Language of document : ECLI:EU:T:2016:112





Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 29 febbraio 2016 –
UTi Worldwide e altri / Commissione

(causa T‑264/12)

«Concorrenza – Intese – Servizi di trasporto aereo di merci internazionale – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Maggiorazioni e meccanismi di fissazione dei prezzi che incidono sul prezzo finale dei servizi – Errori di valutazione – Prova – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Effetto sensibile sulla concorrenza – Importo dell’ammenda – Gravità dell’infrazione – Proporzionalità – Responsabilità solidale – Competenza estesa al merito»

1.                     Intese – Accordi fra imprese – Nozione – Concorso di volontà riguardo al comportamento da adottare sul mercato – Inclusione – Proseguimento delle trattative su taluni elementi della restrizione – Irrilevanza (Art. 101, § 1, TFUE; accordo SEE, art. 53, § 1) (v. punti 27‑29)

2.                     Intese – Pratica concordata – Nozione – Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato – Divulgazione di informazioni sensibili che eliminano l’incertezza relativa al comportamento futuro di un concorrente (Art. 101, § 1, TFUE; accordo SEE, art. 53, § 1) (v. punti 30‑34, 59‑66, 91)

3.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Grado di precisione richiesto degli elementi di prova su cui si è fondata la Commissione – Insieme di indizi – Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza dell’infrazione – Sindacato giurisdizionale – Portata (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 35‑40, 43, 45, 83)

4.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Utilizzazione quali mezzi di prova di dichiarazioni di altre imprese partecipanti all’infrazione – Ammissibilità – Dichiarazioni contrastanti con gli interessi del dichiarante – Efficacia probatoria elevata (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 41, 42)

5.                     Intese – Partecipazione a riunioni aventi oggetto anticoncorrenziale – Circostanza che, in assenza di una dissociazione rispetto alle decisioni adottate, consente di presumere la partecipazione alla conseguente intesa – Comportamento divergente da quello convenuto in seno all’intesa – Irrilevanza (Art. 101, § 1, TFUE; accordo SEE, art. 53, § 1) (v. punti 95, 127‑129, 176)

6.                     Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Oggetto anticoncorrenziale – Constatazione sufficiente – Constatazione non subordinata all’obbligo di fornire la prova dell’esistenza di inconvenienti per i consumatori finali (Art. 101, § 1, TFUE; accordo SEE, art. 53, § 1) (v. punti 118, 186)

7.                     Intese – Infrazione complessa comprendente elementi dell’accordo ed elementi della pratica concordata – Qualificazione unica come «accordo e/o pratica concordata» – Ammissibilità (Art. 101, § 1, TFUE; accordo SEE, art. 53, § 1) (v. punto 175)

8.                     Intese – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Effetto sensibile – Criteri di valutazione – Pregiudizio potenziale e significativo (Art. 101, § 1, TFUE; accordo SEE, art. 53, § 1; comunicazione della Commissione 2004/C 101/07, punto 53) (v. punti 196‑200, 207, 219‑222)

9.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata (Art. 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31) (v. punti 231‑233)

10.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Fissazione dell’ammenda in proporzione agli elementi di valutazione della gravità dell’infrazione – Fatturato complessivo dell’impresa interessata – Fatturato realizzato con le merci oggetto dell’infrazione – Rispettiva presa in considerazione – Limiti (Art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali, art. 49, § 3; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 244‑250, 270, 271)

11.                     Concorrenza – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende – Natura giuridica – Regola di condotta indicativa che comporta un’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione – Possibilità per la Commissione di discostarsene – Presupposti (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 13 e 37) (v. punto 251)

12.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Vendite realizzate in relazione diretta o indiretta con l’infrazione – Limitazione alle sole vendite effettivamente interessate dall’intesa – Insussistenza (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 259, 262, 263, 265‑267)

13.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Intesa orizzontale in materia di prezzi – Infrazione molto grave – Preminenza dell’aspetto intenzionale del comportamento sui suoi effetti (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 21 e 23) (v. punti 278‑281)

14.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Criteri – Durata dell’infrazione – Accordo sanzionato a causa del suo oggetto anticoncorrenziale indipendentemente dai suoi effetti – Considerazione della durata dell’esistenza dell’accordo senza tener conto della sua mancata applicazione (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 24) (v. punto 294)

15.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Criteri – Carattere dissuasivo dell’ammenda – Infrazione molto grave – Inserimento automatico di un importo supplementare sulla base degli orientamenti per il calcolo delle ammende (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 25) (v. punti 298, 300‑302)

16.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Metodo di calcolo definito dagli orientamenti adottati dalla Commissione – Personalizzazione della pena in varie fasi della determinazione dell’importo (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 22, 27, 29, 36 e 37) (v. punto 311)

17.                     Concorrenza – Ammende – Responsabilità solidale per il pagamento – Portata – Imputazione alla società controllante del comportamento illecito della sua controllata – Determinazione dell’importo dell’ammenda che deve essere pagata dalla società controllante – Responsabilità puramente derivata della società controllante – Importo dell’ammenda che non può eccedere quella inflitta alla sua controllata (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punti 328‑331, 334)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2012) 1959 final della Commissione, del 28 marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39462 – Trasporto merci), per quanto riguarda le ricorrenti e, in subordine, domanda di riforma dell’ammenda loro inflitta nell’ambito di tale decisione.

Dispositivo

1)

La decisione C(2012) 1959 final della Commissione, del 28 marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39462 – Trasporto merci), è annullata nella parte in cui l’importo dell’ammenda inflitta alla UTi Worldwide, Inc. eccede quello delle ammende inflitte alla UTi Nederland BV ed alla UTI Worldwide (UK) Ltd.

2)

L’importo complessivo dell’ammenda inflitta alla UTi Worldwide all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione C(2012) 1959 final è fissato in EUR 2 965 000, mentre l’importo dell’ammenda ad essa imputabile in applicazione della prima riga dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), di detta decisione è fissato in EUR 1 692 000.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La UTi Worldwide, la UTi Nederland e la UTI Worldwide (UK) sopporteranno i nove decimi delle spese sostenute dalla Commissione europea e delle proprie spese.

5)

La Commissione sopporterà un decimo delle proprie spese e di quelle sostenute dalla UTi Worldwide, dalla UTi Nederland e dalla UTI Worldwide (UK).