Language of document : ECLI:EU:T:2016:162

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

14 marzo 2016 (*)

«Procedura – Liquidazione delle spese – Rappresentanza di un’istituzione da parte di un avvocato»

Nella causa T‑86/13 P-DEP,

Diana Grazyte, residente a Utena (Lituania), rappresentata da R. Guarino, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da J. Currall e G. Gattinara, successivamente da G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese a seguito della sentenza del 25 settembre 2014, Grazyte/Commissione (T‑86/13 P, Racc. FP, EU:T:2014:815),

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger, presidente, M. Prek e G. Berardis (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 febbraio 2013, la sig.ra Diana Grazyte proponeva impugnazione, a norma dell’articolo 9 dell’allegato I allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, chiedendo l’annullamento della sentenza del 5 dicembre 2012, Grazyte/Commissione (F‑76/11, Racc. FP, EU:F:2012:173), con cui il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il suo ricorso volto, segnatamente, all’annullamento della decisione dell’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO), del 25 agosto 2010, di negarle il beneficio dell’indennità di dislocazione prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).

2        Con sentenza del 25 settembre 2014, Grazyte/Commissione (T‑86/13 P, Racc. FP, EU:T:2014:815), il Tribunale ha respinto l’impugnazione e ha condannato la sig.ra Grazyte a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito di tale causa.

3        Con lettera del 6 febbraio 2015, la Commissione ha comunicato alla sig.ra Grazyte che l’importo richiesto, in particolare a titolo delle spese relative al procedimento di impugnazione, era pari a EUR 7 367 corrispondente, da un lato, alla prestazioni fornite dall’avv. A. Dal Ferro, valutate pari a EUR 7 000 versati, con ordini di pagamento del 20 giugno 2013, 5 novembre 2013 e 28 luglio 2014, in forza di un contratto di assistenza giuridica datato 22 marzo 2013, e su presentazione delle fatture corrispondenti del 3 giugno 2013, 7 ottobre 2013 e 1° luglio 2014 e, dall’altro, alle spese di missione valutate pari a EUR 367, sostenute dall’agente della Commissione che aveva partecipato all’udienza del 10 giugno 2014 nella causa T‑86/13 P, Grazyte/Commissione.

4        Con messaggio di posta elettronica del 23 aprile 2015, la sig.ra Grazyte ha reso noto alla Commissione che essa considerava eccessivo l’importo richiesto a titolo di spese ripetibili e ha invitato quest’ultima, tenuto conto della propria situazione professionale e familiare, a riconsiderare l’importo richiesto.

5        Con messaggio di posta elettronica del 15 giugno 2015, la Commissione ha informato la sig.ra Grazyte di non poter riconsiderare gli importi di cui era stato chiesto il pagamento, segnalando al contempo la possibilità di chiedere la rateizzazione del medesimo.

6        Con messaggio di posta elettronica del 18 giugno 2015, il difensore della sig.ra Grazyte ha confermato il disaccordo di quest’ultima sugli importi richiesti e ha invitato la Commissione a proporre domanda di liquidazione delle spese dinanzi al Tribunale.

7        Poiché non era stato raggiunto alcun accordo tra le parti in merito alle spese ripetibili, la Commissione ha proposto, con atto depositato il 17 settembre 2015 presso la cancelleria del Tribunale, a norma dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la presente domanda di liquidazione delle spese, mediante la quale essa invitava il Tribunale a:

–        fissare a EUR 7 367 l’importo delle spese ripetibili a suo favore nella causa decisa dalla sentenza Grazyte/Commissione, citata nel precedente punto 2 (EU:T:2014:815);

–        applicare a detto importo gli interessi di mora, a decorrere dalla data di pronuncia dell’ordinanza che deciderà sulla presente domanda fino alla data di effettivo pagamento, da calcolare sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea (BCE) per le operazioni principali di rifinanziamento e in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti percentuali e mezzo;

–        condannare la sig.ra Grazyte alle spese del presente procedimento di liquidazione delle spese.

8        Nelle osservazioni depositate presso la cancelleria del Tribunale il 23 ottobre 2015, la sig.ra Grazyte ha chiesto al Tribunale di ridurre l’importo delle spese considerate ripetibili e di condannare la Commissione a sopportare integralmente le spese del presente procedimento.

