Language of document : ECLI:EU:C:2013:87

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

21 febbraio 2013 (*)

«Regolamento (CE) n. 1206/2001 – Cooperazione nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale – Assunzione diretta delle prove – Nomina di un perito – Incarico svolto in parte sul territorio dello Stato membro del giudice del rinvio e in parte sul territorio di un altro Stato membro»

Nella causa C‑332/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hof van Cassatie (Belgio), con decisione del 27 maggio 2011, pervenuta in cancelleria il 30 giugno 2011, nel procedimento

ProRail BV

contro

Xpedys NV,

FAG Kugelfischer GmbH,

DB Schenker Rail Nederland NV,

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, M. Ilešič (relatore), J.‑J. Kasel e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la ProRail BV, da S. Van Moorleghem, advocaat;

–        per la Xpedys NV, la DB Schenker Rail Nederland NV e la Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV, da M. Godfroid, advocaat;

–        per il governo belga, da J.‑C. Halleux e T. Materne, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–        per il governo tedesco, da K. Petersen, in qualità di agente;

–        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, in qualità di agente;

–        per il governo svizzero, da D. Klingele, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da A.‑M. Rouchaud-Joët e R. Troosters, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 settembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra la società ProRail BV (in prosieguo: la «ProRail»), e le società Xpedys NV (in prosieguo: la «Xpedys»), FAG Kugelfischer GmbH (in prosieguo: la «FAG»), DB Schenker Rail Nederland NV (in prosieguo: la «DB Schenker») e Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV (in prosieguo: la «SNCB»), a seguito di un incidente ferroviario nel quale è rimasto coinvolto un treno proveniente dal Belgio e diretto nei Paesi Bassi.

 Contesto normativo

 Il regolamento (CE) n. 1206/2001

3        Ai sensi del considerando 2 del regolamento n. 1206/2001, «[i]l corretto funzionamento del mercato interno presuppone che la cooperazione tra le autorità giudiziarie nel settore dell’assunzione delle prove sia migliorata, in particolare semplificata e accelerata».

4        A termini dei considerando 6 e 7 di tale regolamento:

«(6)      Non esiste ancora alcuno strumento giuridico vincolante per tutti gli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove. La convenzione dell’Aia del 18 marzo 1970 sull’assunzione delle prove all’estero in materia civile o commerciale si applica soltanto tra undici Stati membri dell’Unione europea.

(7)      Poiché per pronunciarsi in merito ad un procedimento civile o commerciale pendente dinanzi ad un’autorità giudiziaria di uno Stato membro è spesso necessario assumere prove in un altro Stato membro, l’azione della Comunità non può limitarsi al solo settore della trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali (...). Occorre pertanto continuare a migliorare la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove».

5        Il successivo considerando 15 è così formulato:

«Per facilitare l’assunzione delle prove, un’autorità giudiziaria di uno Stato membro dovrebbe avere la possibilità, conformemente alle leggi dello Stato membro da cui dipende, di procedere direttamente all’assunzione delle prove in un altro Stato membro, se quest’ultimo dà il proprio assenso ed alle condizioni stabilite dall’organo centrale o dall’autorità competenti dello Stato membro richiesto».

6        L’articolo 1 del regolamento n. 1206/2001, intitolato «Ambito di applicazione», prevede quanto segue:

«1.      Il presente regolamento si applica in materia civile o commerciale allorché, conformemente alle disposizioni della propria legislazione, l’autorità giudiziaria di uno Stato membro chiede:

a)      che l’autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all’assunzione delle prove, o

b)      di procedere direttamente essa stessa all’assunzione delle prove in un altro Stato membro.

2.      Non sono ammesse le richieste intese a ottenere prove che non siano destinate ad essere utilizzate in procedimenti giudiziari pendenti o previsti.

3.      Ai sensi del presente regolamento, per “Stato membro” si intendono gli Stati membri ad eccezione della Danimarca».

