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SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

13 ottobre 2015 (*)

«Impugnazione – Impugnazione incidentale – Funzione pubblica – Funzionari – Pensioni – Trasferimento dei diritti a pensione nazionali – Proposte di abbuono di annualità – Atto non lesivo – Irricevibilità del ricorso di primo grado – Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Parità di trattamento»

Nella causa T‑104/14 P,

avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (seduta plenaria) dell’11 dicembre 2013, Verile e Gjergji/Commissione (F‑130/11, Racc. FP, EU:F:2013:195),

Commissione europea, rappresentata da J. Currall, G. Gattinara e D. Martin, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Marco Verile, residente in Cadrezzate (Italia),

e

Anduela Gjergji, residente in Bruxelles (Belgio),

rappresentati inizialmente da D. de Abreu Caldas, J.‑N. Louis e M. de Abreu Caldas, successivamente da J.‑N. Louis e N. de Montigny, avvocati,

ricorrenti in primo grado,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger, presidente, H. Kanninen e D. Gratsias (relatore), giudici,

cancelliere: L. Grzegorczyk, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 maggio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (seduta plenaria) dell’11 dicembre 2013, Verile e Gjergji/Commissione (F‑130/11, Racc. FP, EU:F:2013:195; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale detto Tribunale ha annullato le «decisioni» della Commissione, del 19 e del 20 maggio 2011, indirizzate, rispettivamente, alla sig.ra Anduela Gjergji e al sig. Marco Verile.

 Fatti, procedimento di primo grado e sentenza impugnata

 Fatti

2        I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 14 a 20 (per quanto riguarda il sig. Verile) e da 21 a 27 (per quanto riguarda la sig.ra Gjergji) della sentenza impugnata.

3        Il 17 novembre 2009 il sig. Verile ha chiesto il trasferimento dei diritti a pensione che lo stesso aveva maturato a Lussemburgo prima di entrare al servizio della Commissione e i servizi di quest’ultima gli hanno comunicato, il 5 maggio 2010, una prima proposta di abbuono di annualità. Tale proposta fissava in sette anni e nove mesi il numero di annualità da computare, secondo il regime pensionistico dell’Unione europea, per il periodo di servizio precedente. Essa prevedeva, inoltre, il rimborso della somma costituente l’eccedenza di capitale, che non poteva essere convertita in annualità.

4        Il sig. Verile ha accettato la suddetta proposta il 7 settembre 2010, ma, il 20 maggio 2011, gli è stata comunicata una seconda proposta, che annullava e sostituiva la prima. Il numero di annualità da computare secondo il regime pensionistico dell’Unione menzionato nella seconda proposta era lo stesso previsto nella prima, ma l’eccedenza di capitale che sarebbe stata rimborsata al sig. Verile era stata ridotta. Il motivo addotto dalla Commissione per giustificare tale modifica consisteva nel fatto che la prima proposta era fondata su un calcolo effettuato secondo il dettato delle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), adottate con la decisione C(2004) 1588 della Commissione, del 28 aprile 2004, pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 60‑2004 del 9 giugno 2004 (in prosieguo: le «DGE 2004»), e che era necessario procedere a un nuovo calcolo, in seguito all’adozione della decisione C(2011) 1278 della Commissione, del 3 marzo 2011, relativa alle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto, relativi al trasferimento di diritti a pensione, pubblicata nelle Informazioni amministrative n. 17‑2011 del 28 marzo 2011 (in prosieguo: le «DGE 2011»).

5        Il sig. Verile ha accettato la seconda proposta, ma, successivamente, ha presentato un reclamo, in cui chiedeva all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») di revocarla e di procedere al trasferimento dei suoi diritti a pensione in base alle DGE 2004. Tale reclamo è stato respinto con decisione dell’APN del 19 agosto 2011.

6        Al pari del sig. Verile, la sig.ra Gjergji ha chiesto, il 1° luglio 2009, il trasferimento dei diritti a pensione che la stessa aveva maturato in Belgio prima della sua entrata in servizio e le è stata comunicata una prima proposta di abbuono di annualità. Tale proposta fissava in cinque anni, cinque mesi e due giorni il numero di annualità da computare secondo il regime pensionistico dell’Unione e prevedeva, inoltre, che le sarebbe stata rimborsata una somma a titolo di eccedenza del capitale che sarebbe stato trasferito. La sig.ra Gjergji ha accettato questa prima proposta il 7 settembre 2010, ma, il 19 maggio 2011, le è stata comunicata una seconda proposta, che annullava e sostituiva la prima. La seconda proposta riduceva a quattro anni, dieci mesi e diciassette giorni il numero di annualità da computare secondo il regime pensionistico dell’Unione e non prevedeva più alcun rimborso dell’eccedenza del capitale che sarebbe stato trasferito.

7        La sig.ra Gjergji ha accettato tale seconda proposta, ma, successivamente, ha presentato un reclamo contro la stessa. Tale reclamo conteneva anche una domanda, fondata sull’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, diretta a ottenere che si procedesse al trasferimento dei suoi diritti a pensione maturati in Belgio in base alla prima proposta. Sia il reclamo che la domanda sono stati respinti con decisione del 22 agosto 2011.

 Procedimento di primo grado e sentenza impugnata

8        Il 2 dicembre 2011 il sig. Verile e la sig.ra Gjergji hanno proposto un ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, iscritto a ruolo con il numero F‑130/11, in cui chiedevano l’annullamento delle seconde proposte ad essi comunicate dalla Commissione nonché delle decisioni di rigetto dei reclami che essi avevano presentato contro tali proposte.

9        Dopo aver considerato che le decisioni di rigetto dei reclami erano prive di portata autonoma e che, pertanto, il ricorso doveva essere ritenuto unicamente diretto contro le seconde proposte (punti 32 e 33 della sentenza impugnata), il Tribunale della funzione pubblica ha esaminato la ricevibilità del ricorso, contestato dalla Commissione, e ha concluso che tale ricorso era ricevibile. I punti da 37 a 55 della sentenza impugnata, che trattano tale questione, sono così redatti:

«37      Occorre anzitutto ricordare che il sistema di trasferimento dei diritti pensionistici, quale previsto dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, consentendo un coordinamento tra i regimi pensionistici nazionali e quello dell’Unione, mira ad agevolare il passaggio dagli impieghi nazionali, pubblici o privati, ed anche internazionali, all’amministrazione dell’Unione e a garantire in tal modo all’Unione le maggiori possibilità di scelta di personale qualificato che abbia già un’adeguata esperienza professionale (ordinanza della Corte del 9 luglio 2010, Ricci, C‑286/09 e C‑287/09, punto 28, e giurisprudenza ivi citata).

38      In tale contesto, il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha avuto modo, in particolare, di considerare che le proposte di abbuono di annualità trasmesse per approvazione al funzionario sono “decisioni” aventi un duplice effetto: da un lato, quello di conservare, a vantaggio del funzionario interessato e nell’ordinamento giuridico di origine, l’ammontare dei diritti a pensione da lui maturati presso il regime pensionistico nazionale e, dall’altro, quello di garantire, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, e previo soddisfacimento di determinate condizioni ulteriori, la presa in considerazione di detti diritti nel regime pensionistico dell’Unione (sentenza del Tribunale di primo grado del 18 dicembre 2008, Belgio e Commissione/Genette, T‑90/07 P e T‑99/07 P, punto 91, e giurisprudenza ivi citata).

39      Anche il Tribunale aveva già dichiarato, a sua volta, che le proposte di abbuono di annualità costituiscono atti a carattere unilaterale, che non richiedono alcun’altra misura da parte dell’istituzione competente e arrecano pregiudizio all’interessato. In caso contrario, atti di tal genere non potrebbero essere contestati, in quanto tali, in sede contenziosa o, quantomeno, potrebbero formare oggetto di un reclamo o di un ricorso solo in seguito all’adozione di una decisione successiva, in una data imprecisata e da parte di un’autorità diversa dall’APN. Tale analisi non rispetterebbe né il diritto dei funzionari a una tutela giurisdizionale effettiva né le esigenze della certezza del diritto inerenti alle norme sui termini stabilite dallo Statuto (ordinanza del Tribunale del 10 ottobre 2007, Pouzol/Corte dei conti, F‑17/07, punti 52 e 53).

40      Infine, tale orientamento giurisprudenziale è stato altresì confermato dalla sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2012, Cocchi e Falcione/Commissione (F‑122/10, attualmente oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑103/13 P, punti da 37 a 39), nella quale il Tribunale ha dichiarato che la proposta di abbuono di annualità era un atto recante pregiudizio al funzionario interessato.

41      Dalla giurisprudenza citata ai punti da 38 a 40 della presente sentenza emerge in definitiva che la proposta di abbuono di annualità, che i servizi competenti della Commissione sottopongono al consenso del funzionario, nell’ambito del procedimento amministrativo a più fasi descritto al punto 35 della presente sentenza, è un atto unilaterale, scindibile dal contesto procedurale nel quale interviene, adottato in forza di una competenza vincolata, attribuita ex lege all’istituzione, in quanto direttamente derivante dal diritto individuale che l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto conferisce espressamente ai funzionari e agli agenti al momento della loro entrata in servizio presso l’Unione.

42      Infatti, l’esercizio di tale competenza vincolata obbliga la Commissione a stilare una proposta di abbuono che sia fondata su tutti i dati pertinenti che essa deve ottenere, da parte delle autorità nazionali o internazionali interessate, precisamente nell’ambito di un coordinamento stretto e di una leale cooperazione tra queste ultime e i suoi servizi. Siffatta proposta di abbuono di annualità non può essere quindi considerata come la manifestazione di una “mera intenzione” dei servizi dell’istituzione di informare il funzionario interessato, in attesa di ricevere effettivamente il suo consenso nonché, successivamente, di riscuotere il capitale che consente di procedere all’abbuono. Al contrario, siffatta proposta costituisce il necessario impegno, da parte dell’istituzione, di procedere correttamente all’applicazione effettiva del diritto al trasferimento dei diritti a pensione del funzionario che il medesimo ha esercitato presentando la domanda di trasferimento. Il trasferimento del capitale attualizzato al regime pensionistico dell’Unione costituisce, a sua volta, l’adempimento di un obbligo distinto incombente alle autorità nazionali o internazionali, necessario al completamento dell’intera procedura di trasferimento dei diritti a pensione verso il regime pensionistico dell’Unione.

43      Pertanto, l’esercizio della competenza vincolata ai fini dell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto obbliga la Commissione a impiegare tutta la diligenza necessaria a consentire al funzionario, che ha presentato una domanda di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, di prestare il proprio consenso sulla proposta di abbuono di annualità con piena cognizione di causa, sia per quanto riguarda gli elementi necessari al calcolo relativo alla determinazione del numero di annualità di pensione statutaria da computare sia per quanto riguarda le norme che disciplinano, “alla data della domanda di trasferimento”, le modalità di tale calcolo, come precisato dal dettato dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto quando prevede che l’istituzione presso la quale il funzionario presta servizio “determina”, mediante disposizioni generali di esecuzione, tenuto conto dello stipendio base, dell’età e del tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento, “le annualità” che essa computa.

44      Da tutte le suesposte considerazioni emerge che una proposta di abbuono di annualità è un atto che arreca pregiudizio al funzionario che ha presentato domanda di trasferimento dei suoi diritti a pensione.

45      Tale conclusione è confermata anche dalle considerazioni qui di seguito esposte.

46      In primo luogo, confermando una prassi precedente, espressa nelle clausole contenute nelle proposte di abbuono di annualità, le DGE 2011 prevedono ora espressamente, all’articolo 8, che il consenso alla proposta di abbuono di annualità che il funzionario è invitato a prestare, una volta prestato, è “irrevocabile”. Orbene, l’irrevocabilità del consenso del funzionario, una volta prestato, si giustifica solo qualora la Commissione abbia presentato, a sua volta, all’interessato una proposta il cui contenuto è stato calcolato e affermato con tutta la diligenza necessaria e che vincola la Commissione, nel senso che la obbliga a dar seguito, su tale base, alla procedura di trasferimento in caso di consenso dell’interessato.