 In diritto

 Sulla fondatezza della domanda di liquidazione delle spese

 Sulla ripetibilità delle spese sostenute dalla Commissione

9        Ai sensi dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti ai fini del procedimento, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno e il compenso dell’agente, del consulente o dell’avvocato.

10      Secondo costante giurisprudenza riguardante la disposizione equivalente del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, da tale disposizione discende che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle che sono state indispensabili a tal fine (v. ordinanza del 28 maggio 2013, Marcuccio/Commissione, T‑278/07 P‑DEP, Racc., EU:T:2013:269, punto 11 e giurisprudenza ivi citata).

11      Inoltre, in mancanza di disposizioni di diritto dell’Unione di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto generare in capo agli agenti o ai difensori intervenuti e degli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti (ordinanza Marcuccio/Commissione, punto 10 supra, EU:T:2013:269, punto 12).

12      Nel determinare le spese ripetibili il Tribunale tiene conto di tutte le circostanze della causa sino al momento della firma dell’ordinanza di liquidazione delle spese, incluse le spese indispensabili riguardanti il procedimento di liquidazione delle spese (ordinanza Marcuccio/Commissione, punto 10 supra, EU:T:2013:269, punto 13).

13      A tal proposito, come risulta dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte, applicabile dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, dello stesso Statuto, le istituzioni dell’Unione sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Il compenso di quest’ultimo rientra quindi nella nozione di spese indispensabili sostenute per la causa, senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che siffatta assistenza fosse oggettivamente giustificata. Pertanto, pur se la circostanza che la Commissione si sia avvalsa di due agenti e un avvocato esterno è priva di conseguenze riguardo alla potenziale ripetibilità di tali spese, nulla permettendo di escluderle per principio, essa può avere un’influenza sulla determinazione dell’importo finale da recuperare a titolo delle spese sostenute ai fini della causa (v. ordinanza Marcuccio/Commissione, punto 10 supra, EU:T:2013:269, punto 14 e giurisprudenza ivi citata).

14      Qualsiasi altra valutazione che subordinasse il diritto di un’istituzione di reclamare in tutto o in parte gli onorari versati a un avvocato alla prova di una necessità «oggettiva» di ricorrere alle sue prestazioni costituirebbe in realtà una limitazione indiretta della libertà garantita dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte e implicherebbe per il giudice dell’Unione il dovere di sostituire la propria valutazione a quella delle istituzioni e degli organi responsabili dell’organizzazione dei loro servizi. Orbene, un tale compito non è compatibile né con l’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte, né con il potere di organizzazione interna di cui godono le istituzioni e gli organi dell’Unione nella gestione delle loro cause dinanzi ai giudici dell’Unione. Per contro, la presa in considerazione dell’intervento di uno o più agenti a fianco dell’avvocato in questione si concilia con il potere di valutazione conferito al giudice dell’Unione nell’ambito di un procedimento di liquidazione delle spese a norma dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura (v., in tal senso, ordinanza del 16 settembre 2013, Marcuccio/Commissione, T‑9/09 P‑DEP, EU:T:2013:506, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

15      Di conseguenza, dalla natura delle spese richieste si evince che esse hanno carattere ripetibile.

16      Tale conclusione non è inficiata dall’argomento della sig.ra Grazyte volto a contestare l’effettività delle spese in quanto l’avvocato esterno della Commissione avrebbe avuto, in sostanza, un ruolo marginale nell’elaborazione degli atti depositati da quest’ultima nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale. A sostegno della propria asserzione, la sig.ra Grazyte indica, in particolare, che gli atti della Commissione non sono stati firmati dall’avvocato, ma soltanto dall’agente della Commissione e non contengono alcun riferimento a una qualsiasi collaborazione di un avvocato esterno.