7        Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 1206/2001, intitolato «Organo centrale»:

«1.      Ciascuno Stato membro designa un organo centrale incaricato:

a)      di fornire informazioni alle autorità giudiziarie;

b)      di ricercare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere in occasione di una richiesta;

c)      di trasmettere, in casi eccezionali e su domanda di un’autorità giudiziaria richiedente, una richiesta all’autorità giudiziaria competente.

2.      Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi centrali.

3.      Ciascuno Stato membro designa inoltre l’organo centrale di cui al paragrafo 1 o un[a] o più autorità competenti incaricate di prendere decisioni in merito alle richieste ai sensi dell’articolo 17».

8        Al capo II di tale regolamento, riguardante la trasmissione e l’esecuzione delle richieste di procedere all’assunzione delle prove, figura la sezione 3, intitolata «Assunzione delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiesta», composta dagli articoli 10‑16.

9        L’articolo 10 del regolamento n. 1206/2001, intitolato «Disposizioni generali sull’esecuzione delle richieste», dispone quanto segue:

«1.      L’autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta senza indugio, al più tardi entro 90 giorni dalla sua ricezione.

2.      L’autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta applicando le leggi del proprio Stato membro.

(...)».

10      L’articolo 17, che disciplina l’assunzione diretta delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiedente, prevede quanto segue:

«1.      Un’autorità giudiziaria che chieda di procedere direttamente all’assunzione delle prove in un altro Stato membro introduce in tale Stato una richiesta presso l’organo centrale o le autorità competenti di cui all’articolo 3, paragrafo 3 (…).

2.      L’assunzione diretta delle prove può aver luogo solo se è possibile procedervi su base volontaria senza che siano necessarie misure coercitive.

Se l’assunzione diretta delle prove implica l’audizione di una persona, l’autorità giudiziaria richiedente informa tale persona che il procedimento ha luogo su base volontaria.

3.      L’assunzione delle prove è eseguita da un magistrato o da un’altra persona, quale un perito, designata in conformità della legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente.

4.      Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta l’organo centrale o l’autorità competente dello Stato membro richiesto comunica all’autorità giudiziaria richiedente (…) se la richiesta è accolta e, se necessario, a quali condizioni dev’essere eseguita in conformità della legge del suo Stato membro.

In particolare, l’organo centrale o l’autorità competente può incaricare un’autorità giudiziaria del proprio Stato membro di partecipare all’esecuzione dell’assunzione delle prove per garantire la corretta applicazione del presente articolo e delle condizioni prescritte.

L’organo centrale o l’autorità competente incoraggiano l’utilizzazione delle tecnologie della comunicazione, quali videoconferenze e teleconferenze.

5.      L’organo centrale o l’autorità competente possono rifiutare l’assunzione diretta delle prove solo qualora:

a)      la richiesta non rientri nell’ambito d’applicazione del presente regolamento di cui all’articolo 1,

b)      la richiesta non contenga tutte le informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 4 ovvero,

c)      l’assunzione diretta delle prove richiesta sia contraria a principi fondamentali della legge del suo Stato membro.

6.      Fatte salve le condizioni stabilite a norma del paragrafo 4, l’autorità giudiziaria richiedente esegue la richiesta in conformità della legge del suo Stato membro».

11      L’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 1206/2001, che disciplina il rapporto con accordi o intese vigenti o futuri di cui sono parti gli Stati membri, così prevede:

«Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o concludano accordi o intese tra due o più Stati membri intesi a facilitare l'assunzione delle prove, sempre che siano compatibili con le sue disposizioni».

 Il regolamento (CE) n. 44/2001

12      L’articolo 31 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), dispone quanto segue:

«I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro».

13      Al capo III del regolamento n. 44/2001, intitolato «Riconoscimento ed esecuzione», figura l’articolo 32, il quale così prevede:

«Ai sensi del presente regolamento, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere».

14      Ai sensi del successivo articolo 33, paragrafo 1:

«Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

15      Il 22 novembre 2008 un treno merci proveniente dal Belgio e diretto nei Paesi Bassi è deragliato ad Amsterdam (Paesi Bassi).

