Language of document : ECLI:EU:T:2000:40

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

17 febbraio 2000 (1)

«Ricorso di annullamento — Politica comunitaria di ricerca e di sviluppo tecnologico — Programma MAST III — Decisione che adotta l'elenco delle proposte di azioni che possono fruire di un contributo comunitario —

Esclusione di una proposta dal finanziamento comunitario — Interesse ad agire — Non luogo a statuire»

Nella causa T-183/97,

Carla Micheli, Andrea Peirano, Carlo Nike Bianchi e Marinella Abbate, ricercatori presso l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ente pubblico di diritto italiano, con sede in Roma, con gli avv.ti Wilma Viscardini Donà, Mariano Paolin e Simonetta Donà, del foro di Padova, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. E. Arendt, 39, rue Mathias Hardt,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Eugenio de March, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor

Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione che adotta l'elenco delle proposte di azioni che possono fruire di un contributo comunitario nell'ambito del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle scienze e tecnologie marine (1994-1998), nella parte in cui comporta l'esclusione della proposta Posible, coordinata dalla signora Micheli, decisione comunicata con lettera dei servizi della Commissione datata 26 marzo 1997, ricevuta con fax 17 aprile 1997 e per posta il 20 maggio 1997,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dal signor R.M. Moura Ramos, presidente, dalla signora V. Tiili e dal signor P. Mengozzi, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 9 settembre 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ambito normativo e fatti all'origine della controversia

1.
    Con decisione 23 novembre 1994, 94/804/CE, il Consiglio ha adottato un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (in prosieguo: l'«RST») nel settore delle scienze e tecnologie marine (1994-1998), indicato anche con l'acronimo «MAST III» (GU L 334, pag. 59; in prosieguo: la «decisione 94/804»). Questo programma specifico si iscrive nel quarto programma quadro della Comunità europea per le azioni RST relative al periodo 1994-1998, adottato con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 26 aprile 1994, n. 1110/94/CE (GU L 126, pag. 1), come modificata dalla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 25 marzo 1996, n. 616/96/CE, in seguito all'adesione di

nuovi Stati membri all'Unione europea (GU L 86, pag. 69). Ai sensi dell'allegato III della decisione 94/804, il programma verrà realizzato sotto forma di azioni indirette di RST, proposte e condotte, in particolare, da terzi, per le quali la Comunità dà il suo contributo finanziario.

2.
    L'art. 2 della decisione 94/804 stabilisce «l'importo ritenuto necessario» per l'esecuzione del programma specifico 1994-1998 in una misura pari a 228 milioni di ECU. Questo importo è stato elevato a 243 milioni di ECU con la citata decisione n. 616/96. L'allegato II della decisione 94/804 prevede una «ripartizione indicativa» di tale importo tra quattro settori di ricerca. Il settore A riguarda le scienze marine, il settore B la ricerca marina e strategica, il settore C le tecnologie marine e il settore D le iniziative di sostegno.

3.
    In forza degli artt. 4-6 della decisione 94/804, la Commissione è incaricata dell'esecuzione del programma MAST III, nel limite degli stanziamenti fissati dall'autorità di bilancio per ogni esercizio. Ai sensi dell'art. 5 della decisione 94/804 la Commissione ha adottato nel 1994 un programma di lavoro, in conformità agli obiettivi enunciati dall'allegato I e alla ripartizione indicativa degli stanziamenti di cui all'allegato II di tale decisione. Questo programma esponeva in modo dettagliato, in particolare, gli obiettivi scientifici e tecnologici e le attività di ricerca da svolgere, nonché il calendario di attuazione. Quest'ultimo ha previsto un primo invito a presentare proposte per gli anni 1995 e 1996, e un secondo invito per gli anni 1997 e 1998. Un terzo invito a presentare proposte, concernente previsioni operative nel settore di mari ed oceani, è stato pubblicato successivamente (GU 1997, C 183, pag. 26).