47      In secondo luogo, la proposta di abbuono di annualità è formulata, in via di principio, in base a un metodo di calcolo identico a quello applicato nel momento in cui il regime pensionistico dell’Unione riceve l’intero capitale definitivamente trasferito dalle casse nazionali o internazionali di origine.

48      Ciò che potrebbe tutt’al più cambiare, eventualmente, tra la data della proposta di abbuono di annualità e quella di riscossione del capitale definitivamente trasferito è l’ammontare della somma di cui trattasi, in quanto l’importo del capitale trasferibile attualizzato alla data della domanda di trasferimento può differire dall’importo del capitale alla data in cui viene effettivamente trasferito in funzione delle variazioni, ad esempio, del tasso di cambio. Anche in quest’ultimo caso, che peraltro può riguardare soltanto i trasferimenti di capitale espressi in valute diverse dall’euro, il metodo di calcolo applicato a questi due valori è identico.

49      In terzo luogo, la tesi della Commissione, secondo cui arrecherebbe pregiudizio al funzionario interessato soltanto la decisione di abbuono adottata dopo la riscossione del capitale trasferito, è manifestamente in contrasto con lo scopo del procedimento amministrativo di trasferimento dei diritti a pensione. Tale procedimento è proprio finalizzato a consentire al funzionario interessato di decidere, con piena cognizione di causa e prima che il capitale corrispondente all’insieme dei suoi contributi sia definitivamente trasferito al regime pensionistico dell’Unione, se sia per lui più vantaggioso cumulare i precedenti diritti a pensione con quelli che matura quale funzionario dell’Unione o, invece, mantenere tali diritti nell’ordinamento giuridico nazionale (v. sentenza Belgio e Commissione/Genette, cit., punto 91). Infatti, la tesi della Commissione obbligherebbe il funzionario interessato a contestare il metodo con il quale i servizi della Commissione hanno calcolato il numero di annualità di abbuono cui egli ha diritto solo dopo che le casse pensioni nazionali o internazionali di origine abbiano definitivamente trasferito il capitale alla Commissione, il che vanificherebbe in pratica l’essenza stessa del diritto conferito al funzionario dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto di scegliere di procedere al trasferimento dei suoi diritti a pensione oppure di mantenerli nelle casse pensioni nazionali o internazionali di origine.

50      Infine, in quarto luogo, non si può sostenere, come fa la Commissione, che le proposte di abbuono di annualità siano soltanto atti preparatori, sulla base del rilievo che l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto impone che il numero di annualità sia calcolato “sulla base del capitale trasferito”.

51      Al riguardo, occorre anzitutto ricordare che dal tenore letterale dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto emerge che l’istituzione interessata “determina” il numero di annualità innanzi tutto “mediante disposizioni generali di esecuzione, tenuto conto dello stipendio base, dell’età e del tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento”, e che essa computa poi il numero di annualità, così determinato, secondo il regime pensionistico dell’Unione “sulla base del capitale trasferito”.

52      Tale tenore letterale è confermato da quello dell’articolo 7 delle DGE 2004 e dell’articolo 7 delle DGE 2011. Entrambi i testi di tali articoli dispongono infatti, al paragrafo 1, che il numero di annualità da computare viene calcolato “sulla base dell’importo trasferibile che rappresenta i diritti maturati (…), previa deduzione dell’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data di registrazione della domanda di trasferimento e la data del trasferimento effettivo”.

53      Il paragrafo 2 dell’articolo 7 delle DGE 2004 al pari di quello delle DGE 2011 precisa che il numero di annualità da computare “viene poi calcolato (…) sulla base dell’importo trasferito”, conformemente alla formula matematica contenuta nel primo trattino del medesimo paragrafo.

54      Dalle disposizioni summenzionate emerge quindi che le proposte di abbuono di annualità sono calcolate sulla base dell’importo trasferibile alla data di registrazione della domanda, come comunicato dalle autorità nazionali o internazionali competenti ai servizi della Commissione, previa deduzione, eventualmente, dell’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data di registrazione della domanda e la data del trasferimento effettivo, tale differenza pecuniaria non dovendo essere, infatti, sopportata dal regime pensionistico dell’Unione.

55      Da tutte le suesposte considerazioni deriva che le seconde proposte di abbuono di annualità costituiscono un atto lesivo e che la domanda di annullamento è quindi ricevibile».

10      Il Tribunale della funzione pubblica ha poi esaminato congiuntamente il primo e il secondo motivo di ricorso con i quali, secondo il Tribunale della funzione pubblica (punto 72 della sentenza impugnata), i ricorrenti sollevavano, in sostanza, un’eccezione di illegittimità dell’articolo 9 delle DGE 2011, in quanto prevedeva l’applicazione retroattiva delle DGE 2011 alle domande di trasferimento di diritti a pensione presentate dopo il 1° gennaio 2009, come quelle del sig. Verile e della sig.ra Gjergji.

11      Il Tribunale della funzione pubblica ha concluso che l’eccezione di illegittimità summenzionata era fondata (punto 108 della sentenza impugnata) e che, pertanto, le prime proposte indirizzate al sig. Verile e alla sig.ra Gjergji non erano inficiate da alcun vizio di illegittimità e non potevano essere revocate, dato che alle domande di trasferimento di diritti a pensione, presentate dal sig. Verile e dalla sig.ra Gjergji, erano applicabili le DGE 2004 (punti 109 e 110 della sentenza impugnata). Il Tribunale della funzione pubblica ha quindi annullato le «decisioni» della Commissione del 19 e del 20 maggio 2011, indirizzate, rispettivamente, alla sig.ra Gjergji e al sig. Verile.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

12      Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 17 febbraio 2014, la Commissione ha proposto la presente impugnazione. Il 5 maggio 2014, il sig. Verile e la sig.ra Gjergji hanno depositato una comparsa di risposta.

13      La fase scritta si è conclusa l’8 settembre 2014.

14      Con lettera del 16 settembre 2014, il sig. Verile e la sig.ra Gjergji hanno formulato una domanda motivata, ai sensi dell’articolo 146 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, per essere sentiti nell’ambito della fase orale del procedimento.

15      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sezione delle impugnazioni) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento. Con ordinanza del 13 aprile 2015, sentite le parti, il presidente della Sezione delle impugnazioni ha disposto la riunione della presente causa con le cause T‑103/13 P, Commissione/Cocchi e Falcione, e T‑131/14 P, Teughels/Commissione, ai fini della fase orale e della sentenza.

16      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste agli articoli 64 e 144 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il Tribunale ha invitato la Commissione a rispondere a determinati quesiti e a produrre alcuni documenti. È stato ottemperato a tali richieste entro i termini impartiti.

17      Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza che ha avuto luogo il 6 maggio 2015.

18      Con ordinanza dell’8 giugno 2015, il Tribunale (Sezione delle impugnazioni) ha disposto la riapertura della fase orale. Nell’ambito di una misura di organizzazione della fase orale, il Tribunale ha invitato le parti a prendere posizione su un’eventuale separazione della presente causa dalle cause T‑103/13 P e T‑131/14 P, ai fini della sentenza.

19      Sentite le parti, la presente causa è stata separata dalle cause T‑103/13 P e T‑131/14 P con decisione del 7 luglio 2015. Con decisione adottata lo stesso giorno, il Tribunale ha chiuso nuovamente la fase orale.

20      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        disporre che ciascuna parte sopporti le proprie spese relative al procedimento di impugnazione;

–        condannare il sig. Verile e la sig.ra Gjergji alle spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

21      Il sig. Verile e la sig.ra Gjergji chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere l’impugnazione;

–        condannare la Commissione alle spese.

 Sull’impugnazione

22      A sostegno della sua impugnazione la Commissione deduce quattro motivi. Il primo verte sulla «violazione della nozione di atto lesivo» e, in sostanza, contesta al Tribunale della funzione pubblica un errore di diritto, in quanto esso ha dichiarato ricevibile il ricorso proposto dal sig. Verile e dalla sig.ra Gjergji. Il secondo verte sulla circostanza che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe fondato la sentenza impugnata su un motivo rilevato d’ufficio, che non sarebbe stato discusso in contraddittorio. Il terzo verte su errori di diritto nell’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e delle disposizioni relative al trasferimento dei diritti a pensione maturati da un funzionario prima della sua entrata in servizio. Infine, il quarto verte su un errore di diritto, in quanto il Tribunale della funzione pubblica ha considerato che i diritti del sig. Verile e della sig.ra Gjergji si erano già «interamente costituit[i]» al momento dell’entrata in vigore delle DGE 2011.

23      Occorre esaminare, in primo luogo, il primo motivo.

24      La Commissione fa valere, in sostanza, che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che una proposta di abbuono di annualità, rivolta da un’istituzione al suo funzionario o agente in sede di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, costituiva un atto lesivo. A suo avviso, siffatta proposta costituisce una misura intermedia il cui obiettivo è di preparare la decisione di trasferimento, verso il sistema pensionistico dell’Unione, dei diritti maturati dall’interessato nell’ambito di un altro sistema. Ne conseguirebbe che neppure un atto di revoca di siffatta proposta può configurarsi come un atto lesivo né può essere oggetto di una domanda di annullamento. La Commissione deduce vari argomenti per confutare le diverse considerazioni formulate dal Tribunale della funzione pubblica a sostegno della sua tesi.

25      Il sig. Verile e la sig.ra Gjergji contestano tali argomenti. Essi sostengono che la proposta di abbuono di annualità è decisamente un atto lesivo, in quanto equivale a una «proposta» ai sensi del diritto nazionale che, a partire dal momento in cui è conforme al diritto applicabile, diviene irrevocabile. Essi ritengono che siffatta proposta costituisca «un obbligo derivante dall’applicazione di un diritto spettante al funzionario ai sensi dello Statuto».

26      Essi aggiungono che la proposta modifica la situazione giuridica del funzionario interessato, in quanto tutti i parametri di calcolo, che consentono di ottenere un capitale attualizzato e un numero corrispondente di annualità, sono determinati a partire da tale proposta. Infine, essi affermano che, se la tesi della Commissione fosse accolta, il funzionario interessato sarebbe privato del diritto a un ricorso effettivo.

27      Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a dirimere ogni controversia tra l’Unione e una delle persone indicate nello Statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio alla persona interessata.

28      Come emerge da una costante giurisprudenza, possono esser considerati pregiudizievoli soltanto gli atti da cui derivano effetti giuridici obbligatori, che incidono direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica degli interessati, modificandola in misura rilevante (v. sentenze del 21 gennaio 1987, Stroghili/Corte dei conti, 204/85, Racc., EU:C:1987:21, punto 6 e giurisprudenza ivi citata, e del 15 giugno 1994, Pérez Jiménez/Commissione, T‑6/93, Racc. FP, EU:T:1994:63, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

29      È quindi necessario esaminare se costituisca un atto lesivo ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto una proposta di abbuono di annualità, comunicata a un funzionario o a un agente dall’istituzione da cui esso dipende in seguito alla presentazione, da parte di quest’ultimo, di una domanda di trasferimento, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, dei suoi diritti a pensione, maturati nell’ambito di un altro sistema, al regime pensionistico dell’Unione.

30      Si deve constatare, nella fattispecie, che, sebbene abbia ricordato, al punto 40 della sentenza impugnata, di aver già dichiarato che la proposta di abbuono di annualità era un atto recante pregiudizio al funzionario interessato, il Tribunale della funzione pubblica non ha indicato gli effetti giuridici obbligatori che incidevano, sin dalla formulazione della proposta, sulla situazione giuridica dell’interessato.