16      A seguito di detto incidente sono stati avviati procedimenti giudiziari sia dinanzi alle autorità giudiziarie belghe sia dinanzi alle autorità giudiziarie olandesi. Il procedimento dinanzi a queste ultime autorità giudiziarie, che sono state investite del merito dalla ProRail al fine di ottenere il risarcimento dei danni cagionati alla rete ferroviaria olandese, non è oggetto della presente causa.

17      Il procedimento principale, un procedimento sommario di cui sono state investite le autorità giudiziarie belghe, oppone la ProRail a quattro altre società in relazione con il succitato incidente, ossia la Xpedys, la FAG, la DB Schenker e la SNCB.

18      La ProRail, società con sede a Utrecht (Paesi Bassi), si occupa della gestione delle principali reti ferroviarie nei Paesi Bassi e stipula contratti di accesso con imprese di trasporto ferroviario, segnatamente con la DB Schenker.

19      La DB Schenker, anch’essa con sede a Utrecht, è un vettore ferroviario privato, il cui parco treni è composto da vagoni inizialmente presi a noleggio, nel 2001, dalla SNCB, società con sede a Bruxelles (Belgio).

20      Stando alle dichiarazioni della DB Schenker e della SNCB, la Xpedys, anch’essa con sede a Bruxelles, è subentrata come noleggiatore di tali vagoni a partire dal 1° maggio 2008.

21      La FAG, con sede a Schweinfurt (Germania), è un costruttore di componenti per vagoni, quali assali, boccole, tamburi di assali e gabbie di cuscinetti di assali.

22      Dopo l’incidente, ossia l’11 febbraio 2009, la DB Schenker ha citato in sede di procedimento sommario dinanzi al presidente del Rechtbank van koophandel te Brussel (Tribunale del commercio di Bruxelles) la Xpedys e la SNCB, in qualità di noleggiatori di una parte dei vagoni coinvolti nel suddetto incidente, al fine di ottenere la nomina di un perito. La ProRail e la FAG sono intervenute nel procedimento. Nel corso di quest’ultimo la ProRail ha chiesto al giudice adito di dichiarare infondata la domanda di nomina di un perito o, qualora un perito fosse comunque nominato, di limitare il suo incarico alla constatazione del danno riportato dai vagoni, di non disporre la perizia sull’intera rete ferroviaria olandese e di ordinare che il suo incarico fosse svolto conformemente alle disposizioni del regolamento n. 1206/2001.

23      Con ordinanza del 5 maggio 2009 il presidente del Rechtbank van koophandel te Brussel ha dichiarato fondata la domanda di provvedimenti provvisori della DB Schenker. Esso ha nominato un perito e ne ha definito l’incarico, il quale doveva essere svolto prevalentemente nei Paesi Bassi. Nell’ambito di tale perizia, il perito avrebbe dovuto recarsi nei Paesi Bassi sul luogo dell’incidente e in tutti i luoghi in cui avrebbe potuto effettuare rilievi utili, al fine di accertare le cause dell’incidente, i danni riportati dai vagoni e l’entità degli stessi. Inoltre, è stato incaricato di identificare il fabbricante di taluni elementi tecnici dei vagoni e di pronunciarsi sullo stato di tali elementi, nonché sulle modalità di carico dei vagoni e sul carico effettivo per assale. Infine, il perito avrebbe dovuto esaminare la rete e l’infrastruttura ferroviarie gestite dalla ProRail e pronunciarsi sulla questione se, e in quale misura, anche tale infrastruttura abbia potuto contribuire a causare l’incidente.

24      La ProRail ha proposto appello avverso la suddetta ordinanza dinanzi allo Hof van beroep te Brussel (Corte d’appello di Bruxelles), chiedendo, in via principale, di dichiarare infondata la nomina di un perito e, in subordine, di limitare l’incarico del perito belga al solo accertamento del danno riportato dai vagoni, nei limiti in cui siffatto incarico poteva essere svolto in Belgio, di non autorizzare alcuna perizia sulla rete e sull’infrastruttura ferroviarie olandesi né alcuna liquidazione tra le parti o, qualora la nomina del perito fosse confermata, di ordinare che la sua attività nei Paesi Bassi sia svolta conformemente alla procedura prevista dal regolamento n. 1206/2001.