4.
    A seguito del secondo invito a presentare proposte nell'ambito del programma MAST III, sono state presentate 214 proposte di azione. Tra queste ultime figura, nel settore A (scienze marine), la proposta intitolata «Stability and recovery of W. Mediterranean Posidonia oceanica beds: a large scale assessment», denominata anche «Posible», presentata dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), in qualità di ente coordinatore, con la partecipazione di altri tre enti europei.

5.
    Un compendio del metodo di esame e di valutazione delle proposte di azioni presentate nell'ambito dei programmi di ricerca e di sviluppo della Comunità è illustrato in due documenti denominati Guida blu e Libretto bianco, l'ultimo dei quali è stato inviato a titolo informativo ai partecipanti.

6.
    La procedura di valutazione delle proposte è disciplinata nel modo seguente. L'art. 7 della decisione 94/804 sottopone la valutazione delle azioni proposte — per quanto riguarda le azioni per le quali l'importo stimato della partecipazione della Comunità è pari o superiore a 0,35 milioni di ECU, o che includono una partecipazione di soggetti giuridici di paesi terzi o di organizzazioni internazionali

— nonché qualunque modifica nella ripartizione indicativa dell'importo stimato necessario alla procedura del comitato di programma prevista dall'art. 6 della stessa decisione. Come risulta dai summenzionati Libretto bianco e Guida blu, la procedura di selezione delle proposte di azioni si articola, in pratica, in due grandi tappe. Nel corso della prima tappa, ciascuna proposta è anzitutto oggetto di un esame in due fasi da parte di esperti indipendenti. Le proposte sono poi classificate dai servizi della Commissione in quattro categorie, sulla base dei punteggi loro assegnati da detti esaminatori esterni. Nella seconda tappa, i servizi della Commissione effettuano una selezione sulla scorta di tale classificazione ed elaborano un progetto di proposte che possono essere ammesse ad un finanziamento comunitario. Tale progetto è poi sottoposto al parere del comitato di programma, come istituito dall'art. 6 della decisione 94/804, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (in prosieguo: il «Comitato MAST)». Infine, la Commissione adotta l'elenco delle proposte da finanziare, qualora esso sia conforme al parere del comitato.

7.
    Nell'ambito della prima tappa, il Libretto bianco e la Guida blu precisano che l'esame delle proposte di azioni da parte degli esaminatori indipendenti si articola in due fasi. Nella prima fase, ciascuna proposta di azione viene esaminata da un gruppo di esperti incaricato di valutarne la qualità scientifica e tecnica. Questa fase è eliminatoria per le proposte che abbiano ottenuto meno di 70 punti. Nell'ambito della seconda fase, un gruppo ampliato di esaminatori, comprendente specialisti delle politiche scientifiche, del settore industriale e dirigenziale, o persone in possesso di esperienza in relazione agli aspetti economici, sociali o ambientali della proposta, valuta gli aspetti strategici, economici e politici della proposta. Queste due fasi si iniziano con un esame individuale delle proposte da parte di ciascun esperto, seguito da discussioni in seno al gruppo volte a trovare un accordo su una valutazione comune. Al termine di ciascuna di tali fasi, gli esaminatori redigono una relazione di valutazione o «relazione concordata» sulla proposta esaminata.

8.
    Dalla relazione concordata relativa alla proposta Posible risulta che quest'ultima ha ottenuto 73 punti nella prima fase e 26 nella seconda, totalizzando quindi 99 punti. Peraltro, un'altra proposta di azione, intitolata «The Arctic Ocean System in the Global Environment» (in prosieguo: l'«AOSGE»), aveva ottenuto soltanto 63 punti nell'ambito dell'esame di cui alla prima fase e, di conseguenza, per essa, nella relazione concordata firmata il 20 novembre 1996, era stato formulato un parere di non ammissione alla seconda fase di valutazione.

