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Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 – HIT Groep / Commissione

(Causa T-436/10) 1

(«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio per precompresso – Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Norme relative all’imputabilità delle pratiche anticoncorrenziali di una controllata alla sua società controllante – Presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante – Termine ragionevole»)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: HIT Groep BV (Haarlem, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente G. van der Wal, G. Oosterhuis e H. Albers, poi G. van der Wal e G. Oosterhuis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Van Nuffel, S. Noë e V. Bottka, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Lo HIT Groep BV sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione europea.

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1 GU C 317 del 20.11.2010.