31      L’unica indicazione è contenuta nel punto 42, terza frase, della sentenza impugnata, in cui il Tribunale della funzione pubblica afferma che una proposta di abbuono di annualità «costituisce il necessario impegno, da parte dell’istituzione, di procedere correttamente all’applicazione effettiva del diritto al trasferimento dei diritti a pensione del funzionario che il medesimo ha esercitato presentando la domanda di trasferimento».

32      È, pertanto, necessario esaminare, tenendo altresì conto delle considerazioni del Tribunale della funzione pubblica richiamate supra al punto 31, se da una proposta di abbuono di annualità derivino effetti giuridici obbligatori, che incidono direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica del suo destinatario e, in caso affermativo, individuare tali effetti.

33      In forza dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto:

«Il funzionario che entra al servizio dell’Unione dopo:

–        aver cessato di prestare servizio presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale ovvero,

–        aver esercitato un’attività subordinata o autonoma,

ha facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 77 dello statuto, di far versare all’Unione il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra.

In tal caso l’istituzione presso cui il funzionario presta servizio determina, mediante disposizioni generali di esecuzione, tenuto conto dello stipendio base, dell’età e del tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento, le annualità che computa, secondo il regime dell’Unione delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza, sulla base del capitale trasferito, previa deduzione dell’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo.

Il funzionario potrà avvalersi di questa facoltà soltanto una volta per Stato membro e per fondo di pensione».

34      Va osservato che la parte di frase «mediante disposizioni generali di esecuzione», contenuta nel secondo comma di tale disposizione, non può essere intesa, evidentemente, nel senso che la determinazione del numero di annualità riconosciute all’interessato in seguito al trasferimento, al regime pensionistico dell’Unione, dei suoi diritti a pensione maturati in un altro sistema, viene direttamente effettuata mediante le disposizioni generali di esecuzione che ogni istituzione è autorizzata ad adottare. Come indicato altresì dalla loro denominazione, le disposizioni generali di esecuzione costituiscono un atto di portata generale, adottato in base agli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto.

35      Pertanto, l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto deve essere inteso nel senso che ogni istituzione determina, mediante disposizioni generali di esecuzione, il metodo di calcolo del numero di annualità da computare nel regime pensionistico dell’Unione, in seguito al trasferimento di un capitale che rappresenta i diritti maturati da un funzionario nell’ambito di un altro regime pensionistico. Tale metodo deve essere fondato sui parametri indicati all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, ossia lo stipendio base di ciascun funzionario, la sua età e il tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento.

36      Il numero delle annualità da computare, in concreto, per ciascun funzionario i cui diritti a pensione maturati in un altro regime siano stati oggetto di un trasferimento, sotto forma di capitale, al regime pensionistico dell’Unione è fissato mediante un atto individuale, con il quale viene applicato il metodo determinato nelle disposizioni generali di esecuzione al caso particolare di tale funzionario.

37      Occorre altresì ricordare che, come ha rilevato il Tribunale nell’ordinanza del 14 dicembre 1993, Calvo Alonso‑Cortés/Commissione (T‑29/93, Racc., EU:T:1993:115, punto 46), dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto discende che l’istituzione dell’Unione può procedere essa stessa al trasferimento dei diritti a pensione maturati dal funzionario nel suo paese e può riconoscere e determinare il numero delle annualità da computare in base al proprio regime per il periodo lavorativo precedente soltanto dopo che lo Stato membro interessato abbia stabilito le modalità di trasferimento.

38      Infatti, come riconosce lo stesso Tribunale della funzione pubblica al punto 42 della sentenza impugnata, il trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati in un altro regime è «necessario al completamento dell’intera procedura di trasferimento dei diritti a pensione verso il regime pensionistico dell’Unione».

39      Da un lato, da tali considerazioni emerge che l’istituzione da cui dipende l’interessato può riconoscergli annualità di pensione da computare nel regime pensionistico dell’Unione solo dopo che sia stato effettuato il trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione dallo stesso maturati in un altro regime.

40      Dall’altro lato, ne consegue che tali annualità possono essere riconosciute all’interessato soltanto se, e nella misura in cui, dall’applicazione del metodo di calcolo previsto nelle disposizioni generali di esecuzione adottate dall’istituzione in questione risulta che esse corrispondono effettivamente al capitale trasferito al regime pensionistico dell’Unione, previa deduzione, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, ultimo comma, dell’allegato VIII dello Statuto, dell’importo corrispondente alla rivalutazione di tale capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo.

41      In altri termini, non può essere riconosciuto alcun abbuono di annualità all’interessato se tale abbuono non corrisponde a un capitale effettivamente trasferito al regime pensionistico dell’Unione.

42      In particolare, dalle suesposte considerazioni risulta altresì che, quando, ai sensi de l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e delle disposizioni generali adottate ai fini della esecuzione di tale articolo, un’istituzione dell’Unione determina in concreto il numero delle annualità da riconoscere all’interessato nel regime pensionistico dell’Unione in seguito al trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione dallo stesso maturati in un altro regime, essa esercita una competenza vincolata e non dispone quindi di alcun potere discrezionale.

43      Occorre inoltre analizzare la procedura da seguire nel caso di una domanda di trasferimento al regime pensionistico dell’Unione di diritti a pensione maturati in un altro regime, quale risulta sia dalle disposizioni applicabili sia dai chiarimenti forniti dalla Commissioni riguardo alla propria prassi.

44      Si deve constatare che l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto non prevede espressamente la comunicazione di una proposta di abbuono di annualità. Tale disposizione prevede soltanto la domanda dell’interessato diretta a ottenere il versamento all’Unione del capitale che rappresenta i diritti a pensione dallo stesso maturati per le sue attività precedenti e, in seguito a tale versamento, la determinazione, secondo le modalità previste nella medesima disposizione, del numero di annualità computate relativamente all’interessato nel regime pensionistico dell’Unione.

45      Dato che i punti 42 e 43 della sentenza impugnata devono essere intesi nel senso che l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto conferisce alla Commissione la «competenza» a comunicare una proposta di abbuono di annualità al funzionario che abbia presentato una domanda di trasferimento dei diritti a pensione dallo stesso maturati in un altro regime, va osservato che non risulta né dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto né da altre disposizioni o da un qualsivoglia principio che l’istituzione alla quale l’interessato ha presentato la domanda di trasferimento dei suoi diritti a pensione è tenuta a presentare al medesimo una proposta in cui sia indicato il risultato in annualità di pensione supplementari che possa sorgere da un eventuale trasferimento.

46      Peraltro, l’obbligo di comunicare una proposta ai fini del trasferimento di diritti a pensione maturati in precedenza non risulta né dalle DGE 2004 né dalle DGE 2011. Nessuno dei due testi menzionati, contenuti nel fascicolo del procedimento di primo grado, trasmesso al Tribunale conformemente all’articolo 137, paragrafo 2, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, prevede la comunicazione di una proposta di abbuono di annualità al funzionario o all’agente che abbia chiesto il trasferimento dei diritti a pensione dallo stesso precedentemente maturati.

47      Risulta, quindi, che la prassi consistente nel comunicare all’interessato siffatta proposta è stata adottata volontariamente dalla Commissione e, se del caso, da altre istituzioni dell’Unione. Evidentemente, tale prassi mira a fornire al funzionario o all’agente che abbia manifestato interesse a un eventuale trasferimento, al regime pensionistico dell’Unione, dei suoi diritti a pensione nell’ambito di un altro regime, maturati per le attività svolte dallo stesso prima della sua entrata in servizio, le informazioni necessarie a consentirgli di prendere, con piena cognizione di causa, la decisione di far eseguire, o meno, tale trasferimento.

48      Al riguardo, dai chiarimenti della Commissione, sintetizzati al punto 35 della sentenza impugnata e riproposti nelle sue memorie dinanzi al Tribunale, emerge che il procedimento di trasferimento dei diritti a pensione verso il regime dell’Unione è costituito, nella prassi, da cinque fasi: in primo luogo, l’interessato presenta una domanda in tal senso; in secondo luogo, il servizio competente della Commissione ottiene comunicazione dalla cassa pensioni esterna interessata dell’importo del capitale che può essere trasferito e, in base a tale informazione, comunica all’interessato una proposta; in terzo luogo, l’interessato rifiuta o accetta la proposta di abbuono di annualità; in quarto luogo, in caso di accettazione della proposta, la Commissione chiede e ottiene il trasferimento del capitale in questione all’Unione; infine, in quinto luogo, essa adotta una decisione in cui sono fissati i diritti dell’interessato. A suo avviso, solo quest’ultima decisione costituisce un atto lesivo.

49      Ne consegue che, nella prassi, la Commissione ha aggiunto alle tre fasi della procedura di trasferimento previste all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto (domanda dell’interessato, trasferimento del capitale, determinazione del numero di annualità computate) altre due fasi (proposta di abbuono di annualità, accettazione da parte dell’interessato che presta così il proprio consenso al trasferimento). La Commissione concede quindi all’interessato la possibilità di ottenere, sotto forma di «proposta», un’informazione quanto più precisa possibile riguardo alla portata dei diritti che sarebbero ad esso riconosciuti in caso di trasferimento, verso il regime pensionistico dell’Unione, dei diritti dallo stesso maturati nell’ambito di un altro sistema. Essa consente altresì all’interessato, dopo aver ottenuto tale informazione, di porre fine al procedimento avviato con la sua domanda iniziale, senza subire alcuna conseguenza. Infatti, tale trasferimento viene effettuato solo se l’interessato conferma, successivamente al ricevimento della proposta, la sua volontà di procedere al trasferimento dei diritti a pensione dallo stesso maturati in un altro regime.

50      È giocoforza constatare che, dopo la comunicazione di una proposta di abbuono di annualità, la situazione giuridica dell’interessato rimane immutata. Infatti, come è già stato rilevato supra ai punti da 39 a 41, nessun abbuono di annualità può essere riconosciuto all’interessato fintanto che il capitale che rappresenta i diritti a pensione dallo stesso maturati in un altro regime non sia stato trasferito al regime pensionistico dell’Unione. Orbene, al momento della trasmissione all’interessato della proposta, tale trasferimento non è stato ancora effettuato. La Commissione chiede il trasferimento, verso il regime pensionistico dell’Unione, del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati dall’interessato presso la cassa pensioni esterna interessata solo dopo che l’interessato, ricevuta la proposta, abbia prestato il proprio consenso al proseguimento della procedura di trasferimento.

51      La qualificazione della proposta della Commissione quale «impegno», come ha fatto il Tribunale della funzione pubblica al punto 42 della sentenza impugnata, non può condurre a una diversa conclusione. Secondo il Tribunale della funzione pubblica, una proposta di abbuono di annualità costituisce «il necessario impegno, da parte dell’istituzione, di procedere correttamente all’applicazione effettiva del diritto al trasferimento dei diritti a pensione del funzionario che il medesimo ha esercitato presentando la domanda di trasferimento».

52      Orbene, come fa valere giustamente la Commissione, l’obbligo, per l’istituzione interessata, di procedere correttamente all’applicazione del diritto al trasferimento dei diritti a pensione di cui all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto deriva direttamente dal testo di quest’ultima disposizione. Anche supponendo che la proposta di abbuono di annualità debba essere interpretata come «impegno» nel senso indicato dal Tribunale della funzione pubblica, l’istituzione interessata si impegnerebbe semplicemente ad applicare correttamente alla situazione dell’interessato l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e le disposizioni generali di esecuzione. Orbene, tale obbligo dell’istituzione interessata discende direttamente dalle disposizioni in questione, anche in mancanza di un impegno espresso. Pertanto, da tale impegno non deriverebbe né un nuovo obbligo gravante sull’istituzione in questione né, di conseguenza, una modifica della situazione giuridica dell’interessato.

53      Non si può neppure ammettere che una proposta di abbuono di annualità modifichi la situazione giuridica dell’interessato, in quanto essa implichi, a favore di quest’ultimo, un diritto a ottenere il riconoscimento, nel regime pensionistico dell’Unione, del numero di annualità indicato in tale proposta qualora egli presti il proprio consenso al trasferimento, verso tale regime, dei diritti a pensione dallo stesso maturati in un altro regime. Un diritto siffatto implicherebbe un obbligo corrispondente, per l’istituzione autrice della proposta, una volta effettuato il trasferimento, di riconoscere automaticamente all’interessato il numero di annualità indicate nella proposta.

