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Ricorso proposto il 28 marzo 2023 - Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C201/23)

Lingua originale: il polacco.

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Samnadda, B. Sasinowska, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica di Polonia, non avendo emanato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE , e non avendole notificate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 29 di tale direttiva;1

ordinare alla Repubblica di Polonia di versare alla Commissione una somma forfettaria, corrispondente al maggiore tra i due seguenti importi: i) l’importo giornaliero di EUR 13 700 moltiplicato per il numero di giorni che intercorrono tra il giorno successivo alla scadenza del termine di recepimento stabilito dalla direttiva in questione e il giorno dell’eliminazione dell'inadempimento o, in caso non si provveda a detta eliminazione, il giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa; ii) la somma forfettaria minima pari ad EUR 3 836 000;

qualora l'inadempimento di cui al primo trattino perduri fino alla pronuncia della sentenza nella presente causa, ordinare alla Repubblica di Polonia di versare alla Commissione una penalità di mora pari a EUR 82 200 per ogni giorno di ritardo a partire dalla data della pronuncia della sentenza nella presente causa fino al giorno in cui la Repubblica di Polonia non si sarà conformata agli obblighi che le incombono in forza della direttiva; nonché

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio è scaduto il 7 giugno 2021.

La direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell'Unione applicabile al diritto d'autore e ai diritti connessi nell'ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti. La direttiva in parola stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi, l'agevolazione nell'ottenimento delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altri materiali.

Ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva: «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 7 giugno 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri». Ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo: «Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva».

Il 23 luglio 2021 la Commissione ha inviato alla Repubblica di Polonia una lettera di diffida. Il 19 maggio 2022 la Commissione ha inviato alla Repubblica di Polonia un parere motivato. Nonostante ciò, le misure di recepimento non sono state ancora adottate dalla Repubblica di Polonia, né sono state notificate alla Commissione

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1GU 2019, L 130, pag. 92.