17      A tal riguardo, si deve osservare che discende dall’articolo 43, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 138, paragrafo 1, secondo comma, di tale medesimo regolamento, che l’originale di ogni atto processuale deve essere sottoscritto dall’agente o dall’avvocato della parte. Orbene, nel caso di specie, la comparsa di risposta e la controreplica depositate dalla Commissione nella causa T‑86/13 DEP recano la firma dell’agente di tale istituzione. Pertanto, dall’assenza di firma dell’avvocato esterno nelle memorie della Commissione non può dedursi una qualche incidenza sull’effettività delle spese sostenute, dato che tale formalità è facoltativa (v. ordinanza del 27 novembre 2012, Gualteri/Commissione, T‑413/06 P‑DEP, EU:T:2012:624, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

18      Ne consegue che l’argomento della sig.ra Grazyte volto a dimostrare l’irripetibilità delle spese richieste dalla Commissione mediante la contestazione della loro effettività deve essere respinto.

 Sull’importo delle spese ripetibili

19      Per valutare, in base ai criteri enumerati al precedente punto 11, il carattere indispensabile delle spese effettivamente sostenute ai fini della causa, occorre che il richiedente fornisca indicazioni precise. Pur se la mancanza di tali informazioni non è di ostacolo alla fissazione da parte del Tribunale, in base ad un’equa valutazione, dell’importo delle spese ripetibili, nondimeno essa pone il Tribunale nella condizione di svolgere una valutazione necessariamente rigorosa delle rivendicazioni del richiedente (v. ordinanza Marcuccio/Commissione, punto 10 supra, EU:T:2013:269, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

20      Nella fattispecie, in primo luogo, per quanto riguarda la natura e l’oggetto della controversia, occorre osservare che la presente domanda riguarda le spese sostenute nell’ambito di un giudizio di impugnazione dinanzi al Tribunale, procedimento che, per sua stessa natura, è limitato alle questioni di diritto e non ha per oggetto la constatazione di fatti (v. ordinanza del 17 marzo 2011, Marcuccio/Commissione, T‑44/10 P, Racc. FP, EU:T:2011:94, punto 33 e giurisprudenza ivi citata). In particolare, la causa in questione verteva su una domanda di annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica, con la quale quest’ultimo aveva respinto il ricorso della sig.ra Grazyte volto ad annullare la decisione dell’Ufficio di gestione e di liquidazione dei diritti individuali (PMO), del 25 agosto 2010, che le aveva negato il beneficio dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII allo Statuto. A sostegno della sua impugnazione, la sig.ra Grazyte ha fatto valere, in sostanza, tre motivi: il primo vertente su un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII allo Statuto, nonché su una violazione dell’obbligo di motivazione al riguardo; il secondo vertente su un errore di diritto in sede di interpretazione dell’articolo 4 dell’allegato VII allo Statuto con riferimento alla qualificazione delle agenzie dell’Unione europea come organizzazioni internazionali; infine, il terzo vertente su una violazione del principio della parità di trattamento. È quindi giocoforza constatare, da un lato, che l’oggetto della controversia era ben circoscritto e, dall’altro, che i motivi dedotti non richiedevano un investimento rilevante da parte della Commissione per replicarvi.

21      In secondo luogo, per quanto riguarda la rilevanza della controversia sotto il profilo del diritto dell’Unione, emerge da un’analisi dei motivi dedotti a sostegno dell’impugnazione della sig.ra Grazyte, menzionati al precedente punto 20, che questi ultimi vertevano su questioni giuridiche che non erano prettamente circoscritte alla fattispecie ed erano relativamente nuove per quanto riguarda in modo specifico il diritto della funzione pubblica, quali le condizioni in cui ha diritto al beneficio dell’indennità di dislocazione il funzionario o l’agente che ha o che ha avuto la cittadinanza dello Stato della sede di servizio nonché, in particolare, la questione se le agenzie dell’Unione siano organizzazioni internazionali ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII allo Statuto.

22      In terzo luogo, per quanto concerne le difficoltà della causa, è giocoforza constatare che dai motivi della sentenza Grazyte/Commissione (punto 2 supra, EU:T:2014:815) emerge che la causa che ha dato origine a tale sentenza non presentava un livello di difficoltà particolarmente elevato.