54      Siffatta qualificazione della proposta di abbuono di annualità e degli effetti giuridici che ne deriverebbero non è, del resto, conciliabile con il dettato dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto.

55      Tale disposizione fa riferimento, anzitutto, alla «facoltà» di un funzionario che si trovi in una delle situazioni ivi menzionate «di far versare all’Unione il capitale (…) che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati» per le attività precedenti. Essa rileva, inoltre, che «[i]n tal caso l’istituzione presso cui il funzionario presta servizio determina (…) le annualità che computa, secondo il regime dell’Unione delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza, sulla base del capitale trasferito».

56      Ne deriva che, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, la determinazione effettiva del numero di annualità riconosciute al funzionario che abbia chiesto il trasferimento, verso il regime pensionistico dell’Unione, dei suoi diritti a pensione maturati in precedenza in un altro regime avviene necessariamente dopo la realizzazione effettiva del trasferimento, «sulla base del capitale trasferito». Non si può quindi ritenere che una proposta di fissazione di annualità che, per sua stessa natura, è comunicata prima di tale trasferimento possa procedere a siffatta determinazione.

57      La giurisprudenza citata supra al punto 37 e le considerazioni esposte supra ai punti da 38 a 42 confermano tale conclusione.

58      Infatti, il numero di annualità da riconoscere risulta dall’applicazione del metodo di conversione in annualità del capitale che rappresenta i diritti precedenti, previsto dalle disposizioni generali di esecuzione adottate dall’istituzione in questione conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto.

59      Se venisse considerato che la Commissione è tenuta a riconoscere, in ogni caso, a un funzionario il numero di annualità di pensione indicato nella proposta, ciò potrebbe comportare, in taluni casi, il riconoscimento di un numero di annualità diverso da quello risultante dalla corretta applicazione del metodo previsto nelle disposizioni generali di esecuzione pertinenti. I motivi che spiegano la divergenza tra il numero di annualità indicato nella proposta e quello risultante dall’applicazione del metodo summenzionato, a prescindere dal fatto che essi attengano a una divergenza tra, da un lato, il valore del capitale che rappresenta i diritti maturati dall’interessato in un altro regime pensionistico, quale comunicato alla Commissione dai responsabili di tale regime e computato ai fini della redazione della proposta, e, dall’altro, il valore (previa deduzione di un’eventuale rivalutazione tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo) del capitale effettivamente trasferito, oppure a un’errata applicazione del metodo di calcolo delle annualità nella redazione della proposta, sono irrilevanti. Ciò che rileva è il fatto che, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e alle considerazioni esposte supra ai punti da 38 a 42, la Commissione non può riconoscere all’interessato un numero di annualità diverso da quello corrispondente, secondo il metodo di conversione previsto nelle disposizioni generali di esecuzione, al capitale effettivamente trasferito al regime pensionistico dell’Unione.

60      Le considerazioni del Tribunale della funzione pubblica esposte ai punti 47, 48 e da 50 a 54 della sentenza impugnata non possono condurre a una diversa conclusione. In sostanza, il Tribunale della funzione pubblica parte dalla premessa che il valore del capitale computato ai fini della redazione della proposta sia identico a quello che deve essere computato dopo la realizzazione del trasferimento, in quanto, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, ultima frase, dell’allegato VIII dello Statuto, «[l]’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo» non è computato al momento della determinazione del numero di annualità da riconoscere all’interessato nel regime pensionistico dell’Unione.

61      Orbene, anche indipendentemente dal fatto che il Tribunale della funzione pubblica non abbia considerato la possibilità di errori, o da parte dei responsabili del regime pensionistico al quale l’interessato era precedentemente iscritto o da parte della stessa Commissione, che avrebbero potuto incidere sul contenuto della proposta comunicata all’interessato, è sufficiente rilevare che le considerazioni in questione non modificano, in definitiva, il fatto che, conformemente al dettato dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, la determinazione delle annualità riconosciute all’interessato in base ai diritti a pensione dallo stesso maturati in un altro regime può avvenire solo dopo che sia stato effettuato il trasferimento al regime pensionistico dell’Unione del capitale che rappresenta tali diritti.

62      Da tutte le suesposte considerazioni risulta che da proposte di abbuono di annualità, come quelle oggetto del ricorso del sig. Verile e della sig.ra Gjergji dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, non derivano effetti giuridici obbligatori che incidono direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica del suo destinatario, modificandola in misura rilevante. Pertanto, esse non costituiscono atti lesivi ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto.

63      Tale conclusione non è rimessa in discussione dalle altre considerazioni contenute nella sentenza impugnata.

64      In primo luogo, il Tribunale della funzione pubblica si è basato, al punto 38 della sentenza impugnata, sulla circostanza che, nella sentenza del 18 dicembre 2008, Belgio e Commissione/Genette (T‑90/07 P e T‑99/07 P, Racc., EU:T:2008:605, punto 91), il Tribunale ha qualificato come «decisioni» due proposte di abbuono di annualità che erano state comunicate dalla Commissione al funzionario interessato in tale causa.

65      Occorre tuttavia rilevare che il Tribunale non ha analizzato, né nella sentenza Belgio e Commissione/Genette, punto 64 supra (EU:T:2008:605) né in altre sentenze, la questione della natura, o meno, di atto lesivo, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, di una proposta di abbuono di annualità e non si è pronunciato sulla questione se da siffatta proposta derivassero, nei confronti del suo destinatario, effetti giuridici obbligatori, precisando, eventualmente, quali fossero tali effetti.

66      Inoltre, occorre ricordare che, contrariamente a quanto avviene nel caso di specie, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Belgio e Commissione/Genette, punto 64 supra (EU:T:2008:605), il funzionario interessato aveva accettato le proposte di abbuono di annualità che gli erano state indirizzate e i diritti a pensione dallo stesso maturati, prima della sua entrata in servizio presso la Commissione, nell’ambito del regime pensionistico belga, erano già stati oggetto di trasferimento verso il regime pensionistico dell’Unione, prima della proposizione del suo ricorso (sentenza Belgio e Commissione/Genette, punto 64 supra, EU:T:2008:605, punto 12).

67      Il suo ricorso non verteva, del resto, sulla legittimità della decisione adottata in seguito a tale trasferimento, con cui era riconosciuto l’abbuono di annualità nell’ambito del regime pensionistico dell’Unione. Gli atti della Commissione, oggetto del ricorso in tale causa, riguardavano il rigetto di una domanda dell’interessato, presentata dopo la realizzazione del trasferimento, con la quale il medesimo chiedeva l’autorizzazione a revocare la precedente domanda di trasferimento dei suoi diritti a pensione, presentata sotto la vigenza di una legge belga da allora abrogata, e di presentare una nuova domanda, per avvalersi di una nuova legge belga che riteneva a sé più favorevole (sentenza Belgio e Commissione/Genette, punto 64 supra, EU:T:2008:605, punti 12 e 92).

68      Il Tribunale ha considerato che la domanda respinta dagli atti impugnati era fondata sulla contestazione dell’applicazione, da parte delle competenti autorità belghe, della normativa belga pertinente. Dato che la Commissione non aveva competenza a esaminare siffatta contestazione, il Tribunale ha concluso che gli atti impugnati in tale causa non recassero pregiudizio all’interessato e, dopo l’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica, ha respinto il ricorso in quanto irricevibile (sentenza Belgio e Commissione/Genette, punto 64 supra, EU:T:2008:605, punti 79 e da 93 a 108).

69      Ne deriva che la sentenza Belgio e Commissione/Genette, punto 64 supra (EU:T:2008:605), riguardava una questione distinta che si collocava certamente a valle del trasferimento, verso il regime pensionistico dell’Unione, dei diritti a pensione maturati in Belgio dall’interessato. Infatti, al momento della proposizione del ricorso in tale causa, detto trasferimento era stato effettivamente realizzato e non erano in discussione in tale causa né la sua legittimità né la natura di atto lesivo o meno degli atti adottati ai fini della sua realizzazione.

70      Ne consegue che dalla sentenza Belgio e Commissione/Genette, punto 64 supra (EU:T:2008:605), non può essere tratto alcun insegnamento utile ai fini delle questioni sollevate nella causa in esame.

71      In secondo luogo, per giustificare la conclusione cui era giunto, secondo la quale una proposta di abbuono di annualità costituiva un atto lesivo, il Tribunale della funzione pubblica ha fatto riferimento al diritto dei funzionari a una tutela giurisdizionale effettiva, alle esigenze della certezza del diritto «inerenti alle norme sui termini stabilite dallo Statuto» (punto 39 della sentenza impugnata), allo «scopo del procedimento amministrativo di trasferimento dei diritti a pensione» nonché all’«essenza stessa del diritto conferito al funzionario dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto di scegliere di procedere al trasferimento dei suoi diritti a pensione oppure di mantenerli nelle casse pensioni nazionali o internazionali di origine», che sarebbe «vanific[ato]», se il funzionario interessato fosse obbligato a contestare «il metodo con il quale i servizi della Commissione hanno calcolato il numero di annualità di abbuono cui egli ha diritto» solamente dopo la realizzazione del trasferimento dei suoi diritti a pensione maturati in precedenza (punto 49 della sentenza impugnata).

72      Anzitutto, per quanto attiene al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste al secondo e al terzo comma del medesimo articolo.

73      Dato che, come è stato rilevato supra, da una proposta di abbuono di annualità non derivano effetti giuridici obbligatori che incidono direttamente e immediatamente sulla situazione giuridica del suo destinatario, modificandola in misura rilevante, essa non viola i suoi diritti, cosicché non può trattarsi, riguardo a tale atto, di una violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

74      In ogni caso, ciò che potrebbe violare i diritti dell’interessato è la decisione adottata dopo la realizzazione del trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione dallo stesso maturati prima della sua entrata in servizio. Tale decisione costituisce un atto lesivo e può formare oggetto di un ricorso di annullamento conformemente all’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto, cosicché il diritto dell’interessato a una tutela giurisdizionale effettiva è pienamente rispettato.

75      Inoltre, si deve constatare che il Tribunale della funzione pubblica non ha chiarito come le «esigenze della certezza del diritto inerenti alle norme sui termini stabilite dallo Statuto» siano violate qualora si ammettesse che una proposta di abbuono di annualità non è un atto lesivo per il suo destinatario.

76      Infine, per quanto riguarda la finalità del «procedimento amministrativo di trasferimento dei diritti a pensione» e l’«essenza» del diritto conferito a ciascun funzionario dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, menzionate al punto 49 della sentenza impugnata, occorre rilevare, anzitutto, che, al punto 91 della sentenza Belgio e Commissione/Genette, punto 64 supra (EU:T:2008:605), citata nel medesimo punto della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato a constatare, in sostanza, che una domanda di trasferimento di diritti a pensione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dava luogo all’adozione di decisioni sia delle autorità di gestione del regime pensionistico al quale l’interessato era iscritto prima della sua entrata in servizio sia dell’istituzione dell’Unione da cui lo stesso dipendeva. Le conseguenze che il Tribunale della funzione pubblica risulta aver tratto dal punto 91 della sentenza Belgio e Commissione/Genette, punto 64 supra (EU:T:2008:605), non sono affatto riconducibili a tale sentenza.

