell’esibizione della prova dell’avvenuta spedizione del bene de quo;

bb)    l’azione del consumatore volta ad ottenere il rimborso delle rate di mutuo dallo stesso versate a seguito della consegna del bene acquistato debba essere respinta in quanto infondata, fin quando il creditore non sia costituito in mora per mancata accettazione del bene acquistato.

In caso di risposta negativa:

b)    Se risulti dal diritto dell’Unione l’inapplicabilità delle disposizioni nazionali menzionate sub a) aa) e/o a) bb).

Indipendentemente dalla risposta alle questioni sub II. da 1. a 5.:

Se l’articolo 348 a, paragrafo 2, punto 1, della ZPO, nella parte relativa alla pronuncia di ordinanze di rinvio ai sensi dell’articolo 267, paragrafo 2, TFUE, sia incompatibile con la legittimazione al rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali previsto da quest’ultima norma e sia pertanto inapplicabile alla pronuncia di ordinanze di rinvio.

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1 Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66).