25      Poiché lo Hof van beroep te Brussel ha respinto l’appello in quanto infondato, la ProRail è ricorsa in cassazione dinanzi al giudice del rinvio, eccependo la violazione, da un lato, degli articoli 1 e 17 del regolamento n. 1206/2001 e, dall’altro, dell’articolo 31 del regolamento n. 44/2001.

26      Il giudice del rinvio si chiede se, quando un’autorità giudiziaria di uno Stato membro chieda di procedere direttamente all’assunzione delle prove in un altro Stato membro, quali una perizia giudiziaria, occorra richiedere un’autorizzazione preventiva alle autorità di tale Stato ai sensi degli articoli 1 e 17 del regolamento n. 1206/2001. Esso si chiede inoltre quale rilevanza rivesta, per il procedimento pendente dinanzi ad esso, l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, ai sensi del quale le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

27      Ciò premesso, lo Hof van Cassatie ha disposto la sospensione del procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli articoli 1 e 17 del [regolamento n. 1206/2001], in considerazione in particolare della normativa europea sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e del principio espresso all’articolo 33, paragrafo 1, del [regolamento n. 44/2001], secondo il quale le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, debbano essere interpretati nel senso che il giudice che ordina un’indagine giudiziaria affidandola a un perito, la quale deve essere eseguita in parte sul territorio dello Stato membro in cui siede il giudice, ma in parte anche in un altro Stato membro, per l’esecuzione diretta di quest’ultima parte deve avvalersi soltanto e dunque esclusivamente della procedura istituita dal regolamento [n. 1206/2001] all’articolo 17, oppure se il perito giudiziario nominato da quello Stato possa essere incaricato, anche al di fuori delle disposizioni di cui al regolamento [n. 1206/2001], di una perizia che deve essere parzialmente eseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea».

 Sulla questione pregiudiziale

 Sulla ricevibilità

28      La Xpedys, la DB Schenker e la SNCB sostengono che la domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile in quanto meramente teorica e irrilevante ai fini della soluzione del procedimento principale, dal momento che il regolamento n. 1206/2001 non troverebbe applicazione in tale controversia.

29      Esse affermano, anzitutto, che la perizia transfrontaliera è stata disposta su iniziativa di una delle parti del procedimento principale, e non di un’autorità giudiziaria, come disporrebbero gli articoli 1 e 17 del regolamento n. 1206/2001. L’articolo 17 di tale regolamento, poi, letto alla luce del considerando 7 dello stesso, si applicherebbe unicamente quando l’autorità giudiziaria nazionale è adita nel merito, circostanza che non si è verificata in tale procedimento. Esse ritengono inoltre che la perizia transfrontaliera non possa essere considerata come esercizio di un atto dei pubblici poteri di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro. Infine, l’applicazione del regolamento n. 1206/2001 alla citata controversia avrebbe prolungato la durata della procedura, il che sarebbe in contrasto con gli obiettivi del suddetto regolamento, vale a dire la semplificazione e la velocizzazione dell’assunzione delle prove.

30      A tale riguardo occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito di un procedimento ex articolo 267 TFUE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, l’accertamento e la valutazione dei fatti costituenti l’oggetto del procedimento principale, nonché l’interpretazione e l’applicazione del diritto nazionale, rientrano nella competenza esclusiva del giudice nazionale. Parimenti, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze del caso, sia la necessità sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenze del 12 aprile 2005, Keller, C‑145/03, Racc. pag. I‑2529, punto 33; dell’11 settembre 2008, Eckelkamp e a., C‑11/07, Racc. pag. I‑6845, punti 27 e 32, nonché del 25 ottobre 2012, Rintisch, C‑553/11, punto 15).

31      Pertanto, il rigetto, da parte della Corte, di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura teorica, o anche quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in particolare, sentenze del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C‑618/10, punto 77, e Rintisch, cit., punto 16).