9.
    Tuttavia, è pacifico che, nel corso della prima fase, 18 delle 214 proposte di azione presentate alla Commissione sono state oggetto di una doppia valutazione della loro qualità scientifica e tecnica, da parte di gruppi di esperti diversi, sulla scorta di una disposizione della Guida blu, ai sensi della quale, «per garantire che la valutazione si svolga nel rispetto delle norme e in condizioni corrette, la Commissione può chiedere di far valutare nuovamente da parte di un altro gruppo di esperti dal 5 al 10% delle proposte. Qualora questa seconda valutazione dia

luogo ad uno scarto significativo rispetto alla prima, può essere prevista una terza valutazione». Secondo la Commissione, nel caso di specie, tale istituzione ha selezionato, prima di iniziare l'esame delle proposte, quelle che avrebbero formato oggetto di una doppia valutazione, designando una proposta ogni quindici sull'elenco delle proposte classificate in ordine alfabetico. Nel corso dell'udienza del procedimento sommario, la Commissione ha precisato, rispondendo a un quesito del presidente del Tribunale, che due proposte, tra cui la proposta AOSGE, sono state inoltre oggetto di una doppia valutazione a causa della loro ampiezza e della loro complessità.

10.
    Nel caso di specie, il gruppo di esperti incaricati della valutazione di controllo della proposta AOSGE ha attribuito a quest'ultima 82 punti nell'ambito della prima fase, e ha emesso un parere favorevole alla sua ammissione alla seconda fase nella relazione concordata firmata il 14 novembre 1996.

11.
    Considerato lo scarto significativo tra le valutazioni espresse nelle citate relazioni concordate del 14 e 20 novembre 1996, relative alla proposta AOSGE, i servizi della Commissione hanno deciso di sottoporre tale proposta a una terza valutazione nell'ambito della prima fase. Questa terza valutazione era stata affidata al gruppo di esperti incaricato della valutazione degli aspetti strategici, economici e politici della proposta AOSGE nell'ambito della seconda fase dell'esame. Dall'esame degli atti emerge che tale gruppo di esperti ha proceduto alla terza valutazione esaminando le prime due relazioni concordate relative alla proposta AOSGE. Esso ha preso in considerazione la media dei punteggi assegnati in dette due prime relazioni, per la prima fase, e ha attribuito 23 punti al progetto AOSGE per la seconda fase. Così, la proposta AOSGE ha ottenuto 73 punti nell'ambito della prima fase, totalizzando 96 punti nel corso della prima tappa della valutazione.

12.
    Nell'ambito della seconda tappa della valutazione, i servizi della Commissione hanno effettuato una selezione delle proposte di azioni da finanziare e hanno elaborato un progetto di decisione comprendente un elenco principale e un elenco di riserva. La selezione delle proposte e l'organizzazione dei due elenchi si basavano sul punteggio che era stato assegnato alle proposte dagli esperti indipendenti al termine della prima tappa. A tal proposito, la sola eccezione riguardava la proposta AOSGE che, alla luce della sua importanza strategica in un settore ove nessun'altra proposta era stata finanziata, era stata collocata nell'elenco di riserva in una posizione migliore di altre proposte dello stesso settore, benché queste ultime avessero ottenuto un punteggio superiore.

13.
    Il comitato MAST ha approvato il progetto di elenco principale presentato dai servizi della Commissione. Quanto al progetto di elenco di riserva, dai documenti agli atti emerge che esso è stato approvato dopo la sua modifica da parte dei servizi della Commissione, che, tenuto conto della volontà del comitato di meglio equilibrare le proposte di azioni dell'elenco di riserva tra i principali settori A, B, C e D del programma MAST III, hanno depennato da detto elenco le ultime

cinque proposte di azioni appartenenti al settore A, fra cui la proposta Posible, aggiungendo una proposta appartenente all'area C.

