Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 10 febbraio 2022 – «Gjensidige» ADB

(Causa C-90/22)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente: «Gjensidige» ADB

Altre parti: «Rhenus Logistics» UAB, «ACC Distribution» UAB

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 71 del regolamento n. 1215/2012 1 , alla luce degli articoli 25, 29 e 31 nonché dei considerando 21 e 22 dello stesso, possa essere interpretato nel senso che consente l’applicazione dell’articolo 31 della convenzione CMR anche nei casi in cui una controversia rientrante nell’ambito di applicazione di questi due strumenti giuridici sia oggetto di un accordo attributivo di competenza.

Se, tenuto conto dell’intenzione del legislatore di rafforzare la tutela degli accordi attributivi di competenza nell’Unione europea, l’articolo 45, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento n. 1215/2012 possa essere oggetto di un’interpretazione più estesa, nel senso di ricomprendere non solo la sezione 6 del capo II di tale regolamento, ma anche la sezione 7 dello stesso.

Se, dopo aver valutato le caratteristiche specifiche della situazione e le conseguenze giuridiche che ne derivano, sia possibile interpretare il termine «ordine pubblico» utilizzato nel regolamento n. 1215/2012 nel senso che esso ricomprende un motivo che fondi la decisione di non riconoscere una sentenza di un altro Stato membro laddove l’applicazione di una convenzione relativa a materie particolari, quale la convenzione CMR, crei una situazione giuridica in cui, nella stessa causa, l’accordo attributivo di competenza e la clausola sulla legge applicabile non vengono rispettati.

____________

1 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012 L 351, pag. 1).