Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 15 dicembre 2010 – Bianchin / UAMI – Grotto (GASOLINE)
(causa T‑380/09)
«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario denominativo GASOLINE – Marchio comunitario figurativo anteriore GAS – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Procedura – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Insussistenza – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punto 17)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi interessati – Possibilità di una somiglianza visiva tra un marchio figurativo e un marchio denominativo [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punto 34)
3. Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità relativa – Registrazione in violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 8, n. 1, lett. b), e 53, n. 1, lett. a)] (v. punti 28, 30, 42, 52)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 13 luglio 2009 (procedimento R 1455/2008‑2), relativa ad un procedimento di nullità tra la Grotto SpA e il sig. Luciano Bianchin. |
Dati della causa
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: | Marchio denominativo GASOLINE per prodotti nella classe 9 – marchio comunitario n. 2901064 |
Titolare del marchio comunitario: | Luciano Bianchin |
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: | Grotto SpA |
Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: | Marchio figurativo italiano che comporta l’elemento denominativo GAS (Keep it simple) (registrazioni n. 959343 e 876729), per, inter alia, prodotti della classe 9, e marchio figurativo comunitario che comporta l’elemento denominativo GAS (n. 2867463), per prodotti della classe 9 |
Decisione della divisione di annullamento: | Accoglimento della domanda e dichiarazione di nullità del marchio comunitario in questione |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
2) | | Luciano Bianchin è condannato alle spese. |