14.
    In seguito, la Commissione ha adottato la sua decisione che stabilisce l'elenco delle proposte di azioni che possono fruire di un contributo comunitario nell'ambito del programma specifico di RST nel settore delle scienze e tecnologie marine (1994-1998) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Di queste proposte, 58 sono state iscritte nell'elenco principale delle proposte ammesse a fruire di un contributo comunitario e le altre 15 sono state inserite in un elenco di riserva.

15.
    Ai sensi dell'art. 2 della decisione impugnata, le proposte di azione incluse nell'elenco di riserva potranno ottenere un finanziamento comunitario «qualora restino disponibili stanziamenti di bilancio dopo l'esaurimento degli stanziamenti di impegno utilizzati per le azioni incluse nell'elenco principale, in particolare nel caso di abbandono di azioni incluse in tali elenchi, nel caso in cui la negoziazione relativa ai contratti dia luogo ad importi inferiori a quelli previsti nella decisione, in caso di inadempimento delle loro obbligazioni da parte dei partecipanti a contratti, nel caso in cui stanziamenti supplementari venissero attribuiti dall'autorità di bilancio o in caso di ricollocazione delle dotazioni di bilancio all'interno di unastessa voce. Il ricorso all'elenco [di riserva] avverrà secondo l'ordine di priorità ivi previsto e secondo l'obiettivo del programma specifico, nonché in funzione dello stato di avanzamento delle negoziazioni contrattuali e degli importi resisi disponibili».

16.
    In una lettera del 26 marzo 1997, inviata alla signora Micheli e pervenuta il 20 maggio 1997, il direttore della direzione D, «azioni di RST: scienze e tecnologie marine», della Direzione generale «Affari scientifici, ricerca e sviluppo» (DG XII), ha informato l'ENEA che, a seguito di una valutazione da parte di esperti indipendenti e della consultazione del comitato MAST, la proposta Posible era stata esclusa da ogni contributo finanziario nell'ambito di tale programma. La Commissione spiegava di essere stata costretta a selezionare un ristretto numero di proposte di azioni da finanziare in ragione dei limitati stanziamenti di bilancio disponibili.

Procedimento e conclusioni delle parti

17.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 giugno 1997, la signora C. Micheli, i signori A. Peirano e C.N. Bianchi, nonché la signora M. Abbate, tutti ricercatori presso l'ENEA, hanno presentato il ricorso in esame.

18.
    Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale in pari data, i ricorrenti hanno chiesto inoltre, ai sensi dell'art. 185 del Trattato CE (divenuto art. 242 CE), la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, con la quale si è adottato l'elenco principale e l'elenco di riserva delle azioni da finanziare nell'ambito del programma MAST III, e, di conseguenza, del provvedimento di esclusione della proposta Posible da tale finanziamento. In subordine, essi

chiedevano la sospensione dell'esecuzione parziale della decisione impugnata, nella parte in cui adotta l'elenco di riserva. Con ordinanza 26 settembre 1997, il presidente del Tribunale ha respinto l'istanza di provvedimenti urgenti.

19.
    Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 agosto 1997, la Commissione ha sollevato un'eccezione d'irricevibilità, conformemente all'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. I ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni scritte, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 ottobre 1997. Con ordinanza 13 gennaio 1998, la Prima Sezione del Tribunale ha deciso di riunire al merito l'esame dell'eccezione d'irricevibilità e ha invitato la Commissione a presentare il proprio controricorso.

20.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, le parti sono state invitate a rispondere per iscritto a taluni quesiti prima dell'udienza.

21.
    Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza svoltasi il 9 settembre 1999.

22.
    I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

—    dichiarare il ricorso ricevibile;

—    annullare la decisione relativa all'approvazione delle proposte ammesse al beneficio del finanziamento comunitario o giudicate ammissibili, nell'ambito del programma MAST III e, di conseguenza, annullare la decisione d'esclusione della proposta Posible;

—    condannare la Commissione alle spese.

23.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

—    dichiarare il ricorso irricevibile e infondato;

—    condannare i ricorrenti alle spese.