77      Oltre a ciò, è vero che, secondo la giurisprudenza citata al punto 37 della sentenza impugnata, il sistema di trasferimento dei diritti pensionistici, quale previsto dall’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, consentendo un coordinamento tra i regimi pensionistici nazionali e quello dell’Unione, mira ad agevolare il passaggio dagli impieghi nazionali, pubblici o privati, all’amministrazione dell’Unione e a garantire in tal modo all’Unione le maggiori possibilità di scelta di personale qualificato che abbia già un’adeguata esperienza professionale (v. ordinanza del 9 luglio 2010, Ricci e Pisaneschi, C‑286/09 e C‑287/09, EU:C:2010:420, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

78      Tale disposizione è volta, quindi, a ottenere che i diritti maturati dai funzionari dell’Unione in uno Stato membro, nonostante il loro carattere eventualmente limitato, o anche condizionato o futuro, oppure la loro insufficienza per consentire l’immediato godimento della pensione, possano essere conservati a vantaggio del funzionario ed essere presi in considerazione dal regime pensionistico cui l’interessato è affiliato alla fine della sua attività lavorativa, nella fattispecie dal regime pensionistico dell’Unione. Queste considerazioni dimostrano che, il termine «facoltà», nell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto è inteso ad attribuire ai funzionari dell’Unione un diritto il cui esercizio dipende soltanto dalla loro scelta (sentenze del 20 ottobre 1981, Commissione/Belgio, 137/80, Racc., EU:C:1981:237, punti 12 e 13, e Belgio e Commissione/Genette, punto 64 supra, EU:T:2008:605, punti 89 e 90).

79      Tuttavia, da tale giurisprudenza non emerge che l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto richiede altresì che sia garantita all’interessato la possibilità, prima di decidere se eserciterà o meno il suo diritto di trasferire al regime pensionistico dell’Unione i diritti a pensione dallo stesso maturati in un altro regime, di conoscere definitivamente il numero di annualità di pensione che gli saranno riconosciuti in seguito a tale trasferimento. Tale disposizione non richiede neppure che un’eventuale controversia tra l’interessato e l’istituzione da cui dipende, riguardante l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni pertinenti, sia definita dal giudice dell’Unione prima ancora che l’interessato decida se intende o meno trasferire al regime pensionistico dell’Unione i suoi diritti a pensione maturati presso un altro regime.

80      Certamente, la possibilità che il giudice dell’Unione prenda posizione sui presunti effetti di un ipotetico trasferimento, al regime pensionistico dell’Unione, dei diritti maturati, presso un altro regime, da un funzionario che non abbia ancora prestato il proprio consenso a siffatto trasferimento potrebbe essere di concreto interesse per il funzionario in questione.

81      Si deve tuttavia ricordare che l’articolo 270 TFUE non attribuisce al giudice dell’Unione la competenza a rendere pareri consultivi, ma unicamente la competenza a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra l’Unione e i suoi funzionari, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto.

82      Orbene, è proprio lo Statuto a prevedere, all’articolo 91, paragrafo 1, che un ricorso di annullamento, come quello proposto nella fattispecie dal sig. Verile e dalla sig.ra Gjergji, possa avere ad oggetto soltanto un atto lesivo. Se l’atto contro il quale è stato proposto il ricorso non arreca pregiudizio al ricorrente, il ricorso è irricevibile. L’eventuale interesse del ricorrente a far decidere nel merito la questione posta dal suo ricorso è, al riguardo, irrilevante.

83      Peraltro, si deve rilevare che è impossibile, per l’interessato, conoscere tutti i parametri pertinenti, nel momento in cui sceglie se esercitare o meno il suo diritto di far trasferire al regime pensionistico dell’Unione i diritti a pensione dallo stesso maturati presso un altro regime. Infatti, l’interessato non può conoscere con certezza l’evoluzione futura né del regime pensionistico dell’Unione né di quello al quale era iscritto in precedenza. Necessariamente, egli deve operare la sua scelta fondandosi in parte su ipotesi e previsioni che possono certamente risultare, in tutto o in parte, incomplete, non definitive o inesatte.

84      In terzo luogo, l’argomento che il Tribunale della funzione pubblica trae dall’articolo 8, paragrafo 5, delle DGE 2011 (punto 46 della sentenza impugnata) non può condurre a una diversa conclusione.

85      Tale disposizione prevede quanto segue:

«Qualsiasi decisione firmata, adottata da un agente, che impartisce l’ordine di far versare all’Unione (…) il capitale che rappresenta i suoi diritti a pensione è, per sua natura, irrevocabile».

86      È giocoforza constatare che tale disposizione non si riferisce alla proposta di abbuono di annualità, comunicata dall’istituzione in questione al funzionario interessato da un eventuale trasferimento dei diritti dallo stesso maturati in un altro regime verso il regime pensionistico dell’Unione. Infatti, come è già stato rilevato supra al punto 46, la comunicazione di tale proposta non è prevista dalle DGE 2011.

87      L’articolo 8, paragrafo 5, delle DGE 2011 si riferisce alla «decisione» dell’interessato che «impartisce l’ordine di far versare all’Unione (…) il capitale che rappresenta i suoi diritti a pensione». In altri termini, tale norma riguarda il consenso definitivo dell’interessato al trasferimento, al regime pensionistico dell’Unione, dei diritti a pensione dallo stesso maturati presso un altro regime.

88      È a seguito della prassi stabilita dalla stessa Commissione che tale domanda definitiva assume la forma del consenso dell’interessato al trasferimento dei suoi diritti maturati in precedenza, prestato in risposta alla proposta di fissazione di annualità comunicatagli in risposta alla sua domanda iniziale. I testi normativi applicabili non impongono alla Commissione di adottare tale prassi, che attribuisce all’interessato la possibilità di far cessare, dopo la ricezione della proposta di abbuono di annualità, le iniziative intraprese a seguito della domanda iniziale di trasferimento dei suoi diritti a pensione.

89      Occorre, inoltre, precisare che il consenso dell’interessato deve essere inteso nel senso che esso riguarda il proseguimento della procedura di trasferimento e non il contenuto della proposta. In altri termini, prestando il proprio consenso in seguito alla comunicazione della proposta, come richiestogli dalla Commissione, l’interessato manifesta semplicemente la propria volontà di procedere al trasferimento dei suoi diritti a pensione, precedentemente maturati, al regime pensionistico dell’Unione. Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il numero di annualità di pensione supplementari cui tale trasferimento darà luogo a favore dell’interessato sarà determinato solo dopo la realizzazione effettiva del trasferimento e che l’interessato potrà, se del caso, contestare la decisione adottata al riguardo dinanzi alle autorità amministrative e giurisdizionali competenti.

90      Peraltro, va osservato che l’articolo 8, paragrafo 5, delle DGE 2011 non fa che stabilire espressamente quanto emerge, in ogni caso, dal testo dell’articolo 11 dell’allegato VIII dello Statuto. Infatti, se un funzionario o un agente, ai sensi del paragrafo 2 di tale disposizione, fa versare all’Unione il capitale che rappresenta i suoi diritti a pensione, precedentemente maturati nell’ambito di un altro regime pensionistico, tale operazione, che implica la perdita dei suoi diritti nell’ambito di tale altro regime, ottenendo, come contropartita, un aumento delle sue annualità di pensione computate nel regime pensionistico dell’Unione, è, in linea di principio, irreversibile. Un nuovo trasferimento dei diritti a pensione, dal regime pensionistico dell’Unione verso un altro regime, può avvenire solo nei casi previsti al paragrafo 1 del medesimo articolo, che presuppongono tutti la cessazione dalle funzioni dell’interessato.

91      Dalle considerazioni che precedono emerge, pertanto, che la disposizione dell’articolo 8, paragrafo 5, delle DGE 2011 è irrilevante ai fini della questione fondamentale nella causa in esame, ossia la questione relativa alla natura di atto lesivo o meno di una proposta di abbuono di annualità.

92      Neppure gli argomenti dedotti dal sig. Verile e dalla sig.ra Gjergji possono condurre a una diversa conclusione.

93      In primo luogo, si deve respingere l’argomento secondo il quale la proposta equivale a una «proposta» ai sensi del diritto nazionale (v. supra, punto 25).

94      Secondo la giurisprudenza, tra i funzionari e l’amministrazione non si instaura un rapporto di tipo contrattuale, ma un rapporto disciplinato dallo Statuto (sentenze del 19 marzo 1975, Gillet/Commissione, 28/74, Racc., EU:C:1975:46, punto 4, e del 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione, C‑443/07 P, Racc., EU:C:2008:767, punto 60). Da tale giurisprudenza si può dedurre che i rapporti giuridici direttamente disciplinati dalle disposizioni dello Statuto, come, nella fattispecie, quelli relativi al regime pensionistico dell’Unione, non sono di natura contrattuale. Pertanto, nozioni rientranti nel diritto privato degli Stati membri applicabile ai contratti, come la nozione di «proposta», sono irrilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto.

95      In secondo luogo, si deve altresì respingere l’argomento secondo il quale la comunicazione di una proposta di abbuono di annualità costituisce l’«applicazione di un diritto spettante al funzionario ai sensi dello Statuto».

96      Infatti, è già stato rilevato supra ai punti da 44 a 46 che nessuna disposizione dello Statuto, delle DGE 2004 o delle DGE 2011 prevede la comunicazione di siffatta proposta.

97      In terzo luogo, il sig. Verile e la sig.ra Gjergji fanno valere che la proposta di abbuono di annualità modifica la situazione giuridica dell’interessato, in quanto «[si parte da tale] decisione per determinare quali sono le disposizioni generali applicabili e, pertanto, tutti i parametri di calcolo che consentono di ottenere un capitale attualizzato e un numero corrispondente di annualità».

98      È sufficiente rilevare che tale argomento si fonda su una premessa errata. Infatti, come ricordano lo stesso sig. Verile e la stessa sig.ra Gjergji, le DGE 2011 si applicano, ai sensi dell’articolo 9 di dette disposizioni, alle domande di trasferimento dei diritti a pensione registrate dalla Commissione dopo il 1° gennaio 2009.

99      Ci si deve quindi basare sulla data di registrazione della domanda di trasferimento dei diritti a pensione e non sulla data della comunicazione di una proposta di abbuono di annualità per stabilire se siano applicabili le DGE 2004 oppure le DGE 2011.

100    Infine, in quarto luogo, non può essere accolto neppure l’argomento del sig. Verile e della sig.ra Gjergji secondo il quale, in sostanza, la Commissione risponde nel merito a reclami contro proposte di abbuono di annualità, senza far valere che essi riguardano un atto non lesivo.

101    È sufficiente ricordare, al riguardo, che le condizioni di ricevibilità di un ricorso sono di ordine pubblico e che il giudice dell’Unione, se del caso, deve esaminarle d’ufficio e, in tale contesto, respingere il ricorso in quanto irricevibile, qualora l’atto oggetto di tale ricorso non sia un atto lesivo (v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 1990, B./Commissione, T‑130/89, Racc., EU:T:1990:78, punti 13 e 14 e giurisprudenza ivi citata). Il fatto che la Commissione, per ragioni connesse alla politica relativa al personale, risponda nel merito a un reclamo anziché respingerlo in quanto irricevibile non può condurre a una diversa conclusione (v., in tal senso, sentenza B./Commissione, cit., EU:T:1990:78, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

102    Da tutte le considerazioni che precedono emerge che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che le seconde proposte comunicate dalla Commissione al sig. Verile e alla sig.ra Gjergji costituivano atti lesivi e potevano essere oggetto di un ricorso proposto sul fondamento dell’articolo 91 dello Statuto.

103    Pertanto, senza esaminare gli altri motivi dedotti dalla Commissione, si deve accogliere l’impugnazione e annullare la sentenza impugnata.

 Sul ricorso di primo grado

104    Dall’articolo 13, paragrafo 1, dell’allegato I dello Statuto della Corte emerge che, in caso di annullamento della decisione del Tribunale della funzione pubblica, il Tribunale statuisce esso stesso sulla controversia, se la causa è matura per la decisione.

105    Nella fattispecie, poiché la causa è matura per la decisione, il Tribunale deve statuire definitivamente sulla controversia.

