Language of document : ECLI:EU:T:2015:393

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

19 giugno 2015

Causa T‑88/13 P

Z

contro

Corte di giustizia dell’Unione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Imparzialità del Tribunale della funzione pubblica – Istanza di ricusazione di un giudice – Riassegnazione – Interesse del servizio – Regola della corrispondenza tra il grado e l’impiego – Articolo 7, paragrafo 1, dello Statuto – Procedimento disciplinare – Diritti della difesa»

Oggetto: Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione), del 5 dicembre 2012, Z/Corte di giustizia (F‑88/09 e F‑48/10, Racc. FP, EU:F:2012:171), diretta all’annullamento di tale sentenza.

Decisione: La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione), Z/Corte di giustizia (F‑88/09 e F‑48/10, Racc. FP, EU:F:2012:171), è annullata nella parte in cui respinge in quanto inconferente il motivo, presentato nella causa F‑48/10, vertente sull’incompetenza del comitato per i reclami e sull’illegittimità dell’articolo 4 della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 4 maggio 2004 relativa all’esercizio dei poteri demandati dallo Statuto dei funzionari dell’Unione europea all’autorità con i poteri di nomina nonché dal Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea all’autorità abilitata a concludere i contratti d’assunzione. L’impugnazione è respinta quanto al resto. Il ricorso nella causa F‑48/10 è respinto nella parte in cui era fondato sul motivo vertente sull’incompetenza del comitato per i reclami e sull’illegittimità dell’articolo 4 della decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea del 4 maggio 2004 relativa all’esercizio dei poteri demandati dallo Statuto dei funzionari dell’Unione europea all’autorità con i poteri di nomina nonché dal Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea all’autorità abilitata a concludere i contratti d’assunzione. Relativamente alle spese afferenti alla presente causa, Z sopporterà tre quarti delle spese sostenute dalla Corte di giustizia e tre quarti delle proprie spese e la Corte di giustizia sopporterà un quarto delle proprie spese e un quarto delle spese sostenute da Z.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Decisione di rigetto di un reclamo – Rigetto puro e semplice – Atto confermativo – Irricevibilità

(Statuto dei funzionari, art. 91, § 1)

2.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Reclamo rivolto contro un atto che è oggetto di un ricorso contenzioso – Irrilevanza quanto all’obbligo di esame da parte dell’amministrazione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Corte di giustizia dell’Unione europea – Obbligo di indipendenza dei giudici dell’Unione – Portata – Esercizio di funzioni attinenti all’amministrazione interna dell’istituzione – Ammissibilità

(Statuto della Corte di giustizia, art. 4)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 141)

Riferimento:

Corte: ordinanza del 16 giugno 1988, Progoulis/Commissione, 371/87, Racc., EU:C:1988:317, punto 17

Tribunale: sentenze del 2 marzo 2004, Di Marzio/Commissione, T‑14/03, Racc. FP, EU:T:2004:59, punto 54; del 21 settembre 2011, Adjemian e a./Commissione, T‑325/09 P, Racc., EU:T:2011:506, punto 32, e del 21 maggio 2014, Mocová/Commissione, T‑347/12 P, Racc. (Per estratto), EU:T:2014:268, punto 34

2.      Per quanto riguarda il procedimento di reclamo istituito dall’articolo 90 dello Statuto, il reclamante deve poter far sindacare dal giudice dell’Unione la legittimità della decisione di rigetto del reclamo e non soltanto quella dell’atto iniziale oggetto del reclamo.

Infatti, l’interesse del reclamante a che il procedimento di reclamo sia condotto in modo regolare, e dunque a che la decisione recante rigetto del suo reclamo sia annullata in caso di irregolarità, deve essere valutato autonomamente e non in connessione con l’eventuale ricorso proposto avverso l’atto iniziale, oggetto del reclamo. Se così non fosse, l’interessato non potrebbe mai far valere le irregolarità del procedimento di reclamo, quantunque l’abbiano privato del beneficio di un regolare riesame precontenzioso della decisione dell’amministrazione, ogniqualvolta sia proposto un ricorso contenzioso contro l’atto iniziale avverso il quale è diretto il reclamo. Egli perderebbe in tal modo il beneficio di un procedimento che ha lo scopo di consentire e favorire una composizione amichevole della controversia sorta fra il funzionario e l’amministrazione e di obbligare l’autorità da cui dipende il funzionario a riesaminare la propria decisione, nel rispetto delle norme, alla luce delle eventuali obiezioni di quest’ultimo.

(v. punti 144‑146)

Riferimento:

Tribunale: sentenza Mocová/Commissione, EU:T:2014:268, punto 38

3.      L’articolo 4, primo comma, dello Statuto della Corte, a norma del quale «[i] giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa» è volto a garantire l’indipendenza dei giudici, sia durante che dopo l’esercizio delle loro funzioni, in particolare rispetto agli Stati membri o ad altre istituzioni dell’Unione. Gli altri commi dell’articolo 4 dello Statuto della Corte sono parimenti espressione di tale intento di preservare l’indipendenza dei giudici.

Non si può, tuttavia, desumere dall’articolo 4, primo comma, dello Statuto della Corte, l’impossibilità di esercitare funzioni relative all’amministrazione interna dell’istituzione. L’esercizio, da parte dei giudici, di funzioni amministrative interne all’istituzione non mina infatti la loro indipendenza e consente di garantire l’autonomia amministrativa dell’istituzione.

(v. punto 167)