32      Orbene, occorre constatare che tali ipotesi non si realizzano nel caso di specie.

33      Infatti, risulta chiaramente dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che l’interpretazione degli articoli 1 e 17 del regolamento n. 1206/2001 è necessaria ai fini della soluzione del procedimento principale, giacché il ricorso in cassazione dinanzi allo Hof van Cassatie è fondato sulla violazione di tali articoli. Infatti, l’interpretazione da parte della Corte dei suddetti articoli consentirà al giudice del rinvio di sapere se essi ostino a che la perizia oggetto del procedimento principale, da svolgersi in parte in un altro Stato membro, sia disposta senza fare ricorso al suddetto regolamento.

34      Per quanto riguarda, più in particolare, l’argomento secondo cui la controversia del procedimento principale non rientrerebbe nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1206/2001, dal momento che l’assunzione delle prove è stata disposta non già d’ufficio ma su iniziativa di una delle parti, occorre sottolineare che risulta dall’articolo 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento che quest’ultimo si applica allorché un’autorità giudiziaria di uno Stato membro chiede che l’autorità giudiziaria di un altro Stato membro proceda all’assunzione delle prove oppure chiede che sia essa stessa a procedere direttamente a una tale assunzione in un altro Stato membro, essendo irrilevante in proposito il fatto che l’iniziativa sia presa da una parte o dalla stessa autorità giudiziaria.

35      Riguardo poi all’argomento secondo cui sarebbe impossibile applicare il regolamento n. 1206/2001 nell’ambito di un procedimento sommario, si deve constatare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento, la richiesta di assunzione di prove deve mirare ad ottenere prove destinate ad essere utilizzate in procedimenti giudiziari pendenti o previsti. Pertanto, il suddetto regolamento si applica non solo nell’ambito di un procedimento di merito, ma anche nel corso di un procedimento sommario.

36      Infine, quanto alle affermazioni secondo cui un perito, quale quello di cui trattasi nel procedimento principale, non eserciterebbe pubblici poteri e l’applicazione del regolamento n. 1206/2001 nell’ambito del procedimento di cui trattasi avrebbe prolungato la durata dello stesso, occorre constatare, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 32 delle sue conclusioni, che tali affermazioni rientrano nel merito della presente controversia e non sono dunque idonee ad incidere sulla sua ricevibilità.

37      Ciò premesso, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere considerata ricevibile.

 Nel merito

38      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 1, paragrafo 1, lettera b), e 17 del regolamento n. 1206/2001, letti alla luce dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, debbano essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria di uno Stato membro, la quale chiede che l’assunzione delle prove affidata a un perito sia effettuata sul territorio di un altro Stato membro, per poterla disporre è tenuta a ricorrere al metodo di assunzione delle prove previsto da tali disposizioni del regolamento n. 1206/2001.

39      In via preliminare, si deve constatare che l’articolo 33 del regolamento n. 44/2001 non è tale da incidere sulla risposta da fornire alla questione pregiudiziale, dal momento che quest’ultima verte sull’assunzione delle prove situate in un altro Stato membro e non sul riconoscimento da parte di uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro. Pertanto, per rispondere a tale domanda occorre limitarsi all’interpretazione degli articoli 1, paragrafo 1, lettera b), e 17 del regolamento n. 1206/2001.

40      Si deve osservare che, a termini dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1206/2001, quest’ultimo si applica in materia civile o commerciale allorché, conformemente alle disposizioni della propria legislazione, l’autorità giudiziaria di uno Stato membro chiede di procedere direttamente essa stessa all’assunzione delle prove in un altro Stato membro.

41      Le condizioni di una siffatta assunzione diretta delle prove sono disciplinate dall’articolo 17 di tale regolamento. Ai sensi dei paragrafi 1 e 4 dell’articolo in parola, tale assunzione può essere effettuata direttamente nello Stato membro richiesto con la previa autorizzazione dell’organo centrale o dell’autorità competente di tale Stato. A termini del paragrafo 3 del citato articolo, tale assunzione è eseguita da un magistrato o da un’altra persona, quale un perito, designato in conformità alla legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente.