 Sulla ricevibilità

106    Occorre, in primo luogo, esaminare la ricevibilità del ricorso, contestata dalla Commissione.

107    A tale proposito, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto della Corte, l’atto introduttivo del ricorso deve in particolare indicare l’oggetto della lite e contenere le conclusioni della parte ricorrente. Inoltre, secondo la giurisprudenza, le conclusioni devono essere esposte in modo preciso e non equivoco, poiché, altrimenti, il Tribunale rischierebbe di decidere infra o ultra petita e i diritti della parte convenuta rischierebbero di essere disattesi (v. ordinanza del 13 aprile 2011, Planet/Commissione, T‑320/09, Racc., EU:T:2011:172, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

108    Tuttavia, l’individuazione dell’atto impugnato può risultare implicitamente dai passi citati nel ricorso e dall’insieme delle argomentazioni in esso esposte. È stato altresì statuito che un ricorso, formalmente diretto contro un atto facente parte di un insieme di atti costituenti un’unità, possa essere considerato, per quanto necessario, come diretto anche contro gli altri atti (v. ordinanza Planet/Commissione, punto 107 supra, EU:T:2011:172, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

109    Nella fattispecie, le conclusioni del ricorso proposto dal sig. Verile e dalla sig.ra Gjergji dinanzi al Tribunale della funzione pubblica riguardano le seconde proposte di abbuono di annualità ad essi comunicate dalla Commissione. Orbene, dalle considerazioni esposte nell’ambito dell’analisi del primo motivo dell’impugnazione della Commissione emerge che tali proposte non costituiscono atti lesivi, che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento. Pertanto, i capi della domanda diretti all’annullamento di tali proposte sono irricevibili.

110    Tuttavia è pacifico tra le parti che il sig. Verile e la sig.ra Gjergji hanno prestato il loro consenso al proseguimento della procedura di trasferimento dei loro diritti a pensione, maturati precedentemente alla loro entrata in servizio, approvando, come chiedeva la Commissione, tali seconde proposte.

111    Dalle risposte della Commissione ai quesiti del Tribunale e dai documenti che essa ha prodotto su richiesta di quest’ultimo emerge che la procedura di trasferimento dei diritti a pensione precedenti del sig. Verile e della sig.ra Gjergji è effettivamente proseguita e si è conclusa.

112    Pertanto, il capitale che rappresentava i diritti a pensione maturati dal sig. Verile presso una cassa pensioni lussemburghese è stato ricevuto dalla Commissione il 16 settembre 2011. La Commissione ha altresì prodotto una nota, non datata, indirizzata al sig. Verile, che lo informava che l’abbuono di annualità di pensione che gli era stato riconosciuto in forza di tale trasferimento era di sette anni e nove mesi, come prevedevano sia la prima che la seconda proposta allo stesso comunicate (v. supra, punti 3 e 4). La Commissione ha anche prodotto documenti da cui risultava che essa gli aveva versato, a titolo di eccedenza del capitale trasferito, una somma che eccedeva di poco la somma indicata nella seconda proposta, ma che era ampiamente inferiore a quella indicata nella prima proposta.

113    Quanto alla sig.ra Gjergji, il capitale che rappresentava i diritti a pensione dalla stessa maturati presso una cassa pensioni belga è stato ricevuto dalla Commissione il 9 dicembre 2011. Il 27 gennaio 2012 la Commissione le ha inviato una nota con la quale la informava che l’abbuono di annualità di pensione che le era stato riconosciuto a titolo di tale trasferimento era di quattro anni, dieci mesi e diciassette giorni, il che corrisponde a quanto era indicato nella seconda proposta che le era stata comunicata (v. supra, punto 6).

114    In tali circostanze, sorge la questione se il ricorso proposto dal sig. Verile e dalla sig.ra Gjergji dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, formalmente diretto contro le seconde proposte, possa essere inteso nel senso che esso mira, in realtà, all’annullamento delle decisioni di abbuono di annualità adottate nei loro confronti in seguito al trasferimento al regime pensionistico dell’Unione del capitale che rappresenta i loro diritti a pensione, maturati in precedenza.

115    Interrogati in udienza dal Tribunale, il sig. Verile e la sig.ra Gjergji hanno risposto in senso affermativo a un quesito riguardante la possibilità di siffatta riqualificazione del capo della domanda di annullamento del loro ricorso. Per contro, la Commissione ha ritenuto che tale riqualificazione non fosse giustificata, in quanto il capo della domanda di annullamento del ricorso riguardava chiaramente le seconde proposte.

116    Nel caso della sig.ra Gjergji, occorre constatare che la decisione della Commissione che riconosceva l’abbuono di annualità di pensione in seguito al trasferimento del capitale che rappresentava i diritti a pensione dalla stessa maturati prima della sua entrata in servizio si deve ritenere necessariamente adottata dopo la data (2 dicembre 2011) di proposizione del ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

117    Infatti, tale decisione poteva essere adottata solo dopo la ricezione, da parte della Commissione, del capitale che rappresentava i diritti a pensione maturati dalla sig.ra Gjergji nel regime pensionistico belga. Orbene, la Commissione ha ricevuto detto capitale solo il 9 dicembre 2011.

118    Pertanto, nel caso della sig.ra Gjergji, al momento della proposizione del ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, non esisteva alcuna decisione che la stessa potesse impugnare mediante un ricorso di annullamento. L’adozione, in corso di causa, di tale decisione è, al riguardo, irrilevante (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 1990, Automec/Commissione, T‑64/89, Racc., EU:T:1990:42, punto 69, e ordinanza del 2 maggio 1997, Peugeot/Commissione, T‑90/96, Racc., EU:T:1997:63, punto 38).

119    Ne consegue che il ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica deve essere respinto in quanto irricevibile, nella parte relativa alla domanda della sig.ra Gjergji.

120    Quanto al sig. Verile, occorre constatare che la data esatta dell’adozione della decisione della Commissione che riconosceva l’abbuono di annualità a titolo di trasferimento, al regime pensionistico dell’Unione, del capitale che rappresentava i diritti a pensione dallo stesso maturati presso il regime lussemburghese, non emerge dalle risposte della Commissione ai quesiti del Tribunale o dai documenti dalla stessa prodotti.

121    Inoltre, la Commissione non ha prodotto alcuna copia di tale decisione. Pertanto, non è certo che essa esista in forma scritta.

122    Il Tribunale conclude, tuttavia, che tale decisione è stata adottata precedentemente alla proposizione del ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

123    Infatti, da un lato, il capitale che rappresentava i diritti a pensione maturati dal sig. Verile presso la cassa pensioni lussemburghese è stato ricevuto dalla Commissione il 16 settembre 2011. In mancanza di qualsivoglia dichiarazione o indicazione atta a giustificare un ritardo nell’adozione della decisione di riconoscimento di un abbuono di annualità di pensione in seguito a tale trasferimento, risulta ragionevole ritenere che tale decisione sia stata adottata a breve distanza di tempo da tale trasferimento.

124    Dall’altro lato, il Tribunale constata che un timbro recante la dicitura «visto e data» è stato apposto sulla nota all’attenzione del sig. Verile, menzionata supra al punto 112. Detto timbro contiene il visto del «Responsabile» del procedimento, con l’indicazione della data del 28 novembre 2011, nonché quello del «Controllo 1», con l’indicazione della data del 1° dicembre 2011. Una casella del medesimo timbro, recante la dicitura «Controllo 2», è stata barrata, il che indica, evidentemente, che un secondo controllo non era previsto. Si può pertanto concludere che la redazione di tale nota è terminata al più tardi il 1° dicembre 2011.

125    Inoltre, la nota in questione informa il sig. Verile che «gli è stato accreditato» un periodo di sette anni e nove mesi nel regime pensionistico dell’Unione, in seguito alla ricezione del capitale che rappresenta i suoi diritti a pensione presso il regime pensionistico lussemburghese. Dai termini utilizzati emerge quindi che, al momento della redazione di tale nota, la decisione di riconoscimento di un abbuono di annualità nei confronti del sig. Verile era già stata adottata.

126    Ne consegue che, al momento della proposizione del ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, esisteva già, nei confronti del sig. Verile, una decisione di riconoscimento di un abbuono di annualità che poteva formare oggetto di un ricorso di annullamento.

127    Conformemente alla giurisprudenza citata supra al punto 108, il Tribunale considera che la domanda di annullamento presentata nel ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, nei limiti in cui quest’ultimo sia stato proposto dal sig. Verile, deve essere interpretata nel senso che essa è diretta all’annullamento della decisione di riconoscimento, nei suoi confronti, di un abbuono di annualità di pensione, in seguito al trasferimento, al regime pensionistico dell’Unione, del capitale che rappresenta i diritti dallo stesso maturati presso il regime lussemburghese.

128    Infatti, dal contenuto dell’atto introduttivo del ricorso e da tutti gli argomenti in esso sviluppati risulta, anzitutto, che, in definitiva, il sig. Verile intendeva rimettere in discussione la valutazione, effettuata dalla Commissione, circa le conseguenze che gli sarebbero derivate dal trasferimento, al regime pensionistico dell’Unione, del capitale che rappresentava i diritti a pensione dallo stesso maturati presso il regime lussemburghese.

129    In particolare, il sig. Verile riteneva che il calcolo dell’abbuono di annualità, che gli sarebbe stato riconosciuto per tale trasferimento, dovesse essere effettuato ai sensi delle DGE 2004, a lui più favorevoli, in quanto tali disposizioni implicavano il versamento a suo favore, quale eccedenza del capitale trasferito, di una somma più elevata. In tale contesto, egli eccepiva l’illegittimità delle norme contenute nelle DGE 2011, che prevedevano l’applicazione delle DGE 2011 alle domande di trasferimento dei diritti a pensione presentate dopo il 1° gennaio 2009. È evidente che tale argomento è rilevante nel caso di una domanda di annullamento della decisione che riconosce un abbuono di annualità di pensione.

130    Inoltre, il tenore della seconda proposta indirizzata al sig. Verile è quasi identico a quello della decisione di riconoscimento di un abbuono di annualità, adottata dopo la realizzazione del trasferimento del capitale che rappresentava i diritti a pensione dallo stesso maturati presso il regime lussemburghese. Sussiste soltanto una minima differenza tra la somma costituente l’eccedenza di capitale, menzionata nella proposta, e quella che gli è stata effettivamente versata. Tale differenza si spiega, indubbiamente, con la differenza tra la somma computata ai fini della redazione della proposta e quella effettivamente trasferita, quali risultano dal fascicolo della causa.

131    Si può quindi ritenere che la proposta e la decisione adottata in seguito alla realizzazione del trasferimento costituiscano un’unità, ai sensi della giurisprudenza citata supra al punto 108, cosicché un ricorso proposto formalmente contro la prima può essere considerato diretto anche contro la seconda.

132    Tale interpretazione dell’atto introduttivo del ricorso è tanto più giustificata in quanto, come emerge da quanto esposto supra ai punti da 65 a 70, la giurisprudenza del Tribunale non ha finora operato una netta distinzione tra una proposta di abbuono di annualità, che non costituisce un atto lesivo, e la decisione di riconoscimento di un abbuono di annualità di pensione, che si configura come un atto di tale natura e può essere oggetto di un ricorso di annullamento.

133    Infine, occorre altresì ricordare che il comportamento assunto dall’APN ha contribuito a far sì che il sig. Verile ritenesse di dover dirigere formalmente il suo ricorso contro la seconda proposta, e non contro la decisione di riconoscimento di un abbuono di annualità, adottata in seguito all’accettazione di tale proposta e alla realizzazione del trasferimento del capitale che rappresentava i diritti a pensione dallo stesso maturati in un periodo precedente.

134    Infatti, l’APN non ha segnalato al sig. Verile che il reclamo, che quest’ultimo aveva presentato contro la seconda proposta, non riguardava un atto lesivo (l’unico che può formare oggetto di un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto) e che doveva attendere l’adozione di un atto siffatto per contestarlo mediante reclamo. Al contrario, l’APN ha esaminato e respinto nel merito il reclamo del sig. Verile (v. supra, punto 5), circostanza che ha potuto solo costituire, per quest’ultimo, un’ulteriore indicazione del fatto che il capo della domanda di annullamento del suo ricorso doveva riguardare formalmente la seconda proposta, che egli aveva contestato mediante reclamo.