In diritto

Argomenti delle parti

24.
    La convenuta contesta la ricevibilità del ricorso, sostenendo che i ricorrenti non sono i destinatari della decisione impugnata e che quest'ultima non li riguarda direttamente. Essa rammenta che la proposta Posible è stata presentata dall'ENEA, quale coordinatore, e da altri tre partecipanti. In caso di approvazione della proposta e della sua iscrizione nell'elenco principale, tali enti sarebbero stati

i destinatari del finanziamento corrisposto dalla Commissione. I ricorrenti non potrebbero, in quanto tali, essere considerati destinatari diretti della decisione di escludere la proposta Posible da un eventuale finanziamento comunitario.

25.
    Infatti, la situazione dei ricorrenti sarebbe sostanzialmente identica a quelle di un lavoratore subordinato di un'impresa, o di qualsiasi altra persona che collabora con un'impresa, che dichiari di avere un proprio interesse distinto da quello dell'impresa di cui trattasi. Ammettere la ricevibilità del presente ricorso equivarrebbe a riconoscere che tutte le persone che, a livelli diversi, dipendono o cooperano con un ente che ha presentato una proposta diretta ad ottenere un finanziamento comunitario sono interessate direttamente dalla decisione di diniego di tale finanziamento.

26.
    I ricorrenti sostengono che la decisione impugnata li riguarda direttamente e individualmente, benché essi non ne siano i destinatari. La proposta Posible sarebbe stata concepita ed elaborata dalla signora Carla Micheli, in collaborazione con altri ricercatori italiani e stranieri. I ricorrenti sarebbero tutti esplicitamente e nominativamente menzionati nella proposta e le qualifiche e le esperienze professionali di ognuno dei ricercatori che hanno collaborato all'elaborazione della proposta avrebbero un'incidenza diretta sulla valutazione del suo valore scientifico. Essi avrebbero pertanto un interesse distinto rispetto a quello dell'ENEA nella realizzazione della proposta.

27.
    La situazione dei ricorrenti non sarebbe identica a quella di un lavoratore subordinato di un'impresa, poiché i ricercatori dipendenti dell'ENEA avrebbero un interesse diretto ed immediato al finanziamento comunitario delle proposte alle quali essi partecipano. L'ottenimento di un finanziamento per le proposte di cui sono i promotori inciderebbe direttamente sull'evoluzione della loro carriera, sull'attribuzione di premi di produttività e di altri vantaggi e sull'acquisizione di prestigio professionale e di notorietà nel settore scientifico.

28.
    Nel merito della causa, i ricorrenti deducono quattro motivi a sostegno delle loro conclusioni. In primo luogo, sostengono che il procedimento seguito dalla Commissione è viziato da sviamento di potere e da violazione del principio di non discriminazione in quanto la proposta AOSGE, che ha ottenuto 96 punti, è stata iscritta nell'elenco di riserva, mentre la proposta Posible ne è stata esclusa, nonostante avesse ottenuto dalla valutazione degli esperti un punteggio superiore (99 punti).

29.
    Con il secondo motivo, essi deducono una violazione dell'obbligo di motivazione e del principio di trasparenza. Affermano che la Commissione non ha chiarito i motivi che giustificano il riesame al quale è stata sottoposta la proposta AOSGE, nella prima fase della prima tappa, e che essa avrebbe dovuto motivare specificamente l'iscrizione di tale proposta nell'elenco di riserva.

30.
    Con il terzo motivo i ricorrenti contestano l'inesistenza di fondi disponibili per finanziare proposte che rientrano nell'elenco di riserva, sostenendo che la Commissione ha effettuato un trasferimento di fondi dal settore A verso altri settori del programma. Essi adducono una violazione del principio di trasparenza e dell'art. 7 della decisione 94/804 del Consiglio, che prevede che qualsiasi adeguamento della ripartizione indicativa dell'importo ritenuto necessario che figura nell'allegato II di tale decisione sia adottato secondo la procedura del comitato di gestione prevista dall'art. 6 della medesima decisione.

