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Ricorso proposto il 3 maggio 2024 – Commissione europea / Repubblica di Bulgaria

(Causa C-329/24)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentante: N. Nikolova ed E. Sanfrutos Cano)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica di Bulgaria ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 7, e dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE 1 , che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, in quanto essa non ha adempiuto, entro il 22 marzo 2022, ai propri obblighi relativi al riesame e all’aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici e alla presentazione di relazioni su tali piani ai sensi dell’articolo 15 di detta direttiva;

condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere quanto di seguito esposto.

La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, ha l’obiettivo di assicurare uno standard quantitativamente e qualitativamente elevato delle acque europee, come fiumi e laghi. Ai sensi della direttiva, gli Stati membri sono tenuti a rivedere e ad aggiornare ogni sei anni i loro piani di gestione dei bacini idrografici e a presentare relazioni al riguardo. Tali piani, che comprendono un programma di misure, sono, a termini della direttiva, la chiave per il raggiungimento e il mantenimento di un buono stato delle acque.

Gli Stati membri erano tenuti a rivedere e ad aggiornare i loro piani di gestione dei bacini idrografici entro il 22 dicembre 2021 e a trasmetterne copia alla Commissione entro il 22 marzo 2022.

Non avendo ricevuto dalla Repubblica di Bulgaria entro il termine indicato alcuna copia dei piani di gestione dei bacini idrografici, la Commissione ha inviato a detto Stato membro il 15 febbraio 2023 una lettera di diffida. Il 28 settembre 2023 la Commissione ha trasmesso alla Repubblica di Bulgaria un parere motivato. Malgrado ciò, la Repubblica di Bulgaria non ha sino ad oggi adottato le misure di attuazione, né le ha comunicate alla Commissione.

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1 GU 2000, L 327, pag. 1.