135    Peraltro, il Tribunale conclude che le condizioni di cui all’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto, secondo il quale un ricorso di annullamento contro un atto lesivo è ricevibile solo qualora l’APN sia stata preventivamente investita di un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto contro tale atto e detto reclamo sia stato oggetto di una decisione espressa o tacita di rigetto, sono state sufficientemente rispettate nella fattispecie.

136    È certamente vero che il reclamo del sig. Verile riguardava la seconda proposta ed è stato presentato e respinto prima dell’adozione della decisione di riconoscimento dell’abbuono di annualità, per i suoi diritti a pensione precedenti trasferiti al regime pensionistico dell’Unione.

137    Tuttavia, occorre rilevare, in primo luogo, che il contenuto di quest’ultima decisione, quale emerge dalla nota menzionata supra al punto 112 e da altri documenti prodotti dalla Commissione, è quasi identico a quello della seconda proposta, cui si riferisce il reclamo; in secondo luogo, per tale ragione, i motivi e le censure dedotti dal sig. Verile, sia nel reclamo che nel ricorso, contro la seconda proposta, riguardano anche la decisione; in terzo luogo, nella decisione di rigetto del reclamo, l’APN ha esaminato e respinto tutte queste censure, il che consente di concludere che la sua risposta a un ipotetico secondo reclamo, diretto contro la decisione di riconoscimento di un abbuono di annualità, sarebbe stata esattamente la stessa; in quarto luogo, infine, l’APN non ha respinto il reclamo del sig. Verile in quanto irricevibile, sulla base del rilievo che esso non riguardava un atto lesivo, ma lo ha esaminato e respinto nel merito.

138    In tali circostanze, sarebbe eccessivo e contrario al principio della buona fede, per la Commissione, richiedere al sig. Verile di presentare un nuovo reclamo contro la decisione di riconoscimento di un abbuono di annualità, prima di proporre un ricorso di annullamento contro tale decisione.

139    Da tutte le considerazioni che precedono emerge che il ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, nei limiti in cui sia stato proposto dal sig. Verile e abbia ad oggetto l’annullamento della decisione di riconoscimento, a suo favore, di un abbuono di annualità di pensione, deve essere dichiarato ricevibile ed esaminato nel merito.

 Nel merito

140    Tre motivi sono stati dedotti a sostegno del ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Essi riguardano, il primo, un errore di diritto e la violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto nonché, in sostanza, il rispetto dei diritti quesiti, il secondo, la violazione del termine ragionevole, dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento e, il terzo, la violazione dei principi della parità di trattamento, di non discriminazione e di proporzionalità.

141    Con tutti questi motivi, il sig. Verile ha eccepito, in sostanza, l’illegittimità dell’applicazione delle DGE 2011 alle domande di trasferimento, al regime pensionistico dell’Unione, di diritti a pensione maturati presso un altro regime, presentate a decorrere dal 1° gennaio 2009, in altri termini, a domande di trasferimento presentate ancor prima dell’adozione e dell’entrata in vigore delle DGE 2011.

142    L’applicazione delle DGE 2011 a domande di trasferimento presentate prima della loro entrata in vigore è prevista all’articolo 9, terzo e quarto comma, delle medesime disposizioni. L’articolo 9, terzo comma, ultima frase, delle DGE 2011 dispone che le DGE 2004 rimangono applicabili «ai fascicoli degli agenti la cui domanda di trasferimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, dell’allegato VIII dello Statuto sia stata registrata prima del [1° gennaio] 2009». La prima frase del quarto comma del medesimo articolo prevede, a sua volta, che i «coefficienti di conversione (TrCoeffx) previsti nell’allegato 1 si applicano con decorrenza 1° gennaio 2009». Dal combinato disposto di queste due norme risulta, pertanto, che il trasferimento, al regime pensionistico dell’Unione, del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati dall’interessato presso un altro regime, si effettua, qualora la domanda di trasferimento sia stata depositata dopo il 1° gennaio 2009, conformemente alle disposizioni delle DGE 2011, e non conformemente a quelle delle DGE 2004, che rimangono applicabili per le domande depositate prima di tale data.

 Sul primo motivo

143    Per giustificare l’applicazione delle DGE 2011 a trasferimenti di diritti a pensione richiesti prima della loro entrata in vigore, la Commissione aveva fatto valere, sia nella sua risposta al reclamo del sig. Verile che nel procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, l’adozione del regolamento (CE, Euratom) n. 1324/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che adegua, con decorrenza 1° luglio 2008, l’aliquota del contributo al regime pensionistico dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee (GU L 345, pag. 17).

144    Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento n. 1324/2008, con decorrenza 1° gennaio 2009 il tasso per il calcolo degli interessi composti, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 8 dell’allegato VIII dello Statuto nonché, rispettivamente, all’articolo 40, quarto comma, e all’articolo 110, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione, è del 3,1%.

145    Pertanto, secondo la tesi della Commissione, quale risulta dalla sua risposta a una misura di organizzazione del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, poiché i coefficienti di conversione previsti dalle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto «dipendono direttamente» dal saggio di interesse previsto all’articolo 8 dell’allegato VIII dello Statuto, la modifica di quest’ultimo, determinata, al 1° gennaio 2009, dall’entrata in vigore del regolamento n. 1324/2008, ha comportato «necessariamente», alla stessa data, la modifica dei suddetti coefficienti di conversione. I coefficienti di conversione previsti dalle DGE 2004 sarebbero così divenuti «obsoleti» e «privi di fondamento normativo» al 1° gennaio 2009, e ciò indipendentemente da qualsiasi abrogazione formale delle DGE 2004 (v. punto 67 della sentenza impugnata).

146    Il sig. Verile sostiene che detta tesi è viziata da un errore di diritto, in quanto il saggio di interesse di cui all’articolo 2 del regolamento n. 1324/2008 non viene considerato ai fini del trasferimento di diritti a pensione verso il regime pensionistico dell’Unione, previsto all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto.

147    Tale argomento deve essere accolto. Infatti, l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto rinvia unicamente, per le modalità di conversione, in annualità di pensione, del capitale trasferito, alle disposizioni generali di esecuzione adottate da ciascuna istituzione dell’Unione e non fa alcun riferimento al saggio di interesse di cui al regolamento n. 1324/2008.

148    Sebbene la presa in considerazione di tale saggio di interesse ai fini della determinazione di coefficienti di conversione per l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto possa risultare logica, se non addirittura necessaria per garantire l’equilibrio attuariale del regime pensionistico dell’Unione, ciò potrebbe risultare soltanto da una modifica, da parte dell’istituzione interessata, delle disposizioni generali di applicazione della disposizione summenzionata. Non si può sostenere che, in mancanza di siffatta modifica, l’adozione del regolamento n. 1324/2008 è sufficiente per far decadere le disposizioni generali di applicazione già in vigore e impedire la loro applicazione.

149    Per tali motivi e per quelli esposti ai punti da 72 a 97 della sentenza impugnata, che il Tribunale fa propri, occorre respingere la tesi della Commissione sintetizzata supra al punto 145.

150    Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. Verile, non si può ammettere che, prevedendo all’articolo 9 delle DGE 2011 la loro applicazione alle domande di trasferimento di diritti a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2009, la Commissione abbia violato i diritti maturati da coloro che, come il sig. Verile, avevano presentato, prima dell’adozione delle DGE 2011, siffatta domanda la quale non si era ancora conclusa con un trasferimento, al regime pensionistico dell’Unione, del capitale che rappresentava i diritti maturati dagli stessi presso un altro regime.

151    Infatti, come è stato esposto supra, in sede di analisi del primo motivo di impugnazione della Commissione, né la comunicazione, al funzionario o all’agente che abbia presentato siffatta domanda, di una proposta di abbuono di annualità di pensione né, ancor meno, la semplice presentazione di tale domanda modificano la situazione giuridica dell’interessato e producono effetti giuridici obbligatori. Pertanto, non esistevano, per un funzionario o per un agente nella situazione del sig. Verile, diritti quesiti che potevano essere violati dall’applicazione, nel suo caso, delle DGE 2011.

152    Occorre ricordare che le leggi modificative di un’altra legge si applicano, salvo deroga, agli effetti futuri delle situazioni sorte sotto l’impero della vecchia legge. Una soluzione diversa è ammissibile solo per le situazioni sorte e definitivamente verificatesi in vigenza della normativa precedente, che creano diritti quesiti. Un diritto è considerato quesito qualora il fatto generatore del medesimo si sia realizzato prima della modifica legislativa. Tuttavia, ciò non si verifica nel caso di un diritto la cui fattispecie costitutiva non si sia realizzata nella vigenza della normativa che è stata modificata (v. sentenza Centeno Mediavilla e a./Commissione, punto 94 supra, EU:C:2008:767, punti da 61 a 63 e giurisprudenza ivi citata).

153    Orbene, nella fattispecie, da quanto esposto supra ai punti da 39 a 41 emerge che l’interessato acquisisce un diritto al riconoscimento di un abbuono di annualità solo dopo che sia stato effettuato il trasferimento, al regime pensionistico dell’Unione, del capitale che rappresenta i diritti dallo stesso maturati in un altro regime. Pertanto, dato che né una proposta di abbuono di annualità, trasmessa a un funzionario o a un agente dall’istituzione da cui dipende in seguito a una domanda di trasferimento al regime dell’Unione dei diritti a pensione dallo stesso maturati nell’ambito di un altro regime, né a fortiori la semplice presentazione di tale domanda, producono effetti giuridici obbligatori, fino a quando il trasferimento richiesto non sia stato ancora effettuato, si tratta, in tal caso, di una «situazione che non si è ancora verificata» o, tutt’al più, di una «situazione che si è già verificata, ma senza essersi interamente costituita», ai sensi della giurisprudenza citata supra al punto 152. In ogni caso, non può trattarsi di una situazione sorta e definitivamente attuatasi in vigenza della normativa precedente (nella fattispecie le DGE 2004), che crea diritti quesiti (v., in tal senso, sentenza Centeno Mediavilla e a./Commissione, punto 94 supra, punto 62).

154    Ne consegue che l’applicazione delle DGE 2011, per quanto riguarda il trasferimento di diritti a pensione maturati nell’ambito di un altro regime pensionistico, come quello del sig. Verile, richiesto prima dell’adozione delle DGE 2011, ma realizzato dopo la loro entrata in vigore, non è in contrasto con l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e non viola i diritti quesiti dell’interessato.

155    Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il primo motivo è infondato e deve essere respinto.

 Sul secondo motivo

156    Il secondo motivo verte sulla violazione del termine ragionevole e dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

157    Il sig. Verile ha fatto valere, a sostegno di tale motivo, la circostanza che la prima proposta di abbuono di annualità comunicatagli è stata revocata dalla Commissione un anno dopo la sua accettazione, il che costituirebbe una violazione dei principi del termine ragionevole e della certezza del diritto.

158    Il principio della certezza del diritto si applica a situazioni come quella in esame solo qualora le norme dell’Unione si applichino a situazioni createsi anteriormente alla loro entrata in vigore, ipotesi estranee al caso di specie (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2007, Centeno Mediavilla e a./Commissione, T‑58/05, Racc., EU:T:2007:218, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).

159    Per quanto riguarda il principio del termine ragionevole, occorre ricordare che il sig. Verile ha chiesto il trasferimento dei diritti a pensione dallo stesso maturati presso il regime lussemburghese il 17 novembre 2009, ma tale trasferimento è stato effettuato, alla fine, soltanto il 16 settembre 2011, con la ricezione, da parte della Commissione, del capitale trasferito dalla cassa lussemburghese. Non sussistono elementi che inducano a ritenere che la cassa lussemburghese sia responsabile di tale notevole ritardo (di quasi due anni), non più di quanto lo sia lo stesso sig. Verile.