31.
    Il quarto motivo si basa su una violazione del principio di obiettività e di indipendenza, poiché sono stati ammessi all'interno del comitato MAST due rappresentanti degli Stati membri che sarebbero, peraltro, ricercatori presso istituti di ricerca che hanno presentato proposte di azioni ai sensi del programma MAST III.

32.
    La convenuta contesta la fondatezza dei motivi dei ricorrenti e conclude per il rigetto del ricorso.

Giudizio del Tribunale

33.
    Anzitutto occorre delimitare l'oggetto del ricorso in esame. A tal proposito si deve notare che i ricorrenti si limitano a contestare, da un lato, l'esito della proposta Posible e, dall'altro, il trattamento particolare che sarebbe stato riservato alla proposta AOSGE. Essi non rimettono in discussione tutto il procedimento di valutazione e il risultato cui esso è pervenuto per le altre proposte, in particolare quanto alla costituzione dell'elenco principale. Peraltro, non ricusano le relazioni concordate riguardanti la proposta Posible e, in particolare, la votazione finale di 99 punti ottenuta da tale progetto. Va pertanto constatato che, nel ricorso di cui trattasi, i ricorrenti contestano la decisione impugnata solo in quanto essa comporta l'esclusione della proposta Posible dall'elenco di riserva.

34.
    Il Tribunale considera che occorre anzitutto esaminare l'esistenza di un interesse ad agire per i ricorrenti, poiché, in sua mancanza, non occorre esaminare se essi siano direttamente e individualmente interessati dalla decisione impugnata, ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE).

35.
    I ricorrenti adducono due tipi d'interesse ad agire nel ricorso: l'interesse che deriva dalla realizzazione della proposta Posible — dovuto al fatto che il contributo comunitario sarebbe essenziale per la sua realizzazione — e l'interesse relativo alla difesa del loro prestigio scientifico — che discende dall'iscrizione di tale proposta nell'elenco di riserva, in quanto elenco di progetti che la Comunità ha ritenuto meritevoli di un aiuto finanziario.

36.
    Per quanto riguarda l'interesse dei ricorrenti relativo alla difesa del loro prestigio scientifico, occorre rammentare che la selezione delle proposte di azioni da

finanziare viene effettuata secondo una procedura che comporta due tappe (v. supra, punti 6 e 7).

37.
    Nell'ambito della prima tappa, il Libretto bianco e la Guida blu precisano che l'esame di ciascuna proposta di azione da parte degli esperti indipendenti si articola in due fasi. Nella prima fase, eliminatoria, ciascuna proposta viene esaminata dagli esperti sotto il profilo della qualità scientifica e tecnica. Nell'ambito della seconda fase, un gruppo ampliato di esaminatori ne valuta gli aspetti strategici, economici e politici.

38.
    Nell'ambito della seconda tappa, i servizi della Commissione effettuano una selezione delle proposte ed elaborano un progetto dell'elenco di proposte che possono essere finanziate, che è sottoposto, per parere, al comitato MAST. Tale selezione si effettua, in particolare, in base ai punteggi attribuiti dagli esperti in occasione della prima tappa. Tuttavia, tale selezione si effettua anche in base ad altri criteri, come quelli relativi alla divisione dei fondi di bilancio tra i settori del programma, all'equilibrio tra i diversi obiettivi del programma di RST e, inoltre, alla necessità di evitare doppioni. Tali criteri sono menzionati alla pagina 10 del Libretto bianco, che è stato fornito a tutti gli interessati, compresi i ricorrenti.

