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Ricorso proposto il 24 novembre 2023 — Usmanov / Consiglio

(Causa T-1117/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Richiedente Alisher Usmanov (Tashkent, Uzbekistan) (rappresentanti: D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto, V. Villante e M. Pirovano, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare:

la decisione (PESC) 2023/1767 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina1 , e

il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765 del Consiglio, del 13 settembre 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina1 , e

condannare il Consiglio alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente sullo snaturamento degli elementi di prova e dei fatti rilevanti, nonché sull’inattendibilità, sulla specificità e sull’efficacia probatoria degli elementi di prova invocati dal Consiglio.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e dell’obbligo di motivazione da parte del Consiglio.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali alla vita privata e alla proprietà.

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1 GU 2023, L 226, pag. 104.

1 GU 2023, L 226, pag. 3.