160    Tuttavia, anche supponendo che il ritardo nel trattamento della domanda del sig. Verile costituisca una violazione, da parte della Commissione, del principio del termine ragionevole, siffatta violazione non giustifica l’applicazione, nei confronti del sig. Verile, delle DGE 2004 anziché delle DGE 2011, come richiesto, in sostanza, da quest’ultimo. Infatti, non sussistono elementi che consentano di concludere che un trattamento più rapido, da parte della Commissione, della domanda di trasferimento di diritti a pensione presentata dal sig. Verile avrebbe determinato l’applicazione, nel suo caso, delle DGE 2004, una volta effettuato il trasferimento al regime dell’Unione del capitale che rappresentava i diritti a pensione maturati dallo stesso presso il regime lussemburghese.

161    Per contro, come risulta dalla copia, contenuta nel fascicolo del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, di un avviso trasmesso, il 17 settembre 2010, all’attenzione di tutto il personale della Commissione sul sito Intranet di quest’ultima, la Commissione ha richiamato l’attenzione di tutti gli interessati sul fatto che le nuove disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, che dovevano essere adottate, sarebbero state applicate a qualsiasi domanda di trasferimento di diritti a pensione presentata a decorrere dal 1° gennaio 2009. Essa ha altresì comunicato agli interessati che le nuove disposizioni generali di esecuzione avrebbero tenuto conto, in particolare, del saggio di interesse previsto dal regolamento n. 1324/2008.

162    Da tale avviso emerge inoltre che, nei mesi precedenti la sua trasmissione, era stato registrato dalla Commissione un numero alquanto significativo, superiore a 10 000, di domande di trasferimento di diritti a pensione, il che può spiegare il periodo di tempo intercorso tra la presentazione della domanda di trasferimento del sig. Verile (17 novembre 2009) e la comunicazione, a quest’ultimo, di una prima proposta di abbuono di annualità (5 maggio 2010).

163    In tali circostanze, si deve concludere che un trattamento più rapido della domanda del sig. Verile e di circa 10 000 ulteriori domande presentate nello stesso periodo avrebbe, tutt’al più, indotto la Commissione a prendere in considerazione la necessità di modificare le disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto per tener conto dell’adozione del regolamento n. 1324/2008 e, quindi, a trasmettere l’avviso menzionato supra al punto 161 in una data precedente e, se del caso, ad adottare le nuove disposizioni generali di applicazione in una data precedente. Tale trattamento non avrebbe condotto, per contro, all’adozione, nei confronti del sig. Verile, di una decisione di riconoscimento di annualità di pensione che applicasse, nel suo caso, le disposizioni delle DGE 2004.

164    In tali circostanze, l’asserita violazione del termine ragionevole, anche supponendo che sia dimostrata, è irrilevante ai fini del ricorso del sig. Verile.

165    Infine, per quanto riguarda l’asserita violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a qualsiasi singolo che si trovi in una situazione dalla quale emerga che l’amministrazione dell’Unione abbia fatto sorgere in lui speranze fondate, fornendogli assicurazioni precise sotto forma di informazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili. Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall’amministrazione (v. sentenza Centeno Mediavilla e a./Commissione, punto 158 supra, EU:C:2008:767, punti 96 e 97 e giurisprudenza ivi citata).

166    Il sig. Verile ha fatto valere che la prima proposta trasmessagli precisava che, se fosse stato necessario apportare modifiche alle modalità di esecuzione dell’articolo 11 dell’allegato VIII dello Statuto «[il numero di annualità] concesso in seguito a[l] trasferimento non sar[ebbe stato] ridotto» (punto 88 dell’atto introduttivo del ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica).

167    Orbene, oltre al fatto che tale prima proposta è stata revocata prima che il trasferimento venisse effettuato e che la situazione giuridica del sig. Verile subisse una qualsivoglia modifica, occorre rilevare che la frase richiamata dal sig. Verile non può essere intesa nel senso che la Commissione si era impegnata ad applicare le DGE 2004 al trasferimento di diritti a pensione del sig. Verile. Tale frase indica, semplicemente, che, una volta effettuato il trasferimento, una successiva modifica delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto non avrebbe avuto conseguenze sul numero di annualità riconosciuto all’interessato in seguito al trasferimento.

168    Nell’esposizione del presente motivo nell’atto introduttivo del ricorso, il sig. Verile fa anche riferimento a garanzie che sarebbero state fornite a un altro funzionario che aveva presentato, a sua volta, una domanda di trasferimento di diritti a pensione durante lo stesso periodo, secondo le quali le nuove diposizioni generali di esecuzione non avrebbero inciso in alcun modo sulla sua situazione.

169    Inoltre, nell’avviso menzionato supra al punto 161, si fa riferimento a «una spiacevole comunicazione (…) nel maggio 2010». Anche quest’ultima comunicazione è stata prodotta dalla Commissione dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, su richiesta dello stesso. Tale comunicazione è datata 5 maggio 2010 e fa presente, in particolare, che le disposizioni generali di applicazione «attualizzate entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo alla loro pubblicazione nelle Informazioni amministrative» e che «saranno applicabili unicamente alle nuove domande di trasferimento registrate (…) a decorrere da tale data».

170    Orbene, quand’anche indicazioni del genere dovessero essere considerate come garanzie precise atte ad indurre il legittimo affidamento dei destinatari, va escluso che il sig. Verile possa avvalersene per contestare la legittimità dell’articolo 9 delle DGE 2011, che prevede la loro applicazione al suo caso. I singoli non possono infatti richiamarsi al principio di tutela del legittimo affidamento per opporsi all’applicazione di una nuova disposizione regolamentare, soprattutto in un settore come quello del caso di specie, nel quale il legislatore dispone di un ampio potere discrezionale (v., in tal senso, sentenza Centeno Mediavilla e a./Commissione, punto 94 supra, EU:C:2008:767, punto 91 e giurisprudenza ivi citata).

171    Ne consegue che anche il secondo motivo deve essere respinto.

 Sul terzo motivo

172    A sostegno del terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi della parità di trattamento, di non discriminazione e di proporzionalità, il sig. Verile ha fatto valere, dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, che solo la data di presentazione della domanda di trasferimento dei diritti a pensione doveva essere presa in considerazione per determinare le disposizioni generali di esecuzione applicabili. Non prendendo in considerazione tale data, quale elemento obiettivo, la sorte riservata a una domanda di trasferimento e i parametri applicabili sarebbero dipesi dalla maggiore o minore rapidità delle autorità nazionali e dell’istituzione dell’Unione interessata nel trattare la domanda in questione.

173    Nell’ambito di una misura di organizzazione del procedimento decisa dal Tribunale della funzione pubblica, al sig. Verile è stato chiesto di dichiarare rispetto a quale categoria di funzionari si riteneva vittima di discriminazione, come lo stesso asseriva con il suo terzo motivo.

174    Egli ha risposto che si riteneva discriminato rispetto ai funzionari e agli agenti che avevano presentato una domanda di trasferimento dei loro diritti a pensione nello stesso periodo in cui aveva introdotto la propria domanda e per i quali, data la maggiore celerità del loro organismo pensionistico nazionale a trattare la pratica che li riguardava, il trasferimento verso il regime pensionistico dell’Unione del capitale che rappresentava i diritti a pensione dagli stessi maturati nel regime nazionale era stato già effettuato «nel momento in cui la Commissione ha adottato la decisione di bloccare tutte le procedure di trasferimento».

175    Infatti, la Commissione ha confermato, dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, che, per meno di 300 domande di trasferimento di diritti a pensione presentate dopo il 1° gennaio 2009, il capitale era già stato versato dalla cassa nazionale interessata e la decisione di riconoscimento di un abbuono di annualità era già stata adottata, sul fondamento delle DGE 2004, quando si è resa conto della necessità di applicare a tali domande coefficienti di conversione che tenessero conto del saggio di interesse previsto dal regolamento n. 1324/2008. Essa avrebbe pertanto ritenuto tali decisioni definitive e irrevocabili.

176    Al riguardo, va ricordato che si configura una violazione del principio della parità di trattamento, applicabile al diritto della funzione pubblica dell’Unione, quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso e tale disparità di trattamento non è oggettivamente giustificata. Il legislatore è tenuto, nell’emanare le norme che disciplinano in particolare la funzione pubblica dell’Unione, al rispetto del principio generale della parità di trattamento (v. sentenza Centeno Mediavilla e a./Commissione, punto 94 supra, EU:C:2008:767, punti 76 e 78 e giurisprudenza ivi citata).

177    Tuttavia, nel caso di specie, si deve rilevare che la Commissione, adottando l’articolo 9, terzo e quarto comma, delle DGE 2011, da cui risulta una differenza di trattamento tra i funzionari per i quali il capitale che rappresentava i diritti a pensione dagli stessi maturati presso un altro regime è stato trasferito al regime dell’Unione, rispettivamente, prima e dopo l’entrata in vigore delle DGE 2011, non ha infranto tale principio, atteso che il trattamento differenziato riguarda funzionari che non rientrano in una sola e medesima categoria (v., in tal senso e per analogia, sentenza Centeno Mediavilla e a./Commissione, punto 94 supra, EU:C:2008:767, punti da 79 a 81).

178    Infatti, il sig. Verile e gli altri funzionari i cui diritti a pensione, maturati presso un altro regime, non erano stati trasferiti, in forma di capitale, al regime dell’Unione al momento dell’entrata in vigore delle DGE 2011 non si trovano nella stessa situazione giuridica dei funzionari i cui diritti a pensione maturati precedentemente alla loro entrata in servizio erano già stati trasferiti, prima di tale data, sotto forma di capitale, al regime pensionistico dell’Unione e nei cui confronti era stata adottata una decisione di riconoscimento di un abbuono di annualità di pensione in quest’ultimo regime. I primi disponevano ancora dei diritti a pensione in un altro regime mentre, per i secondi, un trasferimento di capitale, che aveva come risultato l’estinzione di tali diritti e il riconoscimento corrispondente di un abbuono di annualità nel regime pensionistico dell’Unione, aveva già avuto luogo.

179    Siffatta differenza di trattamento si fonda inoltre su un elemento obiettivo e indipendente dalla volontà della Commissione, ossia la rapidità di trattamento, da parte del regime pensionistico esterno interessato, della domanda di trasferimento del capitale dell’interessato.

180    Quanto al principio di proporzionalità, è sufficiente rilevare che quest’ultimo non presenta alcuna relazione con gli argomenti sintetizzati supra al punto 172. Poiché il sig. Verile non ha dedotto altri argomenti, non si può concludere che detto principio sia stato violato nel caso di specie.

181    Ne consegue che anche il terzo motivo del ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica deve essere respinto, al pari di tale ricorso nella sua interezza, nei limiti in cui sia proposto dal sig. Verile.

 Sulle spese

182    Conformemente all’articolo 211, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene decisa dal Tribunale, lo stesso statuisce sulle spese.

183    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 211, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

184    Tuttavia, in forza dell’articolo 211, paragrafo 3, del medesimo regolamento, nelle impugnazioni proposte dalle istituzioni, le spese sostenute da queste ultime restano a loro carico.

185    Nella fattispecie, dato che l’impugnazione della Commissione è stata dichiarata fondata e il ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica deve essere respinto, occorre, ai sensi delle disposizioni summenzionate, statuire che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (seduta plenaria) dell’11 dicembre 2013, Verile e Gjergji/Commissione (F‑130/11), è annullata.

2)      Il ricorso proposto dal sig. Marco Verile e dalla sig.ra Anduela Gjergji dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F‑130/11 è respinto.

3)      Il sig. Verile e la sig.ra Gjergji, da un lato, e la Commissione europea, dall’altro, sopporteranno ciascuno le proprie spese.

Jaeger

Kanninen

Gratsias

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 ottobre 2015.

Firme


* Lingua processuale: il francese.