39.
    Ne consegue che la scelta delle proposte che possono essere finanziate non è effettuata esclusivamente in base a criteri relativi al loro valore scientifico. Inoltre, trattandosi di un invito a proposte che si inserisce nell'ambito di un programma, approvato da una istituzione, che persegue interessi comunitari concreti e non l'ottenimento di un premio accademico, è normale che non rilevi il valore scientifico delle persone che hanno presentato una proposta, in quanto la selezione delle proposte deve necessariamente prendere in considerazione, oltre alla loro qualità scientifica, la loro corrispondenza con gli obiettivi del programma.

40.
    Di conseguenza, nella fattispecie, si deve considerare che i ricorrenti non hanno interesse ad agire per quanto riguarda la difesa del loro prestigio scientifico, dato che, nell'ambito della procedura di scelta dei progetti che possono essere finanziati, la loro capacità scientifica non è stata presa in considerazione, direttamente o indirettamente, in occasione dell'esclusione della loro proposta dall'elenco di riserva (v. supra, punto 13). Per di più, si può anche osservare che, nella prima fase della prima tappa, riguardante l'esame degli aspetti scientifici e tecnici delle proposte, la proposta Posible, dal canto suo, è stata oggetto di una valutazione positiva, in quanto ha superato il punteggio necessario per passare alla fase successiva. Il valore scientifico della proposta Posible non era quindi, in tale misura, in discussione.

41.
    Per quanto riguarda l'interesse che deriva dalla realizzazione della proposta Posible, occorre rammentare che i ricorrenti contestano, col loro primo motivo, la validità della decisione impugnata nella parte in cui essa comporta l'esclusione della proposta Posible. Contestano parimenti il trattamento di favore accordato alla

proposta AOSGE, che sarebbe stata iscritta in tale elenco nonostante avesse ricevuto un punteggio inferiore a quello ottenuto dalla proposta Posible.

42.
    Si deve, di conseguenza, in limine, anzitutto verificare in quale misura l'iscrizione della proposta Posible nell'elenco di riserva avrebbe permesso il suo finanziamento nell'ambito del programma MAST III e, pertanto, la sua realizzazione.

43.
    Occorre sottolineare a tal proposito che, anche se i ricorrenti non erano in grado di saperlo al momento della presentazione del ricorso, risulta che, secondo leinformazioni fornite dalla Commissione in risposta ad un quesito del Tribunale, tutte le proposte che fanno parte dell'elenco principale adottato in seguito al secondo invito sono state finanziate, e che non si è potuto prendere in esame il finanziamento di alcuna proposta dell'elenco di riserva. Infatti, il finanziamento di proposte iscritte nell'elenco di riserva era, in linea di principio, previsto soltanto nel caso in cui alcune proposte dell'elenco principale non fossero state realizzate e, di conseguenza, qualora taluni fondi assegnati in relazione al secondo invito si fossero resi disponibili (v. supra, punto 15).

44.
    Ne consegue che la tesi su cui si basa il primo motivo dei ricorrenti è inefficace nella parte in cui mira alla realizzazione della proposta Posible, poiché, anche se gli argomenti dei ricorrenti venissero accolti, e qualora, pertanto, la proposta Posible fosse iscritta nell'elenco di riserva, e in una posizione più favorevole rispetto alla proposta AOSGE, i fondi destinati al secondo invito erano, in ogni caso, esauriti. In tale misura, i ricorrenti non hanno più interesse a chiedere l'annullamento della decisione impugnata nella parte in cui comporta l'esclusione di tale proposta, poiché non sussiste più la possibilità di ottenere un finanziamento per la proposta Posible.

45.
    Tuttavia, poiché i ricorrenti hanno sostenuto che l'esaurimento dei fondi disponibili, in relazione al secondo invito, per finanziare l'elenco di riserva, risulta da una violazione delle norme vigenti, occorre proseguire l'analisi sull'esistenza dell'interesse ad agire da parte dei ricorrenti.

