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Ricorso proposto il 22 novembre 2023 – Slovak Telekom / Commissione

(Causa T-1092/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Slovak Telekom a.s. (Bratislava, Slovacchia) (rappresentante: J. Azud, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

condannare l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, a versare alla ricorrente il risarcimento dell'importo di EUR 112525,77 per il danno subito o, in subordine, qualora il Tribunale non conceda il risarcimento di tale importo, condannare l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, a versare alla ricorrente un altro risarcimento dell'importo ritenuto adeguato dal Tribunale;

disporre che il risarcimento accordato dal Tribunale alla ricorrente a carico dell'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, sia maggiorato degli interessi di mora annui al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le sue principali operazioni di rifinanziamento alla data di presentazione del presente ricorso, aumentato di tre punti e mezzo, a partire dalla data in cui la ricorrente ha presentato il presente ricorso al Tribunale e fino al suo completo pagamento da parte della Commissione o, in subordine, se tali interessi di mora non sono concessi dal Tribunale, ordinare all'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, che il risarcimento concesso dal Tribunale alla ricorrente sia aumentato di un'altra somma di interessi di mora ritenuta appropriata dal Tribunale;

condannare l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sul fatto che, secondo la decisione nelle cause Deutsche Telekom/Commissione1 , Printeos/Commissione2 e le decisioni correlate a cui tali sentenze fanno riferimento, la corretta esecuzione della decisione di annullamento del Tribunale ai sensi dell'articolo 266, paragrafo 1, TFUE deve comprendere anche il pagamento degli interessi di mora alla ricorrente da parte della Commissione. Ciò significa che, dopo l'annullamento di una parte dell'ammenda inflitta dalla Commissione alla ricorrente, la Commissione era tenuta, ai sensi dell'articolo 266, paragrafo 1, TFUE, a rimborsare alla ricorrente non solo la parte annullata dell'ammenda per un importo di 776,037 euro, ma anche gli interessi di mora relativi all'ammenda rimborsata.

Il mancato rimborso di tali interessi di mora da parte della Commissione ha rappresentato una grave violazione dell'articolo 266, paragrafo 1, TFUE e ha stabilito la responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 266, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 340, paragrafo 2, TFUE, e autorizza la ricorrente a presentare il presente ricorso ai sensi dell'articolo 268 TFUE per il risarcimento del danno subito consistente negli interessi di mora non pagati.

La ricorrente sostiene che, contrariamente all'obiezione della Commissione, il suo diritto al pagamento degli interessi di mora non è pregiudicato dall'articolo 90, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato1 , e l'importo degli interessi di mora deve essere calcolato per analogia con l'articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato.

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1 Sentenza del 19 gennaio 2022, Deutsche Telekom AG/Commissione (T-610/19, EU:T:2022:15).

1 Sentenze del 12 febbraio 2019, Printeos/Commissione (T-201/17, EU:T:2019:81) e del 20 gennaio 2021, Commissione/Printeos (C-301/19 P, EU:C:2021:39).

1 Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 362, pag.1).