42      A tale riguardo occorre ricordare, anzitutto, che il regolamento n. 1206/2001 è applicabile, in linea di principio, solo nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria di uno Stato membro decida di procedere all’assunzione delle prove tramite uno dei metodi previsti da tale regolamento, ipotesi in cui è tenuta a seguire le procedure relative agli stessi (sentenza del 6 settembre 2012, Lippens e a., C‑170/11, punto 28).

43      Si deve poi sottolineare che, in base ai considerando 2, 7, 8, 10 e 11 del regolamento n. 1206/2001, quest’ultimo ha come obiettivo il semplice, efficiente e rapido svolgimento delle assunzioni transfrontaliere delle prove. L’assunzione, da parte dell’autorità giudiziaria di uno Stato membro, di prove in un altro Stato membro non deve generare un aumento della durata dei procedimenti nazionali. Questo è il motivo per cui il regolamento anzidetto ha istituito una disciplina vincolante per tutti gli Stati membri, ad eccezione del Regno di Danimarca, al fine di rimuovere gli ostacoli che possono presentarsi in questo settore (v. sentenza del 17 febbraio 2011, Weryński, C‑283/09, Racc. pag. I‑601, punto 62, nonché Lippens e a., cit., punto 29).

44      Inoltre, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni, tale regolamento non limita le possibilità di assunzione delle prove situate in altri Stati membri, bensì intende rafforzare tali possibilità, favorendo la cooperazione tra le autorità giudiziarie in tale settore.

45      Orbene, non risponde a tali obiettivi un’interpretazione degli articoli 1, paragrafo 1, lettera b), e 17 del regolamento n. 1206/2001 secondo la quale l’autorità giudiziaria di uno Stato membro sarebbe obbligata, per qualsiasi perizia da effettuarsi direttamente in un altro Stato membro, a procedere secondo il metodo di assunzione delle prove previsto da tali articoli. Infatti, in determinate circostanze, per l’autorità giudiziaria che dispone una tale perizia potrebbe rivelarsi più semplice, efficiente e rapido procedere a una siffatta assunzione delle prove senza ricorrere al suddetto regolamento.

46      Infine, l’interpretazione secondo cui il regolamento n. 1206/2001 non disciplina in modo tassativo l’assunzione transfrontaliera delle prove, ma mira solamente a facilitarla, consentendo di ricorrere ad altri strumenti aventi lo stesso obiettivo, è corroborata dall’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 1206/2001, il quale autorizza espressamente accordi o intese tra gli Stati membri volti a facilitare ulteriormente l’assunzione di prove, sempre che questi siano compatibili con tale regolamento (sentenza Lippens e a., cit., punto 33).

47      Si deve tuttavia precisare che, quando il perito nominato da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro deve recarsi nel territorio di un altro Stato membro al fine di effettuare la perizia che gli è stata affidata, quest’ultima, in determinate circostanze, potrebbe incidere sui pubblici poteri dello Stato membro nel quale essa deve svolgersi, in particolare quando si tratta di una perizia effettuata in luoghi collegati all’esercizio di siffatti poteri o in luoghi per i quali l’accesso o qualsiasi altro intervento, in base alla legge dello Stato membro nel quale essa è svolta, sono vietati o consentiti soltanto a persone autorizzate.

48      In tali circostanze, salvo che l’autorità giudiziaria che intende disporre una perizia transfrontaliera non rinunci all’assunzione della suddetta prova e in mancanza di un accordo o di un’intesa tra gli Stati membri ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 1206/2011, il metodo di assunzione delle prove di cui agli articoli 1, paragrafo 1, lettera b), e 17 del suddetto regolamento è l’unico che consenta all’autorità giudiziaria di uno Stato membro di effettuare una perizia direttamente in un altro Stato membro.

49      Da quanto precede risulta che un’autorità giudiziaria nazionale che intenda disporre una perizia da effettuarsi sul territorio di un altro Stato membro non è necessariamente tenuta ad avvalersi del metodo di assunzione delle prove previsto agli articoli 1, paragrafo 1, lettera b), e 17 del regolamento n. 1206/2001.

