Language of document : ECLI:EU:T:2014:507





Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’11 giugno 2014 – Klingel / UAMI – Develey (JUNGBORN)

(causa T‑401/12)

«Marchio comunitario – Opposizione – Registrazione internazionale che designa la Comunità europea – Marchio denominativo JUNGBORN – Marchio nazionale denominativo anteriore BORN – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»

1.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 19, 20)

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi JUNGBORN e BORN [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 22‑24, 30, 35, 36)

3.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 25‑27)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 9 luglio 2012 (procedimento R 936/2011‑4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG e la Robert Klingel OHG.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Robert Klingel OHG è condannata alle spese.