23      In quarto luogo, per quanto riguarda l’interesse economico della controversia, occorre rilevare che quest’ultima verteva, sostanzialmente, sulla richiesta della sig.ra Grazyte di concessione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII allo Statuto, del beneficio dell’indennità di dislocazione prevista dall’articolo 69 dello Statuto, pari al 16% dell’importo complessivo dello stipendio base, dell’assegno di famiglia e dell’assegno per figli a carico versati al funzionario o all’agente temporaneo. Considerato che si tratta di un’indennità destinata a essere versata mensilmente e, in linea di principio, durante tutta la durata del rapporto lavorativo con l’istituzione o l’organismo dell’Unione datore di lavoro, ne consegue che la controversia aveva un’indubbia importanza per la sig.ra Grazyte. Quanto alla Commissione, se, nella fattispecie, il versamento di una tale indennità non avrebbe avuto per essa una particolare importanza sotto il profilo economico, cionondimeno un’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII allo Statuto nel senso richiesto dalla sig.ra Grazyte si sarebbe potuta applicare non solo al caso di specie, ma anche a situazioni simili a quella della richiedente, il che attesta l’esistenza di un interesse economico non trascurabile anche per la Commissione.

24      In quinto e ultimo luogo, per quanto riguarda l’entità del lavoro che il procedimento contenzioso può aver cagionato alla Commissione, si deve rilevare che quest’ultima chiede, nella fattispecie, un importo pari a EUR 7 367. L’importo di EUR 7 000 corrisponde alla somma negoziata con il proprio avvocato esterno per coprire l’insieme dei suoi onorari, spese e costi. L’importo di EUR 367 corrisponde alle spese di missione dell’agente della Commissione che ha partecipato all’udienza del 10 giugno 2014. Quest’ultimo importo è suddiviso in EUR 138 per indennità di missione, in EUR 84 per spese di viaggio e in EUR 145 per spese di soggiorno di detto agente. La sig.ra Grazyte, che non contesta le spese dell’agente della Commissione, sostiene che l’importo richiesto sia sproporzionato senza tuttavia indicare quale sarebbe, secondo lei, l’importo più appropriato.

25      Va preliminarmente ricordato che il giudice dell’Unione può non già liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì determinare l’importo fino a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati nei confronti della parte condannata alle spese. Analogamente, il carattere forfettario del compenso è ininfluente riguardo alla stima da parte del Tribunale dell’importo ripetibile a titolo di spese, giacché il giudice si fonda su criteri giurisprudenziali ben consolidati e sulle indicazioni precise che devono fornirgli le parti (v. ordinanza Marcuccio/Commissione, punto 10 supra, EU:T:2013:269, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

26      A tal riguardo, la Commissione precisa che il suo avvocato esterno valuta ex post in 28 ore, fatturate a EUR 250 ciascuna, il numero complessivo delle sue ore di lavoro. Queste ultime, di cui è fornita una ripartizione in base ai compiti svolti, consistono, in particolare, nell’analisi della sentenza impugnata, dell’impugnazione e della replica, nella redazione della comparsa di risposta e della controreplica, nella preparazione dell’udienza e nella partecipazione alla medesima nonché nella comunicazione, nella negoziazione e nel controllo del contratto assieme agli agenti della Commissione per completare il fascicolo. La Commissione fa altresì presente che il suo avvocato esterno stima in EUR 65 le spese «generali» di ufficio collegate alla causa in questione.

27      Ai fini della determinazione dell’importo ripetibile si deve rilevare che, in primo luogo, benché in considerazione della rilevanza e dell’interesse economico della controversia (v. i precedenti punti da 20 a 23) la causa T‑86/13 P avrebbe potuto giustificare una particolare attenzione da parte della Commissione, tuttavia essa non imponeva un carico di lavoro notevole per quest’ultima. In secondo luogo, si deve anche considerare che i rappresentanti della Commissione in primo grado e nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale erano le stesse persone, per quanto riguarda sia l’agente del suo servizio giuridico che il suo avvocato esterno, le cui spese e onorari costituiscono, in via principale, le spese richieste nell’ambito del presente procedimento. A questo proposito, occorre ricordare che, nella sua valutazione dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare alla Commissione, il giudice deve prendere in considerazione soltanto il numero di ore oggettivamente necessarie per il lavoro da svolgere in tale contesto (ordinanza del 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione, T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147, punto 37).