50      Una siffatta interpretazione non può essere rimessa in discussione dagli argomenti riguardanti la genesi di tale regolamento, e segnatamente dalla circostanza che, nel citato regolamento, non sia stata ripresa la proposta di una disposizione che prevedesse espressamente, nell’ambito di una perizia transfrontaliera, la possibilità della nomina diretta di un perito da parte dell’autorità giudiziaria di uno Stato membro senza autorizzazione o informazione preliminare dell’altro Stato membro.

51      Infatti, tale disposizione deve essere compresa nel contesto della proposta iniziale del regolamento n. 1206/2001 che prevedeva soltanto una modalità di assunzione delle prove, ossia l’assunzione delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiesta di un altro Stato membro. La suddetta disposizione, non consentendo lo svolgimento di una perizia da parte dell’autorità giudiziaria di un altro Stato membro, rappresentava dunque un’eccezione a tale modalità unica di assunzione delle prove. Orbene, la circostanza che una siffatta disposizione non figuri nel regolamento n. 1206/2001 non implica tuttavia che un’autorità giudiziaria nazionale, che dispone una perizia transfrontaliera, sia sistematicamente tenuta ad avvalersi dei metodi di assunzione delle prove previsti da tale regolamento.

52      Contrariamente a quanto afferma la ProRail, tale interpretazione non è rimessa in discussione neppure dalla dichiarazione della Corte al punto 23 della sentenza del 28 aprile 2005, St. Paul Dairy (C‑104/03, Racc. pag. I‑3481), secondo la quale una domanda di escussione di un testimone in circostanze come quelle della causa che ha dato origine a detta sentenza potrebbe essere utilizzata come uno strumento per aggirare le norme del regolamento n. 1206/2001 che disciplinano, con le stesse garanzie e con gli stessi effetti per tutti i cittadini, la trasmissione e la trattazione delle domande formulate da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro e dirette ad ottenere il compimento di un atto istruttorio in un altro Stato membro.

53      Come già dichiarato dalla Corte, tale constatazione deve essere intesa alla luce delle circostanze all’origine della suddetta sentenza, in cui una domanda di escussione di un testimone a futura memoria, rivolta direttamente all’autorità giudiziaria dello Stato membro di residenza del testimone, la quale non era tuttavia competente a conoscere del merito della causa, potrebbe effettivamente essere utilizzata come uno strumento per aggirare le norme del regolamento n. 1206/2001, in quanto può privare l’autorità giudiziaria competente, cui tale domanda dovrebbe essere rivolta, della possibilità di procedere all’escussione di tale testimone secondo le norme previste da detto regolamento (v. sentenza Lippens e a., cit., punto 36). Orbene, le circostanze della presente causa si differenziano da quelle della causa che ha dato origine alla citata sentenza St. Paul Dairy, in quanto la prova che deve essere assunta si trova, prevalentemente, in uno Stato membro diverso da quello dell’autorità giudiziaria adita, di modo che quest’ultima ha la possibilità di applicare il regolamento n. 1206/2001.

54      Alla luce dell’insieme delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che gli articoli 1, paragrafo 1, lettera b), e 17 del regolamento n. 1206/2001 devono essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria di uno Stato membro, la quale chiede che l’assunzione delle prove affidata a un perito sia effettuata sul territorio di un altro Stato membro, per poterla disporre non è necessariamente tenuta a ricorrere al metodo di assunzione delle prove previsto da tali disposizioni.

 Sulle spese

55      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

Gli articoli 1, paragrafo 1, lettera b), e 17 del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale, devono essere interpretati nel senso che l’autorità giudiziaria di uno Stato membro, la quale chiede che l’assunzione delle prove affidata a un perito sia effettuata sul territorio di un altro Stato membro, per poterla disporre non è necessariamente tenuta a ricorrere al metodo di assunzione delle prove previsto da tali disposizioni.

Firme


* Lingua processuale: l’olandese.