Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 ottobre 2018 – Commissione europea / Repubblica francese
(Causa C-416/17)1
(Inadempimento di uno Stato – Articoli 49 e 63 TFUE nonché articolo 267, terzo comma, TFUE – Imposizione a catena – Differenza di trattamento in funzione dello Stato membro di residenza della controllata di secondo livello – Rimborso dell’anticipo d’imposta indebitamente prelevato – Requisiti relativi alle prove che giustificano un siffatto rimborso – Limite massimo del diritto al rimborso – Discriminazione – Organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado – Obbligo di rinvio pregiudiziale)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland e W. Roels, agenti)
Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: E. de Moustier, A. Alidière e D. Colas, agenti)
Dispositivo
La Repubblica francese, avendo rifiutato di prendere in considerazione, per il calcolo del rimborso dell’anticipo d’imposta assolto da una società residente a titolo della distribuzione di dividendi versati da una società non residente tramite una controllata non residente, l’imposizione sugli utili alla base di tali dividendi subita da detta seconda società, sebbene il meccanismo nazionale di prevenzione della doppia imposizione economica consenta, nel caso di una catena di partecipazione prettamente interna, di neutralizzare l’imposizione a cui sono stati assoggettati i dividendi distribuiti da una società a ogni livello di tale catena di partecipazione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 49 e 63 TFUE.
Poiché il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) ha omesso di adire la Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi del procedimento di cui all’articolo 267, terzo comma, TFUE, al fine di stabilire se occorresse rifiutare di prendere in considerazione, per il calcolo del rimborso dell’anticipo d’imposta assolto da una società residente a titolo della distribuzione di dividendi versati da una società non residente tramite una controllata non residente, l’imposizione subita da tale seconda società sugli utili alla base di detti dividendi, sebbene l’interpretazione da esso accolta delle disposizioni del diritto dell’Unione nelle sentenze del 10 dicembre 2012, Rhodia (FR:CESSR:2012:317074.20121210), e del 10 dicembre 2012, Accor (FR:CESSR:2012:317075.20121210), non s’imponesse con un’evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 267, terzo comma, TFUE.
Per il resto, il ricorso è respinto.
4) La Commissione europea e la Repubblica francese sopporteranno ciascuna le proprie spese.
____________
1 GU C 293 del 4.9.2017.