28      In terzo luogo, si deve constatare che, conformemente alla domanda della ricorrente depositata il 7 giugno 2013, ai sensi dell’articolo 143 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il presidente della Sezione delle impugnazioni ha autorizzato, con decisione del 26 giugno 2013, il deposito di una replica, il che ha comportato un secondo scambio di memorie in contradditorio tra le parti. La Commissione ha quindi depositato una controreplica della quale occorre tener conto ai fini della determinazione dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto causare a detta istituzione, tanto per il tempo impiegato per redigere tale atto quanto per quello dedicato all’analisi della replica. Si deve tuttavia relativizzare il carico di lavoro che tali compiti hanno potuto rappresentare tenuto conto del contenuto della replica e del fatto che nella controreplica la Commissione ha fatto un certo numero di rinvii alla sua comparsa di risposta.

29      In quarto luogo, si deve rammentare che, con lettera del 27 settembre 2013, la ricorrente ha formulato una domanda motivata, ai sensi dell’articolo 146 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, per essere sentita nell’ambito della fase orale del procedimento. L’avv. Dal Ferro ha quindi partecipato, in qualità di avvocato della Commissione, all’udienza svoltasi il 10 giugno 2014. Di conseguenza, occorre prendere in considerazione anche gli onorari calcolati per la preparazione e la partecipazione a tale udienza.

30      Benché, in sé, il numero di ore trascorse sul fascicolo dall’avvocato esterno della Commissione non sembri eccessivo, si deve rilevare che, alla luce dell’analisi dei criteri rilevanti per la determinazione dell’importo delle spese ripetibili, le ore dedicate a determinati compiti devono essere dedotte dal numero totale di ore di lavoro fatto valere. È il caso, da un lato, delle ore dedicate all’esame dell’impugnazione e alla redazione della comparsa di risposta e, dall’altro, delle ore dedicate all’esame della replica e alla redazione della controreplica. Infatti, non emerge né dall’impugnazione, né dalla replica che la redazione dei motivi dedotti dalla ricorrente abbia reso particolarmente difficile la comprensione degli argomenti di quest’ultima o dell’oggetto del ricorso.

31      Per quanto riguarda la tariffa oraria dell’avvocato esterno, occorre rilevare che non risulta sproporzionata in considerazione delle tariffe applicate nelle cause che rientrano in questa materia e dello stadio del procedimento nella fattispecie (v. ordinanza Kerstens/Commissione, punto 27 supra, EU:T:2012:147, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

32      Per quanto riguarda le spese d’avvocato, la cui effettività non può essere contestata, benché non sia stata fornita alcuna prova documentale a sostegno della descrizione delle spese amministrative sostenute da quest’ultimo, si deve rilevare che, considerate le circostanze della fattispecie in esame e l’importo forfettario richiesto, corrispondente a meno dell’1% degli onorari d’avvocato richiesti dalla Commissione, tali spese risultano adeguate (v., in tal senso, ordinanze del 27 settembre 2012, Strack/Commissione, T‑85/04 DEP, EU:T:2012:477, punto 37 e giurisprudenza ivi citata, e del 15 novembre 2012, Marcuccio/Commissione, T‑286/11 P, Racc. FP, EU:T:2012:602, punto 22).

33      Pertanto, alla luce delle circostanze della fattispecie, appare equo valutare l’insieme delle spese ripetibili fissandone l’ammontare a EUR 5 932.

 Sulla domanda della sig.ra Grazyte di condanna della Commissione a sopportare la totalità delle spese relative al presente procedimento

34      Nelle sue osservazioni sulla domanda di liquidazione delle spese, la sig.ra Grazyte chiede la condanna della Commissione a sopportare la totalità delle spese relative al presente procedimento in quanto, in sostanza, la Commissione, a differenza di essa, non ha dovuto farsi rappresentare da un avvocato esterno e non ha quindi dovuto sostenere spese per il presente procedimento.

35      A tal riguardo, da un lato, si deve rilevare che manca la prova documentale a sostegno di tale domanda (v., in tal senso, ordinanza del 23 marzo 2012, Kerstens/Commissione, T‑266/08 P‑DEP, EU:T:2012:146, punto 35) e, dall’altro, che la circostanza che la Commissione non abbia sostenuto spese per il presente procedimento di liquidazione delle spese non può giustificare la condanna di quest’ultima alle spese asseritamente sostenute dalla sig.ra Grazyte nell’ambito di tale medesimo procedimento. La domanda della sig.ra Grazyte deve, pertanto, essere respinta.

