Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 29 febbraio 2016 –
UTi Worldwide e altri / Commissione
(causa T‑264/12)
«Concorrenza – Intese – Servizi di trasporto aereo di merci internazionale – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Maggiorazioni e meccanismi di fissazione dei prezzi che incidono sul prezzo finale dei servizi – Errori di valutazione – Prova – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Effetto sensibile sulla concorrenza – Importo dell’ammenda – Gravità dell’infrazione – Proporzionalità – Responsabilità solidale – Competenza estesa al merito»
1. Intese – Accordi fra imprese – Nozione – Concorso di volontà riguardo al comportamento da adottare sul mercato – Inclusione – Proseguimento delle trattative su taluni elementi della restrizione – Irrilevanza (Art. 101, § 1, TFUE; accordo SEE, art. 53, § 1) (v. punti 27‑29)
2. Intese – Pratica concordata – Nozione – Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato – Divulgazione di informazioni sensibili che eliminano l’incertezza relativa al comportamento futuro di un concorrente (Art. 101, § 1, TFUE; accordo SEE, art. 53, § 1) (v. punti 30‑34, 59‑66, 91)
3. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Grado di precisione richiesto degli elementi di prova su cui si è fondata la Commissione – Insieme di indizi – Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza dell’infrazione – Sindacato giurisdizionale – Portata (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 35‑40, 43, 45, 83)
4. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Utilizzazione quali mezzi di prova di dichiarazioni di altre imprese partecipanti all’infrazione – Ammissibilità – Dichiarazioni contrastanti con gli interessi del dichiarante – Efficacia probatoria elevata (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 41, 42)
5. Intese – Partecipazione a riunioni aventi oggetto anticoncorrenziale – Circostanza che, in assenza di una dissociazione rispetto alle decisioni adottate, consente di presumere la partecipazione alla conseguente intesa – Comportamento divergente da quello convenuto in seno all’intesa – Irrilevanza (Art. 101, § 1, TFUE; accordo SEE, art. 53, § 1) (v. punti 95, 127‑129, 176)
6. Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Oggetto anticoncorrenziale – Constatazione sufficiente – Constatazione non subordinata all’obbligo di fornire la prova dell’esistenza di inconvenienti per i consumatori finali (Art. 101, § 1, TFUE; accordo SEE, art. 53, § 1) (v. punti 118, 186)
7. Intese – Infrazione complessa comprendente elementi dell’accordo ed elementi della pratica concordata – Qualificazione unica come «accordo e/o pratica concordata» – Ammissibilità (Art. 101, § 1, TFUE; accordo SEE, art. 53, § 1) (v. punto 175)
8. Intese – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Effetto sensibile – Criteri di valutazione – Pregiudizio potenziale e significativo (Art. 101, § 1, TFUE; accordo SEE, art. 53, § 1; comunicazione della Commissione 2004/C 101/07, punto 53) (v. punti 196‑200, 207, 219‑222)
9. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Portata (Art. 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31) (v. punti 231‑233)
10. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Fissazione dell’ammenda in proporzione agli elementi di valutazione della gravità dell’infrazione – Fatturato complessivo dell’impresa interessata – Fatturato realizzato con le merci oggetto dell’infrazione – Rispettiva presa in considerazione – Limiti (Art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali, art. 49, § 3; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 244‑250, 270, 271)
11. Concorrenza – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende – Natura giuridica – Regola di condotta indicativa che comporta un’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione – Possibilità per la Commissione di discostarsene – Presupposti (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 13 e 37) (v. punto 251)
12. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Vendite realizzate in relazione diretta o indiretta con l’infrazione – Limitazione alle sole vendite effettivamente interessate dall’intesa – Insussistenza (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 259, 262, 263, 265‑267)
13. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Intesa orizzontale in materia di prezzi – Infrazione molto grave – Preminenza dell’aspetto intenzionale del comportamento sui suoi effetti (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 21 e 23) (v. punti 278‑281)
14. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Criteri – Durata dell’infrazione – Accordo sanzionato a causa del suo oggetto anticoncorrenziale indipendentemente dai suoi effetti – Considerazione della durata dell’esistenza dell’accordo senza tener conto della sua mancata applicazione (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 24) (v. punto 294)
15. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Criteri – Carattere dissuasivo dell’ammenda – Infrazione molto grave – Inserimento automatico di un importo supplementare sulla base degli orientamenti per il calcolo delle ammende (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 25) (v. punti 298, 300‑302)
16. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Metodo di calcolo definito dagli orientamenti adottati dalla Commissione – Personalizzazione della pena in varie fasi della determinazione dell’importo (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 22, 27, 29, 36 e 37) (v. punto 311)
17. Concorrenza – Ammende – Responsabilità solidale per il pagamento – Portata – Imputazione alla società controllante del comportamento illecito della sua controllata – Determinazione dell’importo dell’ammenda che deve essere pagata dalla società controllante – Responsabilità puramente derivata della società controllante – Importo dell’ammenda che non può eccedere quella inflitta alla sua controllata (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punti 328‑331, 334)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione C(2012) 1959 final della Commissione, del 28 marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39462 – Trasporto merci), per quanto riguarda le ricorrenti e, in subordine, domanda di riforma dell’ammenda loro inflitta nell’ambito di tale decisione. |
Dispositivo
1) | | La decisione C(2012) 1959 final della Commissione, del 28 marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39462 – Trasporto merci), è annullata nella parte in cui l’importo dell’ammenda inflitta alla UTi Worldwide, Inc. eccede quello delle ammende inflitte alla UTi Nederland BV ed alla UTI Worldwide (UK) Ltd. |
2) | | L’importo complessivo dell’ammenda inflitta alla UTi Worldwide all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione C(2012) 1959 final è fissato in EUR 2 965 000, mentre l’importo dell’ammenda ad essa imputabile in applicazione della prima riga dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), di detta decisione è fissato in EUR 1 692 000. |
3) | | Il ricorso è respinto quanto al resto. |
4) | | La UTi Worldwide, la UTi Nederland e la UTI Worldwide (UK) sopporteranno i nove decimi delle spese sostenute dalla Commissione europea e delle proprie spese. |
5) | | La Commissione sopporterà un decimo delle proprie spese e di quelle sostenute dalla UTi Worldwide, dalla UTi Nederland e dalla UTI Worldwide (UK). |