46.
    E' vero che l'attuazione delle proposte ammesse al finanziamento comunitario nell'ambito del secondo invito non ha esaurito tutti i fondi del programma MAST III e che, successivamente a tale invito, la Commissione ha fatto pubblicare un terzo invito (v. supra, punto 3). Di conseguenza, supponendo che si ammetta che la proposta Posible si dovesse iscrivere nell'elenco di riserva, come sostengono i ricorrenti, questi ultimi potrebbero affermare di avere un interesse ad agire, purché rimangano fondi disponibili sufficienti dopo l'assegnazione effettuata in base al primo e al secondo invito.

47.
    Di conseguenza, va accertato se la mancanza di fondi per finanziare l'elenco di riserva del secondo invito (dopo l'attuazione delle proposte incluse nell'elenco

principale) fosse o meno il risultato di una violazione da parte della Commissione delle norme vigenti in materia.

48.
    A tal proposito, con il terzo motivo, i ricorrenti affermano, sostanzialmente, che la Commissione ha irregolarmente sottratto i fondi disponibili per il finanziamento delle proposte valide presentate in seguito al secondo invito e li ha destinati a progetti presentati in seguito al terzo invito, che non si sarebbe dovuto pubblicare.

49.
    Essi deducono, a tal proposito, una violazione dell'art. 7 della decisione 94/804, con la quale è stato adottato il programma MAST III. Tale disposizione prescrive che qualsiasi modifica della ripartizione dei fondi tra i diversi settori, prevista indicativamente nell'allegato II di tale decisione, sia adottata secondo la procedura del comitato MAST, prevista dall'art. 6 della medesima decisione. Inoltre, essi contestano la validità del terzo invito e, pertanto, dell'uso dei fondi disponibili per tale invito.

50.
    Non si può accogliere l'argomento dei ricorrenti neanche su tale punto. E' sufficiente constatare la fondatezza, in diritto, delle decisioni della Commissione che sono all'origine della mancanza di fondi per finanziare l'elenco di riserva del secondo invito, e, in particolare, della decisione che dà corso al terzo invito (v. supra, punto 3).

51.
    Infatti, da un lato, il terzo invito di gara riguardava le previsioni operative nel settore dei mari e degli oceani, materia che il programma di lavoro aveva considerato come prioritaria. Orbene, in questa materia non vi era ancora un numero sufficiente di proposte che avessero ottenuto un finanziamento nell'ambito dei primi due inviti. D'altra parte, occorre segnalare che la Commissione ha deciso di realizzare il terzo invito su richiesta del comitato MAST, in applicazione di un procedimento identico a quello necessario per la modifica della ripartizione indicativa dei fondi.

52.
    Pertanto, poiché il terzo invito di proposte rientra negli obiettivi prioritari del programma di lavoro e la sua approvazione era stata decisa seguendo la procedura adeguata, si deve considerare che l'attribuzione dei fondi che ne consegue è stata effettuata in conformità con le norme vigenti, e che la corrispondente mancanza di fondi per finanziare l'elenco di riserva del secondo invito non è viziata da invalidità.

53.
    In tali circostanze, per quanto riguarda l'interesse dei ricorrenti a vedere realizzata la proposta Posible, dato che non vi sono più fondi disponibili per finanziare l'elenco di riserva del secondo invito e tale mancanza di fondi non è il risultato di una violazione delle norme vigenti, si deve concludere che i ricorrenti non hanno più interesse all'annullamento della decisione impugnata nella parte in cui comporta l'esclusione della detta proposta dall'elenco di riserva.

54.
    Da tutto quanto precede risulta che, senza che il Tribunale debba pronunciarsi sugli altri motivi dedotti dalle parti, in mancanza di un interesse ad agire dei ricorrenti contro la decisione impugnata, non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

Sulle spese

55.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. Nella specie, il Tribunale ritiene equo, in base a una corretta valutazione dei fatti di causa, che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)    Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Moura Ramos
Tiili
Mengozzi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 febbraio 2000.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

V. Tiili


1: Lingua processuale: l'italiano.

Racc.