 Sulla domanda della Commissione di condannare la sig.ra Grazyte alle spese del presente procedimento

36      Nel suo terzo capo delle conclusioni, la Commissione chiede di condannare la sig.ra Grazyte alle spese del presente procedimento di liquidazione.

37      A questo proposito è sufficiente ricordare che l’ordinanza che conclude un procedimento per la liquidazione delle spese provvede anche sulle spese sostenute nell’ambito di tale procedimento. Pertanto, senza che occorra neppure pronunciarsi su un’eventuale condanna della sig.ra Grazyte alle spese sostenute nel presente procedimento, occorre rilevare, innanzitutto, che la Commissione è rappresentata, nella fattispecie, da due suoi agenti e successivamente da uno solo. Orbene, per costante giurisprudenza, allorché le istituzioni dell’Unione si fanno rappresentare in una lite dinanzi ai giudici dell’Unione da membri del loro personale, soltanto le spese scindibili dall’attività interna di un’istituzione, quali le spese di viaggio e di soggiorno imposte dal procedimento, rientrano nella nozione di spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento (v. ordinanza del 28 ottobre 2010, Marcuccio/Commissione, T‑32/09 P, Racc. FP, EU:T:2010:457, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

38      È giocoforza rilevare che nessuna precisazione o prova documentale riguardo all’esistenza di eventuali spese scindibili dall’attività interna della Commissione viene fornita a sostegno della domanda volta alla condanna della sig.ra Grazyte alle spese del presente procedimento.

39      Pertanto, non avendo precisato le spese scindibili dalla sua attività interna da essa affrontate, occorre respingere la domanda della Commissione di liquidazione delle spese sostenute nell’ambito del presente procedimento.

 Sulla domanda della Commissione relativa agli interessi di mora

40      La Commissione chiede che il Tribunale disponga la condanna della sig.ra Grazyte al pagamento degli eventuali interessi di mora sull’importo richiesto a titolo di spese nella causa Grazyte/Commissione, citata nel precedente punto 2 (EU:T:2014:815). La sig.ra Grazyte non contesta tale domanda.

41      In proposito, occorre rilevare che l’accertamento di un eventuale obbligo di corrispondere gli interessi di mora e la fissazione del tasso applicabile ricadono nella competenza del Tribunale ai sensi dell’articolo 170, paragrafi 1 e 3, del regolamento di procedura (v., in tal senso, ordinanza Marcuccio/Commissione, punto 32 supra, EU:T:2012:602, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

42      Secondo giurisprudenza consolidata, la domanda di maggiorare degli interessi di mora la somma dovuta nell’ambito di un procedimento di liquidazione delle spese deve essere accolta per il periodo compreso tra la data della notifica dell’ordinanza di liquidazione delle spese e la data dell’effettivo rimborso delle spese (v., in tal senso, ordinanza Marcuccio/Commissione, punto 32 supra, EU:T:2012:602, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

43      Quanto al tasso d’interesse applicabile, il Tribunale ritiene congruo tener conto della disposizione di cui all’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1). Conseguentemente, come richiesto dalla Commissione, il tasso applicabile è calcolato in base al tasso applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento e in vigore il primo giorno di calendario della scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo (v., in tal senso, ordinanza Marcuccio/Commissione, punto 32 supra, EU:T:2012:602, punto 27).

44      Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, appare equo fissare l’ammontare complessivo delle spese ripetibili da parte della Commissione in EUR 5 932, somma a cui saranno aggiunti gli interessi di mora a partire dal giorno della notifica della presente ordinanza fino alla data del pagamento dell’importo complessivo dovuto.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’importo totale delle spese che la sig.ra Diana Grazyte è tenuta a rimborsare alla Commissione europea è fissato in EUR 5 932.

2)      Tale somma è produttiva di interessi di mora dalla data di notifica della presente ordinanza sino alla data del pagamento.

3)      Tutte le altre domande sono respinte.

Lussemburgo, 14 marzo 2016

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.